n. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 settembre 2017 -

Ricorso proposto dalla Regione Veneto (C.F. 80007580279 - partita iva 02392630279), in persona del Presidente della Giunta regionale dott. Luca Zaia (C.F. ZAILCU68C27C957O), autorizzato con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1403 del 29 agosto 2017 (doc. 1), rappresentato e difeso, per mandato a margine del presente atto, tanto unitamente quanto disgiuntamente, dagli avv.ti Ezio Zanon (C.F. ZNNZEI57L07B563K) coordinatore dell'Avvocatura regionale e Luigi Manzi (C.F. MNZLGU34E15H501V) del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Confalonieri, n. 5 (per eventuali comunicazioni: fax 06/3211370, posta elettronica certificata luigimanzi@ordineavvocatiroma.org). Contro il Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale e' domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 3, comma 1, lettera g) e h);

5, comma 1;

21;

22, commi da 1 a 4;

26, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 6 luglio 2017, n. 156, per violazione degli articoli 3, 76, 97, 114, 117, commi III e IV, 118 e 119 Cost., oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 per violazione degli articoli 3, 76, 97, 117, comma III e 118 Cost., oltreche' del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. L'art. 3, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 ha modificato l'art. 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», e in particolare ha cosi sostituito il decimo comma: «Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettivo la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi.» La disposizione in parola nella parte in cui consente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di disporre l'esclusione dalla disciplina di valutazione di impatto ambientale di progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile appare invasiva della competenza regionale in materia di «protezione civile» (art. 117, comma III, Cost.) oltreche' lesiva del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. Non e', infatti, prevista alcuna forma di partecipazione da parte delle Regioni nell'ambito dell'introdotto procedimento derogatorio, di modo che queste, in un ambito di competenza legislativa ripartita, ove dunque lo Stato puo' solo dettare principi fondamentali, si vedono espropriate di ogni potesta', non solo decisoria, ma anche meramente consultivo/partecipativa. Peraltro, con riguardo ai progetti afferenti a situazioni emergenziali di protezione civile, sorge un inevitabile collegamento tra gli stessi e il territorio ove tale situazione si e' verificata, ragion per cui la partecipazione, istruttoria e/o codecisoria, degli enti territoriali appare indispensabile al fine di salvaguardare la stessa ragionevolezza della disposizione di legge, che altrimenti si pone in palese contraddizione rispetto non solo all'art. 3 Cost., ma pur nei confronti del canone di buon andamento dell'agire pubblico di cui all'art. 97 Cost.. Questo, infatti, appare compromesso dalla previsione di un potere derogatorio alla disciplina generale esercitabile in via unilaterale da parte dello Stato, ove siano coinvolti interessi territoriali e competenze regionali. A tale riguardo, pur ove si volesse ritenere che la disposizione afferisca in via assorbente alla materia di competenza esclusiva dello Stato «tutela dell'ambiente» (il che peraltro e' dubbio vista la teleologia della disposizione che consiste nel far prevalere gli interessi afferenti alla protezione civile rispetto a quelli ambientali), comunque occorre tenere presenti le illuminanti considerazioni recentemente enucleate da codesta ecc.ma Corte (decisione n. 169/2017), secondo cui, pur in presenza di una competenza esclusiva dello Stato, ove siano coinvolti interessi e funzioni regionali, s'impone «una fisiologica dialettica» tra Stato e Regioni che sia improntata a leale collaborazione, il che conferma la irragionevolezza della disposizione impugnata e la lesione del principio di leale collaborazione di cui all'art. 120 Cost. Tale esautorazione, infatti, e' posta in essere senza neppure distinguere tra progetti assoggettati a valutazione di impatto ambientale regionale ovvero statale. Ragion per cui, per effetto di tale disposizione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potrebbe giungere a sottrarre alla competenza delle Regioni la valutazione di impatto ambientale di progetti affidati alla ordinaria potesta' decisoria degli enti territoriali. Cosa che comporta, in aggiunta alle sopra enucleate lesioni, pur anche una violazione dell'art. 118 Cost., sotto forma di illegittima compressione di una competenza amministrativa affidata alle cure regionali. D'altronde, la disposizione che si censura introduce una sostanziale modificazione del riparto delle competenze statali e regionali in materia di VIA, in contraddizione rispetto ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2014». Essa, infatti, al fine di dare attuazione al diritto comunitario, vincola il legislatore delegato a introdurre esclusivamente regole di «semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale», ovvero di «rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali». Ossia l'ambito oggettivo della delega legislativa non ricomprende in alcun modo la disciplina del riparto delle competenze decisorie in materia di valutazione di impatto ambientale, ma unicamente gli aspetti procedurali, da modificare peraltro in ragione della rinnovata disciplina comunitaria. Ne consegue che la formulazione che si censura configura una tipica ipotesi di eccesso di delega, che ridonda in una lesione dell'art. 117, comma 3 Cost., con riguardo alla competenza legislativa regionale in materia di «protezione civile», e, al contempo, in una lesione dell'art. 118 Cost., in quanto opera una espropriazione delle competenze amministrative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale come gia' delineate dall'ordinamento. Ne' si puo' addurre a giustificare o, rectius, a sanare tale eccesso di delega il fine di coordinamento di cui all'art. 32, comma 1, lettera b) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto nel caso di specie, si e' dinanzi a una disposizione che non intende in alcun modo coordinare discipline vigenti nei settori interessati dall'attuazione del diritto comunitario, ma che invece introduce un potere derogatorio, atto ad alterare il riparto di...

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