n. 67 SENTENZA 11 marzo - 24 aprile 2015 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, promosso dalla Regione siciliana con ricorso notificato il 3-4 luglio 2014, depositato in cancelleria il successivo 10 luglio ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2014. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 marzo 2015 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi l'avvocato Beatrice Fiandaca per la Regione siciliana e l'avvocato dello Stato Alessandro Maddalo per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso notificato il 3-4 luglio 2014, depositato nella cancelleria di questa Corte il successivo 10 luglio ed iscritto al n. 50 del registro ricorsi 2014, la Regione siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le Province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, in riferimento all'art. 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'art. 2, primo comma, del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria). 2.- Espone la ricorrente che l'art. 10 del d.l. n. 16 del 2014 ha operato nei confronti delle Province siciliane una riduzione di risorse pari ad euro 96.844.327, come si rileva dal citato Allegato 1, prevedendo, altresi', il recupero delle somme, in caso di incapienza, a valere sui versamenti dell'imposta sulle assicurazioni per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore. L'imposta in questione, quale tributo erariale di spettanza regionale, ricade nell'ambito di applicazione dell'art. 36 dello statuto siciliano e dell'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965 e, pertanto, la norma impugnata si profila, per la parte riguardante le Province siciliane, illegittima. La disposizione censurata prevede, al comma 1: «Per l'anno 2014, sono confermate le modalita' di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio gia' adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire per l'anno 2014 a ciascuna provincia si provvede con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 20, sono parimenti confermate, le riduzioni di risorse per la revisione della spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto», e al comma 2: «Per l'anno 2014 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle modifiche dei fondi successivamente intervenute». 3.- A sostegno della prospettata illegittimita' costituzionale, la Regione siciliana rileva quanto segue, in ragione di quanto stabilito dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, richiamato nella norma impugnata, tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza n. 97 del 2013 della Corte costituzionale. Il citato art. 16, comma 7, prevede la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), del fondo...

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