n. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 ottobre 2018 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e domiciliato per legge contro la Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, con sede a Cittadella Regionale, Viale Europa - Localita' Germaneto, 88100 - Catanzaro per la declaratoria della illegittimita' costituzionale giusta deliberazione del Consiglio dei Ministri assunta nella seduta del giorno 27 settembre 2018, dell'art. 4, comma 1, lettera c) della legge della Regione Calabria 3 agosto 2018, n. 24 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 83 del 6 agosto 2018 In data 6 agosto 2018, sul n. 83 del Bollettino ufficiale della Regione Calabria, e' stata pubblicata la legge regionale 3 agosto 2018, n. 24 intitolata «Accesso al commercio su aree pubbliche in forma itinerante mediante SCIA. Modifiche alla l.r. n. 18/1999». In particolare, ed ai fini che qui interessano, l'art 4, comma 1, lettera c) della legge - rubricato «Modifiche art. 8 l.r. n. 18/1999» - stabilisce che «alla fine del comma 3 - dell'art. 8 della l.r. 11 giugno 1999, n. 18: n.d.r. - e' aggiunto seguente periodo: «I limiti di sosta e gli obblighi di spostamento non trovano applicazione laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore». Come si illustrera', detta disposizione viola norma statale che persegue anche finalita' di tutela della concorrenza in ambito commerciale e, contrastando quindi con l'art 117, comma 2, lettera e) Cost., e costituzionalmente illegittima: essa viene pertanto impugnata con il presente ricorso ex art. 127 Cost. affinche' ne sia dichiarata la illegittimita' costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i seguenti Motivi di diritto Violazione dell'art. 117, comma 2, lettera e) Cost. in riferimento all'art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Per comprendere il senso e la portata delle censure che si verranno esponendo e opportuno premettere che i principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivita' commerciale sono contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio disposta in attuazione della delega contenuta nell'art. 4, comma 4, della l. 15 marzo 1997, n. 59. In particolare, e per quanto qui interessa, il decreto legislativo delegato ha stabilito che: «La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalita': a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle merci» e «d) «il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese» (art. 1, comma 3, lettera a) e d));

Ai fini del presente decreto si intendono: b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa e mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale,

(art. 4, comma 1, lett. b));

«Ai fini del...

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