n. 69 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 settembre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale n. 80224030587, fax 06/96514000 e PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) presso i cui uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12 e' domiciliato ex lege, contro la Regione Veneto, in persona del suo Presidente pro tempore, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale della legge della Regione Veneto 19 luglio 2014, n. 17, pubblicata nel BUR n. 62 del 24 giugno 2014, recante modifica della legge regionale 28.XII.1993 n. 60 «Tutela degli animali da affezione e prevenzione dal randagismo», limitatamente all'art. 2 che, dopo il comma 6 dell'art. 8, legge regionale n. 60/93, ha aggiunto il comma 6-ter, come da delibera del Consiglio dei ministri in data 31 luglio 2014, per violazione dell'art. 117, commi 1 e 2, lettera e) Cost. Fatto In data 24 giugno 2014, sul n. 62 del BUR, e' stata pubblicata la legge della regione Veneto 19 luglio 2014, n. 17, recante le norme sulla «Tutela degli animali da affezione e prevenzione dal randagismo». La legge, nel disciplinare le modalita' di realizzazione delle strutture e delle recinzioni per il ricovero dei cani e dei gatti nonche' della custodia degli animali di affezione in genere, vietando l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, salvo che per ragioni sanitarie o per misure di sicurezza certificata dal veterinario curante, ha previsto all'art. 2 di modificare l'art. 8 della legge regionale n. 60/93, introducendovi un comma 6-ter in base al quale «le strutture e le recinzioni realizzate secondo le modalita' di cui al comma 6-bis sono sempre consentite, anche in deroga alla normativa regionale e agli strumenti territoriali, ambientali, urbanistici ed edilizi». L'art. 2 della legge regionale n. 17/2014 ora richiamato si pone in contrasto con la Costituzione per i seguenti. Motivi Illegittimita' dell'art. 2, legge regionale n. 17/2014 per violazione dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera S, sotto il profilo dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, nonche' sotto il profilo della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali regolati dalla normativa nazionale. 1) Sotto il primo profilo si rileva che l'ampiezza della deroga consentita dall'art. 2 della legge regionale n. 17/2014 per la realizzazione delle strutture e delle recinzioni destinate ad accogliere gli...

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