n. 68 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 31 ottobre 2016 -

Ricorso della Provincia autonoma di Bolzano (c.f. e p.i. 00390090215), in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore, Arno Kompatscher, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, in virtu' della procura speciale rep. n. 24526 del 18 ottobre 2016, rogata dal segretario generale della giunta provinciale dott. Eros Magnago, nonche' in virtu' della deliberazione della giunta provinciale di autorizzazione a stare in giudizio n. 1137 del 18 ottobre 2016, dagli avv.ti Renate von Guggenberg (c.f. VNG RNT 57L45 A952K -pec: renate.guggenberg@pec.prov.bz.it), Stephan Beikircher (c.f. BKR SPH 65 E10 B160H - pec: stephan.beikircher@pec.prov.bz.it), Cristina Bernardi (c. f. BRN CST 64M47 D548L - pec: cristina.bernardi@pec.prov.bz.it) e Laura Fadanelli (c.f. FDN LRA 65H69 A952U - pec: laura.fadanelli@pec.prov.bz.it), di Bolzano, con indirizzo di posta elettronica avvocatura@provincia.bz.it ed indirizzo di posta elettronica certificata anwaltschaft.avvocatura@pec.prov.bz.it e n. fax 0471/412099, e dall'avv. Michele Costa (c.f. CST MHL 38 C30 H501R), di Roma, con indirizzo di posta elettronica costamicheleavv@tin.it e presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Bassano del Grappa n. 24, elettivamente domiciliata (pec: michelecosta@ordineavvocatiroma.org e n. fax 06/3729467);

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio in carica;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b);

2, comma 1, lettera c);

3, comma 1, lettera a);

e 4, comma 1, lettere a) e b);

della legge 12 agosto 2016, n. 164, recante «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243;

in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali». Fatto Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 201 del 29 agosto 2016 -e' stata pubblicata la legge 12 agosto 2016, n. 164. Tale legge apporta diverse modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione», in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali:

  1. L'articolo l modifica l'art. 9 (Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali) di detta legge;

    in particolare: con la lettera a) del comma 1 viene modificato il comma 1 dell'art. 9, prevedendo che i bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali;

    con la lettera b) del comma 1, ai fini dell'applicazione del comma 1, nell'art. 9 viene introdotto il comma 1-bis, il quale definisce le entrate finali come quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali come quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio, specificando che per gli anni 2017-2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, e' prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, e che a decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali e' incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali;

    con la lettera c) del comma l viene sostituito il comma 2 dell'art. 9, imponendo agli enti destinatari della norma, qualora in sede di rendiconto di gestione dovessero registrare un valore negativo del saldo, di adottare misure di correzione tali da assicurarne il recupero entro il triennio successivo, in. quote costanti;

    per gli obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica possono essere previste differenti modalita' di recupero;

    con la lettera d) del comma 1 viene abrogato il comma 3 dell'art. 9, il quale prevedeva che eventuali saldi positivi sono destinati all'estinzione del debito maturato dall'ente, oltre la facolta' di destinare gli stessi anche al finanziamento di spese di investimento;

    con la lettera e) del comma 1 viene sostituito il comma 4 dell'art. 9, prevedendo che con legge dello Stato sono definiti i premi e le sanzioni da applicare alle regioni, ai comuni, alle province, alle citta' metropolitane e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione delle disposizioni dell'articolo stesso, nel rispetto dei principi di proporzionalita' fra premi e sanzioni, proporzionalita' fra sanzioni e violazioni e destinazione dei proventi delle sanzioni a favore dei premi agli enti del medesimo comparto che hanno rispettato i propri obiettivi. b) L'art. 2 apporta all'art. 10 (Ricorso all'indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali) della legge n. 243/2012 le seguenti modifiche: la lettera a) del comma 1 sostituisce il comma 3, prevedendo che le operazioni di indebitamento di cui al comma 2 dello stesso articolo e le operazioni,di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, il rispetto del saldo, del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione;

    la lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 4, prevedendo che le operazioni di indebitamento e le operazioni di investimento realizzate attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, non soddisfatte da dette intese, sono effettuate sulla base dei patti di solidarieta' nazionali, fermo restando il rispetto del saldo del complesso degli enti territoriali;

    la lettera c) del comma 1 sostituisce il comma 5, prevedendo che i criteri e le modalita' di attuazione dell'articolo in questione, ivi incluse le modalita' attuative del potere sostitutivo dello Stato, in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata, e che lo schema del decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario da esprimersi entro 15 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali il decreto puo' essere comunque adottato. c) La lettera a) del comma 1 dell'art. 3 sostituisce il comma 1 dell'art. 11 (Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali), prevedendo che lo Stato, in ragione dell'andamento del ciclo economico o al verificarsi di eventi eccezionali, concorre al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali, secondo modalita' definite con leggi dello Stato, mentre con la lettera b) del medesimo comma vengono abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 11. d) L'art. 4 modifica l'art. 12 (Concorso delle regioni e degli enti locali alla sostenibilita' del debito pubblico);

    in particolare: la lettera a) del comma l sostituisce il comma l, prevedendo il concorso delle regioni, dei comuni, delle province, delle citta' metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano ad assicurare la sostenibilita' del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche, secondo modalita' definite con legge dello Stato;

    la lettera b) del comma 1 sostituisce il comma 2, prevedendo, invece, che gli stessi enti, tenuto conto dell'andamento del ciclo economico, concorrono alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato secondo modalita' definite con legge dello Stato;

    la lettera c) del comma l abroga il comma 3 che disciplinava la ripartizione di tale Fondo. e) Infine, l'art. 5 modifica il comma 7 dell'art. 18 (Funzioni dell'Ufficio), equiparando, ai fini dell'accesso ai dati raccolti per fini statistici, l'Ufficio parlamentare di bilancio, istituito dall'art. 16 della legge n. 243/2012 quale organismo indipendente per l'analisi e la verifica degli andamenti di finanza pubblica e per la valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio, agli enti ed uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale. Ora, sia la legge n. 243/2012 che la legge che qui si va ad impugnare sono state emanate ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, recante «Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale», che demanda a una legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale, l'attuazione del principio del pareggio di bilancio. In particolare, con la predetta legge costituzionale n. 1/2012 e' stato conferito il valore di principi costituzionali alle regole relative alla copertura finanziaria delle leggi nonche' alla sostenibilita' del debito pubblico, in modo da garantire comunque l'equilibrio tra le entrate e le spese di bilancio, collocandole tra gli strumenti diretti ad assicurare anche il «buon andamento» della pubblica amministrazione. Come appena esposto, con tale legge costituzionale e' stato innanzitutto sostituito l'art. 81 della Costituzione, relativo all'approvazione del bilancio e del rendiconto consuntivo e all'eventuale esercizio provvisorio del bilancio, innovando la disposizione vigente che prevede l'obbligo per ogni legge che non sia quella di approvazione del bilancio e che importi nuove o maggiori spese di indicare i mezzi per farvi fronte, introducendo in suo luogo la disposizione che prevede l'obbligo per ogni legge che importi nuovi o maggiori...

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