n. 69 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 2014 -

IL CONSIGLIO DI STATO In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente Ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6385 del 2013, proposto da: Gse - Gestore dei servizi energetici S.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Andrea Panzarola, con domicilio eletto presso Sergio Fidanzia in Roma, viale Bruno Buozzi n. 109;

Contro Angelo Briziarelli;

Nei confronti di Ministero dello Sviluppo economico;

Per la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio - Roma: Sezione III TER n. 3312/2013, resa tra le parti, concernente decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014 il consigliere Roberta Vigotti e udito per l'appellante l'avvocato Crisci;

Il Gestore dei servizi energetici (d'ora in poi: Gse, o Gestore) chiede la riforma della sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto il ricorso presentato dall'ingegner Angelo Briziarelli, legale rappresentante della societa' Cirio Agricola S.r.l., avverso l'esclusione decennale, ai sensi dell'art. 43, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), dalla concessione degli incentivi per la realizzazione di impianti fotovoltaici, in dipendenza della non veridicita' delle dichiarazioni di fine lavori per gli impianti denominati "Cirio impianto FV su parcheggi" e "Cirio impianto su fienili". La societa' Cirio Agricola ha inviato al Gestore due comunicazioni di fine lavori relative agli impianti sopra indicati, delle quali il Gestore stesso ha contestato la veridicita', applicando la sanzione interdittiva decennale ai sensi dell'art. 43 anche al ricorrente in primo grado, nella sua qualita' di legale rappresentante della societa' richiedente. Con la sentenza impugnata il Tribunale amministrativo ha ritenuto che le sanzioni previste dalla norma appena citata possano trovare applicazione solo se e' stata presentata la richiesta di accesso agli incentivi, non essendo sufficiente la mera dichiarazione di fine lavori e, in ragione della mancata presentazione di tale domanda da parte della Cirio Agricola, ha accolto il ricorso. I) Le questioni poste all'esame della Sezione attengono a vicende relative a procedimenti di concessione di incentivi economici nel settore degli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In via preliminare e' necessario ricostruire il quadro normativa rilevante. L'art. 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') ha demandato al Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, di adottare decreti volti a definire, tra l'altro, i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dalla fonte solare. In particolare, devono essere stabilite le modalita' per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione, costituita da una specifica tariffa, di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. In attuazione di quanto disposto dalla riportata disposizione sono stati adottati i decreti ministeriali 28 luglio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (che hanno introdotto, rispettivamente, i cosiddetti primo, secondo, terzo e quarto conto energia). In particolare, gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 hanno previsto che i soggetti che hanno realizzato impianti fotovoltaici, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2008, hanno diritto a una tariffa incentivante avente un valore parametrato alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto. Detti soggetti, a questo fine, devono inoltrare al «gestore di rete» il progetto preliminare dell'impianto, chiedere la connessione alla rete ed «entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto» fare pervenire «al soggetto attuatore» la «richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante». L'art. 11 dello stesso decreto prevede che l'eventuale falsa dichiarazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa «sull'intera produzione e per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa». L'art, 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41, in vigore dal 19 agosto 2010, modificando parzialmente le modalita' procedimentali, ha disposto, al primo comma, che le tariffe incentivanti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 «sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del medesimo decreto ministeriale, abbiano concluso, entro il 31 dicembre 2010, l'installazione dell'impianto fotovoltaico, abbiano comunicato all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, al gestore di rete e al Gestore dei servizi elettrici-GSE S.p.a., entro la medesima data, la fine lavori ed entrino in esercizio entro il 30 giugno 2011» (tale comma e' stato cosi' sostituito dall'art. 1-septies, comma 1, del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, che ha sostituito l'originario comma 1 con gli attuali commi 1 e 1-bis). Il comma 1-bis dello stesso articolo, aggiunto dal citato art. 1-septies, comma 1, del d.l. n. 105 del 2010, ha stabilito che «da comunicazione di cui al comma 1 e' accompagnata da asseverazione, redatta da tecnico abilitato di effettiva conclusione dei lavori di cui al comma 1 e di esecuzione degli stessi nel rispetto delle pertinenti normative. Il gestore di rete e il GSE S.p.a., ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, possono effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni di cui al presente comma, ferma restando la medesima facolta' per le amministrazioni competenti al rilascio dell'autorizzazione». Il GSE, al fine di chiarire le modalita' di presentazione delle domande, ha dettato le linee guida relative alla «procedura operativa per la gestione delle comunicazioni al GSE di fine lavori degli impianti fotovoltaici». In particolare, le linee guida distinguono due fasi: Nella prima fase, relativa all'«inserimento richiesta incentivi al GSE», il soggetto responsabile deve...

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