n. 68 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 ottobre 2014 -

IL CONSIGLIO DI STATO in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6383 del 2013, proposto da: Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Crisci e Andrea Panzarola, elettivamente domiciliato presso Sergio Fidanzia in Roma, viale Bruno Buozzi, 109;

Contro Eco Power II s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Sandulli ed Emilio Paolo Sandulli, presso la prima elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;

Sul ricorso numero di registro generale 6389 del 2013, proposto da: Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Segato, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Bradano, 26;

Contro Soleil II s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Sandulli ed Emilio Paolo Sandulli, presso la prima elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;

Sul ricorso numero di registro generale 6394 del 2013, proposto da: Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Segato, presso lo stesso elettivamente domiciliato in Roma, via Bradano, 26;

Contro Girasole II s.r.l. in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandra Sandulli ed Emilio Paolo Sandulli, presso la prima elettivamente domiciliata in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;

Quanto al ricorso n. 6383 del 2013: della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 3623/2013, resa tra le parti, concernente decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico;

Quanto al ricorso n. 6389 del 2013: della sentenza del T.a.r. Lazio - Roma: Sezione III Ter n. 3616/2013, resa tra le parti, concernente decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico;

Quanto al ricorso n. 6394 del 2013: della sentenza del T.a.r. Lazio Roma: Sezione III Ter n. 3622/2013, resa tra le parti, concernente decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti per impianto fotovoltaico;

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle societa' intimate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti delle cause;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2014 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Crisci, Alessandra Sandulli e Segato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: Il Gestore dei servizi energetici (d'ora in poi: Gse, o Gestore) chiede la riforma delle sentenze, in epigrafe indicate, con le quali il Tribunale amministrativo del Lazio ha accolto altrettanti ricorsi proposti dalle societa' Eco Power II, Soleil II e Girasole II avverso i provvedimenti di diniego dei benefici previsti dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007 per l'installazione di impianti fotovoltaici, con conseguente esclusione dalla concessione degli incentivi per un periodo di dieci anni, in ragione della mancata conclusione dei lavori di installazione entro il 31 dicembre 2010 (circostanza, questa, accertata e non contestata in giudizio dalle societa' ricorrenti in primo grado). Le sentenze impugnate hanno ritenuto che, non avendo tali societa' presentato domanda per ottenere gli incentivi di cui trattasi, pur avendo comunicato la fine dei lavori, illegittimamente il Gestore abbia applicato la sanzione dell'interdizione decennale dai benefici, a cio' occorrendo non solo la non contestata mancata ultimazione dei lavori entro il termine stabilito, ma anche la richiesta esplicita di beneficiare degli incentivi, che le interessate non hanno inoltrato, avendo abbandonato la pratica. Il Gestore contesta le sentenze, evidenziando che la comunicazione di fine lavori, presentata dalle societa' richiedenti, costituiva gia' la domanda di incentivi con conseguente attivazione del potere di controllo, domanda rispetto alla quale la successiva entrata in esercizio dell'impianto entro il 30 giugno 2011 (alla quale e' collegata la richiesta) costituisce mera condizione di efficacia. Gli appelli possono essere riuniti, prospettando questioni analoghe, ai fini di una stessa decisione. 1) Le questioni poste all'esame della Sezione attengono a vicende relative a procedimenti di concessione di incentivi economici nel settore degli impianti di produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili. In via preliminare e' necessario ricostruire il quadro normativo rilevante. L'art. 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita') ha demandato al Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, di adottare decreti volti a definire, tra l'altro, i criteri per l'incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dalla fonte solare. In particolare, devono essere stabilite le modalita' per la determinazione dell'entita' dell'incentivazione, costituita da una specifica tariffa, di importo decrescente e di durata tale da garantire una equa remunerazione dei costi di investimento e di esercizio. In attuazione di quanto disposto dalla riportata disposizione sono stati adottati i decreti ministeriali 28 luglio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011 (che hanno introdotto, rispettivamente, i cosiddetti primo, secondo, terzo e quarto conto energia). In particolare, gli articoli 5 e 6 del decreto ministeriale 19 febbraio 2007 hanno previsto che i soggetti che hanno realizzato impianti fotovoltaici, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2008, hanno diritto a una tariffa incentivante avente un valore parametrato alla potenza nominale e alla tipologia dell'impianto. Detti soggetti, a questo fine, devono inoltrare al «gestore di rete» il progetto preliminare dell'impianto, chiedere la connessione alla rete ed «entro sessanta giorni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto» fare pervenire «al soggetto attuatore» la «richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante». L'art. 11 dello stesso decreto prevede che l'eventuale falsa dichiarazione, comporta la decadenza dal diritto alla tariffa «sull'intera produzione per l'intero periodo di diritto alla stessa tariffa». L'art. 2-sexies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 (Misure urgenti per garantire la sicurezza, di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori), inserito dalla legge di conversione 22 marzo 2010, n. 41, in vigore dal 19 agosto 2010, modificando parzialmente le modalita' procedimentali, ha disposto, al primo comma, che le tariffe incentivanti di cui al decreto ministeriale 19 febbraio 2007 «sono riconosciute a tutti i soggetti che, nel...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT