n. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2017 -

Ricorso della Provincia Autonoma di Trento (codice fiscale n. 00337460224), in persona del presidente pro tempore Ugo Rossi, autorizzato dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1372 del 25 agosto 2017 (doc. 1), rappresentata e difesa, come da procura speciale del 31 agosto 2017, n. 28405 di repertorio (doc. 2) rogata dal dott. Guido Baldessarelli, Ufficiale rogante della provincia autonoma, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (codice fiscale FLCGDM45C06L736E, PEC giandomenico.falcon@ ordineavvocatipadova.it) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (codice fiscale PDRNCL56R01G428C, PEC nicolo.pedrazzoli@pectrentoavvocati.it) dell'Avvocatura della Provincia di Trento e dall'avv. Luigi Manzi (codice fiscale MNZLGU34E15H501Y, Pec luigimanzi@ordineavvocatiroma.org) di Roma, con domicilio eletto in Roma nello studio di questi in via Confalonieri, n. 5, telefax per comunicazioni 06/3211370, contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», nella sua interezza e in particolare delle seguenti disposizioni: art. 5, comma 1, in relazione ai commi 2, 3, 7, 8 e 9, del nuovo art. 7-bis, introdotto nel decreto legislativo n. 152 del 2006, se ed in quanto riferibili alle Province autonome;

art. 8, che sostituisce l'art. 19 del decreto legislativo n. 152 del 2006, se ed in quanto questo sia riferibile alle Province autonome;

art. 16, comma 1, che sostituisce l'art. 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

art. 16 comma 2, che introduce l'art. 27-bis nel decreto legislativo n. 152 del 2006, se ed in quanto riferibile alle Province autonome;

art. 22, che modifica gli allegati alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, in relazione ai commi 1, 2, 3 e 4, se riferibili alle Province autonome;

art. 23, comma 4;

art. 24, che modifica l'art. 14 della legge n. 241 del 1990, se riferibile alle Province autonome;

art. 26, comma 1, lettera a), in quanto le abrogazioni che esso reca negli allegati III e IV della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 siano riferibili anche alle province autonome;

per violazione degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, anche in riferimento alla violazione degli articoli 31, 32, e 41 della legge n. 234 del 2012 e alla violazione della legge 9 luglio 2015, n. 114, e in particolare quanto all'oggetto della delega, e ai principi e criteri direttivi, nonche' alle procedure previste dall'art. 1, comma 1;

dell'art. 8 (in particolare n. 1, n. 3, n. 5, n. 6, n. 11, n. 13, n. 16, n. 17, n. 18, n. 20 e n. 21), dell'art. 9 (in particolare n. 3, n. 9 e n. 10) e dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle relative norme di attuazione;

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare degli articoli 2 e 4;

del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526, in particolare degli articoli 7 e 8;

del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in particolare dell'art. 19-bis;

dell'art. 3, in combinato disposto con l'art. 97, dell'art. 117, primo comma, terzo comma, quarto comma, quinto e sesto comma, dell'art. 118 e dell'art. 120 della Costituzione, anche in combinato disposto con l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

del principio di leale collaborazione. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017, n. 156, e' stato pubblicato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», che modifica diverse disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, «Norme in materia ambientale». Ovviamente la Provincia autonoma di Trento, che pure ha diretto potere e dovere, in relazione alle proprie competenze, di attuare le direttive dell'Unione europea, non ha nulla da obiettare a che lo Stato compia tempestivamente o gia' in ritardo (come per vero anche in questo caso) il proprio dovere attuativo. Il fatto e', tuttavia, che al di fuori di qualunque criterio o principio di delega il Governo ha utilizzato l'occasione offerta dall'emanazione del decreto delegato per compiere, in relazione alle Regioni e, ove cosi' debba essere inteso, alla ricorrente provincia, un'operazione di drastica riduzione delle loro competenze sotto due distinti profili. Da una parte, il decreto legislativo sposta una rilevantissima serie di procedure di valutazione di impatto ambientale dalla competenza regionale (o, nel nostro caso, provinciale) alla competenza statale. Si noti che, benche' si parli di «valutazione di impatto ambientale», tali procedure comprendono in realta' in pratica tutte le autorizzazioni connesse all'opera pubblica (comprese, ad esempio, quelle agli scarichi, al vincolo idrogeologico, paesaggistica, ecc.): si tratta dunque di un'enorme quantita' di competenze della ricorrente provincia che verrebbero assorbite nella procedura di VIA statale e dunque nella decisione ultima degli organi statali. Dall'altra parte, anche per le residue opere lasciate alla competenza della VIA regionale (in questo caso, provinciale), la liberta' della provincia autonoma di conservare la propria disciplina viene praticamente ridotta a profili marginali, stante il vincolo che viene posto a seguire il modello procedimentale statale, reso semmai ancor piu' rigido dal nuovo art. 27-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006. Inoltre, neppure vengono rispettate le pur consolidate regole che riguardano il rapporto tra ordinamento statale e ordinamento delle Province autonome, poste dalle norme di attuazione dello Statuto di cui al decreto legislativo n. 266 del 1992. Tutte queste censure verranno svolte nel presente ricorso con la necessaria analiticita': premeva tuttavia chiarirne sin dall'inizio il senso e le ragioni generali. Stante la complessita' delle disposizioni oggetto della presente impugnazione, l'illustrazione delle diverse norme sara' compiuta in relazione ai singoli motivi di impugnazione, mentre qui di seguito si sintetizza la struttura complessiva del ricorso. Esso solleva, nel primo gruppo di motivi di censura (A), i vizi di legittimita' costituzionale che colpiscono l'intero decreto legislativo, per violazione del termine di esercizio della delega (motivo I) e per violazione e per abuso del procedimento previsto dalla delega, con l'effetto che l'atto risulta comunque tardivamente emanato (motivo II), nonche' i vizi che si riferiscono specificamente alle norme del decreto legislativo che hanno radicalmente alterato il consolidato assetto di competenze in materia di VIA, in assenza di principi e criteri direttivi in tal senso nella delega ed anzi in contrasto con questi (motivo III). Un secondo gruppo di censure, raccolte nella sezione B del ricorso, deduce la legittimita' costituzionale delle disposizioni che pretendono di conformare di procedimenti amministrativi provinciali in materia di VIA secondo il rigido modello statale, ignorando - oltre ai principi della delega e le regole sul rapporto tra fonti statali e fonti provinciali - la competenza generale della provincia sull'organizzazione dei propri procedimenti amministrativi e le competenze settoriali della stessa, comprensive della cura degli interessi ambientali, nonche' il potere della provincia di dare attuazione alle direttive europee. In questa sezione sono quindi impugnate le norme contenute nell'art. 5, comma 1, in relazione ai commi 7, 8 e 9, del nuovo art. 7-bis, introdotto nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (motivo IV) e l'art. 23, comma 4 (motivo V) che impongono doveri di adeguamento incompatibili, sotto il profilo procedurale e sostanziale, con lo statuto di autonomia della Province autonome, come conformato anche dalle norme di attuazione e in particolare dal decreto legislativo n. 266 del 1992. Nella medesima sezione sono poi articolate le censure portate contro le norme richiamate da quelle che impongono il contestato dovere di adeguamento, in quanto si tratta di norme irragionevolmente analitiche, non giustificate dalla finalita' della delega e lesive delle competenze provinciali (motivo VI). Infine, l'ultima sezione (C) contiene le censure svolte nel motivo VII contro l'art. 16, comma 1, che novella l'art. 27 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che regola il provvedimento unico in materia ambientale di competenza statale con secondo lo schema della conferenza di servizi con modalita' sincrona, senza pero' tenere conto della specifica posizione degli enti ad autonomia costituzionale e senza garantire in modo adeguato la loro partecipazione, cosi' ledendo le competenze materiali della provincia assorbite dal provvedimento unico. La Provincia autonoma sottolinea fin d'ora che essa ritiene di essere legittimata a far valere anche l'ultima censura sopra riassunta e articolata nel motivo VII, nonche' i vizi del decreto legislativo (tardivita', eccesso di delega) sostanziati dalla violazione di parametri estranei al riparto di competenze tra Stato ed autonomie, e le altre censure che invocano parametri extra Statuto e extra titolo V. La ricorrente osserva, infatti, che le norme recate dall'atto normativo impugnato - le quali vanno denunciate, in ogni caso, come temporalmente e proceduralmente (motivi I e II), nonche' sostanzialmente (motivo III) fuori delega, oltre che irragionevoli e sproporzionate (motivo VI) o comunque lesive (VII) - incidono su diverse...

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