n. 69 SENTENZA 10 febbraio - 5 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosso dalla Regione Veneto con ricorso notificato il 9 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 16 gennaio 2015 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi gli avvocati Mario Bertolissi e Luigi Manzi per la Regione Veneto e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- La Regione Veneto, con ricorso depositato il 16 gennaio 2015 ed iscritto al n. 11 del registro ricorsi del 2015, ha promosso questioni di legittimita' costituzionale, tra l'altro, dell'art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, in riferimento agli artt. 2, 3, 97, 114, primo comma, 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione. L'art. 4 del d.l. n. 133 del 2014 al comma 1 dispone che, - al fine di favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014 e di quelle inserite nell'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute di cui all'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra amministrazioni interessate al procedimento amministrativo - e' data facolta' di riconvocare la Conferenza di servizi funzionale al riesame dei pareri ostativi alla realizzazione dell'opera e cio' anche se la Conferenza di servizi fosse gia' stata definita in precedenza. In ogni caso i termini relativi al procedimento della Conferenza di servizi sono ridotti alla meta'. Il comma 2 del medesimo articolo prevede peraltro che, in caso di mancato perfezionamento del procedimento in ragione di ulteriori difficolta' amministrative, e' data facolta' di avvalersi, a scopo consulenziale-acceleratorio, dell'apposita cabina di regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai sensi del successivo comma 3, i pagamenti connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione, nel limite di euro 250.000.000,00 per l'anno 2014, sono esclusi dal patto di stabilita' interno alle condizioni ivi indicate. Il seguente comma 4 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono individuati i Comuni che beneficiano dell'esenzione dal patto di stabilita' interno e l'importo dei pagamenti da escludere. Il comma 5 del medesimo art. 4 prevede che i pagamenti sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge relativi a debiti in conto capitale degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di euro 300.000.000,00 (euro 200.000.000,00 relativamente all'anno 2014 ed euro l00.000.000,00 relativamente all'anno 2015). Il successivo comma 6 prescrive che, con riguardo all'anno 2014, «l'esclusione di cui al secondo periodo dell'alinea del comma 5 e' destinata per 50 milioni di euro ai pagamenti dei debiti delle regioni sostenuti successivamente alla data del l° luglio 2014, [...] che beneficiano di entrate rivenienti dall'applicazione dell'articolo 20, commi l e l-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, superiori a 100 milioni». Il comma 7 modifica il comma 9-bis dell'art. 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2012), che, per l'anno 2014, nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, esclude per gli importi ivi indicati i pagamenti in conto capitale sostenuti nel primo semestre dalle Province e dai Comuni. Il comma 9, infine, prevede le specifiche modalita' di compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dai commi 3, 5 e 8 del citato art. 4 del d.l. n. 133 del 2014. A giudizio della ricorrente, l'art. 4, nei commi richiamati, innanzitutto, violerebbe gli artt. 3, 97 e 114, primo comma, Cost., in quanto la Regione, pur essendo equiordinata ai Comuni, rimarrebbe esclusa dalle misure di semplificazione e finanziarie previste dall'art. 4 dello stesso decreto-legge, in violazione del fondamentale canone costituzionale di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost., in combinato disposto con l'art. 97 Cost., che enuncia il principio del buon andamento della pubblica amministrazione. Indici di tale irragionevolezza normativa sarebbero, tra gli altri: la brevita' dell'arco temporale previsto per la segnalazione;

la non applicabilita' della normativa impugnata alle opere incompiute regionali, che generalmente sarebbero di maggiore impatto e rilievo per la collettivita' rispetto a quelle comunali;

l'esclusione dal patto di stabilita' interno dei soli pagamenti connessi agli investimenti in opere di competenza dei Comuni oggetto di segnalazione e non anche in quelle regionali, di maggiore estensione ed importanza per la collettivita'. L'irragionevolezza della disciplina normativa si tradurrebbe, altresi', nella violazione dell'art. 2 Cost., secondo cui la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo. Non agevolare la realizzazione di opere regionali, anche mediante l'esclusione dal patto di stabilita' interno dei pagamenti connessi ai relativi investimenti, finirebbe per ledere il corrispondente fondamentale diritto inviolabile dell'uomo alla salute. Inoltre la Regione sarebbe titolare di molte funzioni amministrative attratte al fine di assicurarne l'esercizio unitario ai sensi dell'art. 118, primo comma, Cost. La ricorrente sul punto afferma altresi' di essere pienamente legittimata a promuovere questione di legittimita' costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3 e 97 Cost., poiche' la lesione dei relativi precetti costituzionali comporterebbe, nella fattispecie, una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite o, comunque, ridonderebbe sul riparto di competenze legislative tra lo Stato e le...

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