n. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 ottobre 2016 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (C.F. 97163520584), in persona del Presidente p.t., ex lege rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587) presso i cui uffici domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, fax 06/96514000, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale n. 10 del 17 agosto 2016, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanita' e servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).». La legge della Regione Umbria n. 10 del 17 agosto 2016, recante «Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di sanita' e servizi sociali) e alla legge regionale 30 marzo 2015, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali).», presenta i seguenti profili di illegittimita' costituzionale: 1) l'art. 7, comma 1, della legge in esame, nell'aggiungere l'art. 47-bis alla legge regionale n. 11/2015, prevede che «Le aziende sanitarie regionali possono essere considerate adempienti rispetto al limite di spesa posto dall'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, laddove, sulla base degli esiti del tavolo adempimenti di cui all'art. 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, risulti rispettato dalla regione il vincolo di spesa del personale, pari alla spesa sostenuta nell'anno 2004 ridotta dell'1,4 per cento, vincolo gia' fissato dall'art. 1, comma 565, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) ) e da ultimo confermato dall'art. 17, commi 3 e 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato e integrato dall'art. 1, comma 584 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) ).». La norma regionale in esame prevede pertanto che le aziende sanitarie regionali possano essere considerate adempienti rispetto al limite...

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