n. 67 SENTENZA 21 febbraio - 30 marzo 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), promosso dal Tribunale ordinario di Palermo nel procedimento vertente tra A. T. e la Cassa nazionale di previdenza e assistenza degli avvocati ed i procuratori (d'ora in poi: Cassa), con ordinanza del 12 novembre 2014, iscritta al n. 49 del registro ordinanze 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 2015. Visti gli atti di costituzione di A. T. e della Cassa forense, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 20 febbraio 2018 il Giudice relatore Giovanni Amoroso;

uditi gli avvocati Massimiliano Marinelli per A. T., Massimo Luciani per la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense e l'avvocato dello Stato Giustina Noviello per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 12 novembre 2014 il Tribunale ordinario di Palermo, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 della Costituzione, questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense). Il rimettente premette di essere investito del ricorso proposto dall'avvocato A. T. nei confronti della Cassa forense per la declaratoria di illegittimita' del provvedimento del 14 gennaio 2014 del Consiglio di amministrazione della Cassa forense, nonche' dell'atto presupposto costituito dalla determinazione del 28 settembre 2012 della Giunta esecutiva, con cui la Cassa gli aveva richiesto il pagamento di complessivi euro 79.961,07 a titolo di contributi, interessi, sanzioni e penali, in ragione della tardiva iscrizione alla Cassa stessa. In punto di fatto, il tribunale riferisce che, con ricorso depositato in data 16 giugno 2014, l'avvocato A. T. esponeva di essere stato dipendente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dal 1° ottobre 1965 al 31 dicembre 2006 e, pertanto, iscritto all'assicurazione generale obbligatoria gestita dal predetto istituto;

di percepire la pensione di vecchiaia erogata dall'INPS dal 1° gennaio 2007;

di essere transitato in data 11 gennaio 2007, al sessantasettesimo anno di eta', dall'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici all'albo ordinario, iniziando l'attivita' libero-professionale;

di avere comunicato annualmente alla Cassa forense il proprio reddito professionale e il volume di affari, versando il solo contributo fisso, ma di avere richiesto l'iscrizione alla Cassa solo in data 23 settembre 2011;

di avere ricevuto dalla Cassa, in data 25 ottobre 2012, comunicazione della sua iscrizione a decorrere dall'11 gennaio 2007, con l'applicazione delle penali, sanzioni ed interessi. Tanto premesso - riferisce il tribunale rimettente - il ricorrente chiedeva che venisse dichiarata l'illegittimita' del provvedimento del 14 gennaio 2014 e dell'atto presupposto, con il quale la Cassa gli aveva richiesto il pagamento di complessivi euro 79.961,07 a titolo di contributi, interessi, sanzioni e penali;

chiedeva, altresi', che venisse sollevata questione di legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980, per violazione degli artt. 3, 38 e 53 Cost. La Cassa forense si costituiva nel giudizio a quo chiedendo il rigetto delle domande. 2.- Ad avviso del rimettente, la rilevanza delle sollevate questioni di legittimita' costituzionale si ricaverebbe dalle conseguenze economiche risentite dal ricorrente per effetto del provvedimento di iscrizione d'ufficio, con decorrenza dal 2007, ad opera della Cassa forense;

provvedimento la cui legittimita' costituisce oggetto del giudizio promosso dall'avvocato A.T. In punto di non manifesta infondatezza, il giudice a quo dubita, in riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., della legittimita' costituzionale degli artt. 10 e 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980. In primo luogo, il tribunale rimettente ritiene che l'art. 10 della richiamata legge contrasti con l'art. 3 Cost. e con i principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita'. In particolare, il passaggio dall'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS al sistema di previdenza della Cassa forense ha comportato la sottoposizione dell'avvocato A. T. agli obblighi contributivi conseguenti, tra cui il pagamento del contributo percentuale sul reddito annuale, secondo le stesse regole che si applicano «nel caso in cui ad iscriversi sia un giovane avvocato, o, comunque, un soggetto di eta' largamente inferiore a quella del ricorrente». Da qui la ritenuta disparita' di trattamento, stante l'applicazione delle stesse regole a situazioni tra loro profondamente diverse. Infatti - osserva il tribunale - il ricorrente, a fronte del versamento dei contributi richiesti, non percepira', in base alla legge n. 576 del 1980, la pensione di vecchiaia ne' quella di anzianita', occorrendo a tal fine l'esercizio ininterrotto e continuativo della professione per almeno trenta (o trentacinque) anni, come richiesto rispettivamente dagli artt. 2 e 3;

