n. 67 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 settembre 2014 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (C.F. 80188530587) in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587), Fax 06/96514000 presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, PEC ags_rm2@mailcert.avvocaturastato.it contro la Regione Veneto in persona del Presidente p.t. (C.F. 80007580279) per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale del Veneto del 19.6.2014 n. 15 pubblicata nel BUR del 24.6.2014 recante norme relative al "referendum consultivo sull'autonomia del Veneto", in base alla delibera del Consiglio dei ministri adottata nella seduta dell'8.8.2014, per violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost. Fatto Con la legge regionale 15/2014 in epigrafe indicata la Regione Veneto ha dettato una singolare disciplina, articolata tra una direttiva politica che autorizza il Presidente della Giunta "ad istaurare con il Governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum consultivo finalizzato a conoscere la volonta' degli elettori del Veneto circa il conseguimento di ulteriori forme di autonomia delle Regioni", contenuta nell'art. 1 e la previsione piu' propriamente normativa dell'art. 2 in base alla quale "Qualora il negoziato non giunga a buon fine entro il termine di cui al comma 2 dell'art. 1 il Presidente e' autorizzato ad indire un referendum consultivo per conoscere la volonta' degli elettori del Veneto in ordine" ad una serie di quesiti che si analizzeranno poi singolarmente, ma tutti variamente riferibili a diversi livelli di maggiore autonomia. Come gia' avvenuto per precedenti leggi su referendum "autonomistici" si chiede a codesta Corte di dichiararne l'illegittimita' costituzionale, per i seguenti Motivi Violazione degli artt. 3, 5, 116, 117 e 119 Cost., nonche' degli artt. 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto approvato con L. 1/2012, come da delibera del Consiglio dei ministri dell'8.8.2014. Secondo gli insegnamenti di codesta Corte il referendum consultivo regionale, pur essendo un prezioso strumento di partecipazione dell'elettorato alle scelte dei suoi rappresentanti politici, deve essere amministrato con particolare attenzione laddove esso si presta ad essere utilizzato indebitamente come un mezzo di pressione sull'attivita' legislativa del Parlamento, influendo negativamente sull'azione costituzionale e politica dello Stato (sent. 256/89). In particolare codesta Corte ha stigmatizzato il tentativo di far precedere un referendum consultivo alla proposizione di iniziative di riforma della Costituzione da parte degli organi politici regionali, sottolineando il rischio che la manifestazione di una volonta' popolare, prima della formazione delle scelte del legislatore, alteri l'ordine procedimentale previsto nell'art. 138 e quindi pregiudichi l'equilibrio di una determinazione che il Costituente ha costruito con la massima cura, al fine di garantire che le future riforme costituzionali siano frutto di un'accurata e ponderata riflessione, prima all'interno delle Camere, ove si richiedono maggioranze qualificate ed un duplice passaggio deliberativo, e solo dopo attraverso una...

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