n. 7 ORDINANZA 22 novembre 2017- 18 gennaio 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, promossi dal Tribunale ordinario di Spoleto, nel procedimento penale a carico di M. S. e altri, con ordinanza del 23 febbraio 2016, e dal Tribunale ordinario di Pistoia, nel procedimento penale a carico di K. Z. e altro, con ordinanza del 4 novembre 2016, rispettivamente iscritte al n. 204 del registro ordinanze 2016 e al n. 28 del registro ordinanze 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 2016 e n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 22 novembre 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi. Ritenuto che il Tribunale ordinario di Spoleto, in composizione monocratica, con ordinanza del 23 febbraio 2016 (r.o. n. 204 del 2016), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 552, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede che all'[i]mputato venga dato [a]vviso anche della facolta' di richiedere tempestivamente la sospensione del procedimento con messa alla prova ex art. 464 bis C.p.p.»;

che il giudice a quo premette di essere investito del procedimento penale nei confronti di tre persone imputate dei reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), 71 e 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A) «come meglio descritti e circostanziati nel Decreto di citazione a giudizio del 13.8.2015»;

che nell'udienza del 2 febbraio 2016 il difensore di uno degli imputati ha chiesto che fossero sollevate questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 552, comma 1, lettera f), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «nella parte in cui [...] non prevede che nel Decreto di citazione a giudizio venga dato [a]vviso all'imputato della facolta' di richiedere, fra l'altro, di avvalersi dell'istituto della [m]essa alla [p]rova ex art. 464 bis cpp prima della dichiarazione di apertura del dibattimento»;

che secondo il giudice a quo le questioni sarebbero rilevanti, perche', se accolte, comporterebbero la declaratoria di nullita' del decreto di citazione a giudizio, e non manifestamente infondate;

che l'istituto della messa alla prova...

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