n. 67 SENTENZA 9 febbraio - 5 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, promosso dalla Regione Puglia con ricorso notificato il 9-14 gennaio 2015, depositato in cancelleria il 15 gennaio 2015 ed iscritto al n. 5 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi;

uditi l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione Puglia e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso depositato il 15 gennaio 2015, la Regione Puglia impugna, tra le altre disposizioni, l'art. 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164, denunciandone il contrasto con gli artt. 3, primo comma, 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione. La disposizione impugnata - che ha introdotto, dopo l'art. 3 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - Testo A), un art. 3-bis, secondo cui «Lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non piu' compatibili con gli indirizzi della pianificazione [...]. Nelle more dell'attuazione del piano, resta salva la facolta' del proprietario di eseguire tutti gli interventi conservativi, ad eccezione della demolizione e successiva ricostruzione non giustificata da obiettive ed improrogabili ragioni di ordine statico od igienico sanitario» - sarebbe suscettibile, a giudizio della ricorrente, di due interpretazioni, entrambe censurabili sul piano della legittimita' costituzionale. Secondo una prima opzione, tutti gli interventi conservativi sugli immobili, «consentiti dalla disciplina in esame sino alla adozione del Piano, sarebbero dotati automaticamente ex lege di un titolo abilitativo», con esclusione solo di quelli di demolizione e successiva ricostruzione. Il che porrebbe la norma in contrasto con l'art. 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, Cost. Quanto al primo parametro, infatti, la materia rientrerebbe nella nozione di «governo del territorio», assoggettata alla competenza concorrente di Stato e Regioni;

sicche' lo Stato potrebbe intervenire solo con norme che stabiliscano principi fondamentali, senza precludere l'intervento normativo di dettaglio da parte delle Regioni: cosa che nella specie sarebbe avvenuta, avendo la normativa censurata introdotto una «disciplina del tutto autoapplicativa ed autosufficiente». Quanto alla violazione dell'altro richiamato parametro, la concessione ex lege...

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