n. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2016 -

CORTE D'APPELLO DI CATANZARO La Corte di appello di Catanzaro, I Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone di: 1) dott. Bruno Arcuri - Presidente;

2) dott.ssa Teresa Chiodo - Consigliere;

3) dott.ssa Angelina Silvestri - Consigliere relatore, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 795/2015 R.G., vertente tra Graziano Giuseppe, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Gualtieri, Francesco Furriolo e Federico Tedeschini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in Catanzaro via Vittorio Veneto n. 48, appellante e Gallo Gianluca, rappresentato e difeso dagli avvocati Oreste Morcavallo e Achille Morcavallo ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Cosenza corso Luigi Fera n. 23, appellato. Con l'intervento del P.M. La Corte, letti gli atti e udito il consigliere relatore, sulla questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 5 della legge 23 aprile 1981, n. 154, in riferimento all'art. 51 della Costituzione, sollevata dalla difesa dell'appellante (ritenendosi l'indicazione del comma 4 dell'art. 2 citato - contenuta nelle conclusioni dell'atto di appello - frutto di un mero errore materiale di scritturazione, avuto riguardo al tenore complessivo dell'atto e alla formulazione della specifica eccezione di incostituzionalita'). Rilevato in fatto Con ricorso ex art. 22 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, depositato il 5 febbraio 2015 Gallo Gianluca chiedeva che venisse accertata l'ineleggibilita' di Graziano Giuseppe, proclamato eletto in occasione delle elezioni regionali della regione Calabria del 23 novembre 2014 e, per l'effetto, essere a questi surrogato essendo egli il primo dei candidati non eletti per la circoscrizione nord della medesima lista della «Casa delle liberta'». Il ricorrente deduceva che l'elezione di Graziano Giuseppe era stata proclamata con verbale del 10 dicembre 2014 e che la prima seduta del consiglio regionale del 7 gennaio 2015 avrebbe dovuto essere qualificata come convalida implicita della sua elezione;

che Graziano Giuseppe si trovava in una condizione di ineleggibilita' al momento della accettazione e presentazione della candidatura perche' non ancora collocato in aspettativa, in tale data, dalla sua funzione di primo dirigente, vice comandante regionale e capo dell'Ufficio ispettivo centro nord della Calabria del Corpo forestale dello Stato;

che, infatti, Graziano Giuseppe aveva accettato e presentato la sua candidatura in data 24 ottobre 2014 mentre aveva richiesto solo il 27 ottobre 2014 di essere collocato in aspettativa speciale per motivi elettorali dalle funzioni ricoperte nell'ambito del Corpo forestale dello Stato con domanda datata e trasmessa al Comando regionale dell'amministrazione il 25 ottobre 2014, protocollata il 27 ottobre 2014;

che Graziano Giuseppe era stato collocato in aspettativa speciale per motivi elettorali con successivo decreto del 10 novembre 2014 e con assegni decorrenti dal 24 ottobre 2014;

che tale provvedimento era illegittimo perche' attributivo di effetti retroattivi alla richiesta di aspettativa speciale a fare data dal 24 ottobre 2014;

che l'art. 2, commi 2 e 5 della legge n. 154 del 23 aprile 1981 sancisce l'ineleggibilita' a consigliere regionale per i funzionari di pubblica sicurezza e, quindi, anche dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato e l'inoperativita' di tale causa di ineleggibilita' ove vi sia stata la cessazione delle funzioni per collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature;

tale data, nel caso di specie, coincideva con i giorni del 24 ottobre 2014 e 25 ottobre 2014, ossia, rispettivamente, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 108/1968, trentesimo e ventinovesimo giorno precedenti la...

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