n. 68 SENTENZA 7 febbraio - 7 aprile 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimita' costituzionale degli artt. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), promossi dalla Corte di cassazione, con sei ordinanze del 14 settembre 2015, rispettivamente iscritte ai nn. 303, 304, 305, 306, 307 e 308 del registro ordinanze 2015 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di A.C., E.B., O.P., R.L., M.G., O.S. e della Consob;

udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 2017 il Giudice relatore Giorgio Lattanzi;

uditi gli avvocati Giovanni Arieta e Achille Chiappetti per A.C., E.B., O.P., R.L., M.G., O.S., e gli avvocati Rocco Vampa e Salvatore Providenti per la Consob. Ritenuto in fatto 1.- Con sei ordinanze di analogo tenore (r.o. nn. 303, 304, 305, 306, 307 e 308 del 2015), la Corte di cassazione, seconda sezione civile, ha sollevato questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), e 9, comma 6, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (d'ora in avanti: CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848. L'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 e l'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 sono impugnati nella parte in cui prevedono che la confisca per equivalente si applica anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 62 del 2005, che le ha depenalizzate. L'art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998, come introdotto dalla legge n. 62 del 2005, prevede che, in caso di condanna per un illecito amministrativo previsto dalla parte V, titolo I-bis, del medesimo testo normativo, ove non sia possibile confiscare il prodotto o il profitto dell'illecito e i beni utilizzati per commetterlo, sia disposta la confisca di somme di denaro, beni o altre utilita' di valore equivalente. L'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 aggiunge che tale regime si applica anche alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore di tale legge, con cui sono state depenalizzate alcune figure di reato e sono stati introdotti corrispondenti illeciti amministrativi, salvo che il relativo procedimento penale non sia gia' stato definito. Il rimettente conosce di ricorsi proposti contro alcune sentenze con cui la Corte d'appello di Brescia ha rigettato l'opposizione a provvedimenti sanzionatori adottati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob). Con tali provvedimenti e' stata applicata la confisca per equivalente alla parte sanzionata per avere commesso illeciti previsti dalla parte V, titolo I-bis, del d.lgs. n. 58 del 1998. Tra i motivi di ricorso vi e' la illegittimita' dell'applicazione di questa misura, introdotta dalla legge n. 62 del 2005, perche' i fatti erano stati commessi in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale legge. Il giudice a quo esclude anzitutto di poter giungere in via interpretativa a dichiarare tale illegittimita', dato che l'art. 9, comma 6, prevede espressamente la retroattivita' della confisca per equivalente, salvo che nell'ipotesi in cui il procedimento penale sia stato gia' definito, circostanza che nella specie non ricorre. Cio' detto, il rimettente precisa che la misura in questione ha «un contenuto sostanzialmente afflittivo», che eccede la finalita' di prevenire la commissione di illeciti, perche' si applica «a beni del tutto privi di collegamento con l'illecito». Tale conclusione, gia' formulata dalla giurisprudenza di legittimita' e avallata da questa stessa Corte con riguardo ad altre figure di confisca per equivalente, comporta l'applicazione dello statuto legale della sanzione penale, presidiata dall'art. 25, secondo comma, Cost. e dall'art. 7 della CEDU. In particolare, vige, a parere del rimettente, il divieto di retroattivita', che l'art. 9, comma 6, della legge n. 62 del 2005 espressamente infrange. Difatti, prima dell'entrata in vigore di tale legge, la condanna per il reato, oggi depenalizzato, comportava la confisca dei mezzi, anche finanziari, utilizzati per commettere l'illecito e dei beni che ne costituivano il profitto, ma non anche la confisca per equivalente, ove quella diretta non fosse possibile. Deve pertanto ritenersi, conclude il giudice a quo, che vi sia stata l'applicazione retroattiva di una nuova sanzione penale e che la confisca per equivalente relativa a fatti commessi anteriormente alla legge n. 62 del 2005, che l'ha introdotta, leda gli artt. 3, 25, secondo comma, e 117, primo comma Cost., quest'ultimo in riferimento all'art. 7 della CEDU. 2.- Si e' costituita in giudizio la Consob, gia' parte del processo principale, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, e, nel merito, non fondata. Sussisterebbe un difetto di rilevanza, perche' il rimettente non avrebbe indicato il rapporto tra le norme impugnate e i motivi del ricorso per cassazione. Nel merito la Consob contesta che la confisca per equivalente prevista dall'impugnato art. 187-sexies del d.lgs. n. 58 del 1998 sia una sanzione penale, anziche' una misura di sicurezza soggetta al principio tempus regit actum enunciato dall'art. 200 del codice penale. Ne' il carattere sanzionatorio della confisca per equivalente potrebbe desumersi dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, richiamata dallo stesso rimettente, dato che la sentenza 4 marzo 2014, Grande Stevens contro Italia, avrebbe affermato la natura penale...

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