ne' la pensione di inabilita', occorrendo l'iscrizione alla Cassa in data anteriore al compimento del quarantesimo anno di eta', ai sensi dell'art. 4;

ne' la pensione di invalidita', per difetto dei requisiti previsti dall'art. 5;

ne' potra' fare maturare la pensione ai superstiti, per difetto dei presupposti di cui all'art. 7. Il rimettente sottolinea che il sistema previdenziale forense, sebbene ispirato al principio della solidarieta' tra i diversi assicurati, per cui tra contributi versati e prestazioni erogate non sussiste un vincolo di corrispettivita', non puo' prevedere, senza violare gli evocati parametri costituzionali, che un assicurato partecipi al suo finanziamento in misura del tutto sproporzionata rispetto a quanto gli sara' possibile percepire come prestazioni erogate dalla Cassa. Il tribunale ravvisa la violazione dell'art. 3 Cost. e dei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalita', anche nella regolamentazione in modo diverso di situazioni analoghe. Infatti, mentre il pensionato della Cassa che resta iscritto all'albo e' tenuto a corrispondere, per il periodo in cui non riceve alcun trattamento previdenziale - ovvero oltre il limite del quinquennio dalla maturazione del diritto a pensione - la contribuzione solidaristica nella misura ridotta del 3 per cento del reddito annuale, l'avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa forense, si trova a «contribuire al finanziamento di un trattamento previdenziale che non potra' verosimilmente percepire», non essendo nelle condizioni, «in considerazione della sua eta', di raggiungere i requisiti previsti dall'art. 2 della legge n. 576 del 1980 per il conseguimento della pensione di vecchiaia retributiva». Egli infatti e' tenuto alla contribuzione in misura percentuale del reddito annuale, senza potere usufruire, in mancanza dei requisiti di legge, ne' della pensione di vecchiaia ne' di quella di invalidita', bensi' solo della cosiddetta "pensione contributiva", calcolata applicando al montante contributivo il coefficiente di trasformazione legalmente previsto. In particolare, nel caso di specie, a fronte di un esborso complessivo pari a euro 79.961,07, il ricorrente potrebbe percepire un trattamento previdenziale pari solo ad euro 3.500,00 lordi annui. Il rimettente ritiene che l'art. 10 della legge n. 576 del 1980 violi anche l'art. 38 Cost., in quanto l'avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa forense, verrebbe a finanziare una prestazione della quale egli non potra' godere, potendo invece accedere alla cosiddetta "pensione contributiva", prevista dalla normativa regolamentare della Cassa, di importo notevolmente inferiore rispetto ai contributi versati. L'art. 10 della richiamata legge contrasterebbe - ad avviso del tribunale - altresi', con l'art. 53 Cost., in quanto l'avvocato pensionato nella gestione INPS, iscritto alla Cassa forense «e' tenuto a finanziare la spesa previdenziale in misura sproporzionata e maggiore rispetto a quella sostenuta dagli altri suoi colleghi che percepiscono le prestazioni pensionistiche dalla Cassa forense». 3.- Il tribunale dubita poi della legittimita' costituzionale anche dell'art. 22, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 per violazione degli artt. 3 Cost. e dei principi di ragionevolezza e proporzionalita' nonche' degli artt. 38 e 53 Cost. Dopo avere riportato il contenuto dell'art. 22 della richiamata legge, il rimettente evidenzia i tre diversi tipi di sanzione previsti dal sistema previdenziale forense per l'ipotesi del mancato invio ovvero della redazione infedele della comunicazione reddituale annuale, del mancato o ritardato pagamento dei contributi, e della mancata richiesta di iscrizione alla Cassa forense (rispettivamente artt. 17;

18 e 22, secondo comma, della richiamata legge). Il tribunale sottolinea come l'applicazione nel caso di specie delle sanzioni ex art. 22, secondo comma, non tiene conto del...

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