n. 67 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 luglio 2015 -

TRIBUNALE DI TARANTO Ufficio del Giudice per le indagini preliminari Il Giudice per le indagini preliminari dott. Martino Rosati;

Esaminata l'istanza depositata nella segreteria del P.M. - sede l'8 luglio 2015 dai difensori di «ILVA s.p.a. in a.s.», al fine di dare attuazione al disposto dell'art. 3, decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92;

Esaminato il provvedimento del pubblico ministero, pervenuto in cancelleria il 9 luglio 2015, che ha trasmesso all'intestato Ufficio la predetta istanza, esprimendo parere contrario all'accoglimento della stessa e, in subordine, sollecitando il giudice a sollevare questione di legittimita' costituzionale del citato art. 3;

Letti gli atti del procedimento;

Premesso che si procede nei confronti di R. S. ed altri dirigenti e tecnici in servizio presso lo stabilimento «ILVA» di Taranto, tutti compiutamente generalizzati in atti, per le fattispecie di reato e le relative condotte di seguito sinteticamente descritte (vds., in dettaglio, la rubrica provvisoria contenuta nella richiesta di sequestro preventivo del pubblico ministero, da intendersi quivi integralmente trascritta): A. articoli 110 - 437, comma 1 e 2, codice penale, con particolare riferimento alla omissione della predisposizione di protezioni del tipo «cover» e di qualsiasi altro dispositivo idoneo a garantire l'incolumita' dei lavoratori presso l'altoforno 2 dello stabilimento «ILVA» di Taranto, in caso di proiezioni di materiale incandescente, nonche' alla omissione di strumentazioni per il prelievo della ghisa e la misurazione della relativa temperatura, idonee a garantire l'incolumita' dei lavoratori;

omissioni da cui e' derivato l'infortunio mortale dell'operaio M. A.;

in Taranto, l'8 giugno 2015, con permanenza;

  1. articoli 113 - 589, codice penale, per avere, in tal modo, e cosi' violando la normativa antinfortunistica, ed in particolare l'art. 71, decreto legislativo n. 81/2008, determinato il decesso dell'operaio M.;

in Taranto, l'8 giugno 2015, con decesso avvenuto il ...;

Che il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari;

Che, in relazione a tali ipotesi di reato, il pubblico ministero, con proprio decreto del 18 giugno 2015, emesso ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, codice di procedura penale, ha disposto il sequestro preventivo d'urgenza, senza facolta' d'uso, dell'altoforno «Afo2» presso lo stabilimento «ILVA» s.p.a. in a.s. di Taranto, ravvisando le esigenze cautelari di cui ai commi 1 e 2 dei medesimo art. 321;

Che, con ordinanza del 29 giugno 2015, resa ai sensi dell'art. 321, comma 3-ter, codice di procedura penale (e che si allega, quale parte integrante del presente atto), il sottoscritto giudice per le indagini preliminari ha convalidato il decreto del pubblico ministero ed ha disposto il sequestro preventivo del medesimo impianto, parimenti senza facolta' d'uso;

Che, con decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 153 ed entrato in vigore lo stesso giorno, e' stato cosi' disposto: «Art. 3 - Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario. 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuita' dell'attivita' produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonche' delle finalita' di giustizia, l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di sequestro, come gia' previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. 2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attivita' d'impresa non puo' protrarsi per un periodo di tempo superiore a 12 mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro. 3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attivita' aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano e' comunicata all'autorita' giudiziaria procedente. 4. I1 piano e' trasmesso al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, agli uffici della ASL e dell'INAIL competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure ed attivita' aggiuntive previste nel piano (...). 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro gia' adottati alla data di entrata in vigore del presente decreto e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.»;

Che, con la suddetta istanza dello scorso 8 luglio, i difensori di «ILVA s.p.a. in a.s.» hanno chiesto al pubblico ministero di «adottare i provvedimenti ritenuti di competenza ovvero, se del caso, richiedere l'intervento dell'organo giurisdizionale della fase», deducendo in sintesi: a) che tale decreto-legge non tocca il vincolo cautelare reale, ma si limita a modificarne i profili esecutivi, realizzando un sospensione ex lege dell'esecuzione del sequestro;

  1. che si tratta percio' di materia riservata al pubblico ministero;

  2. che il provvedimento dell'autorita' giudiziaria ha carattere meramente dichiarativo, come si evince dal fatto che quella norma abbia previsto la prosecuzione dell'attivita' d'impresa senza soluzione di continuita' e soltanto un obbligo di comunicazione all'autorita' giudiziaria del piano di intervento;

    Che il pubblico ministero ha declinato la propria competenza a decidere, limitandosi ad esprimere un parere contrario all'accoglimento dell'istanza, rimettendo gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari e, a tal fine, deducendo: a) che il predetto decreto non puo' caducare ipso iure il provvedimento di sequestro in atto, realizzandosi, altrimenti, un'ingerenza del potere legislativo nelle prerogative di quello giudiziario;

  3. che la competenza a decidere spetta al giudice per le indagini preliminari, quale autorita' che ha emesso il decreto di sequestro, poiche' il decreto-legge non incide su profili meramente esecutivi della misura cautelare, bensi' «sulla sostanza» del provvedimento;

  4. che la disciplina introdotta dal decreto-legge non puo' trovare applicazione nel caso di specie, perche' essa attiene all'ipotesi in cui il sequestro preventivo «impedisca» l'esercizio dell'attivita' d'impresa, mentre tale situazione non ricorre nel caso specifico, non avendo gli istanti addotto «adeguate motivazioni ... circa l'impossibilita' di proseguire l'intera attivita' dello stabilimento in costanza di vincolo cautelare sul solo altoforno afo2», ed anzi avendo evidenziato il custode giudiziario, con nota dell'8 luglio u.s., che «lo spegnimento di AFO2 ... avrebbe determinato un dimezzamento dell'attuale livello produttivo, e non l'interruzione dell'attivita' produttiva nel suo complesso»;

    Che, in via subordinata, il pubblico ministero ha proposto eccezione di illegittimita' costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, in relazione: a) all'art. 41, Cost., nella parte in cui quest'ultimo specifica che l'iniziativa economica non puo' svolgersi in modo da arrecare danno alla dignita' umana;

  5. agli articoli 2, 3, 4, 9, 32, 35, Cost., trattandosi di disposizione di legge lesiva di diritti inviolabili dell'uomo, primo fra tutti quello alla vita ed alla salute, e comportando, quale effetto diretto, lo svolgimento di attivita' lavorativa in condizioni di rischio e di non sicurezza per i lavoratori e, conseguentemente, la non effettivita' dell'esercizio del diritto al lavoro;

    in particolare, il suddetto decreto, riconoscendo solo all'impresa il compito predisporre unilateralmente un piano di misure aggiuntive, senza la possibilita' di sindacato alcuno, di fatto non realizzerebbe un bilanciamento ragionevole tra il diritto alla salute ed all'ambiente salubre, da un lato, ed il diritto all'iniziativa economica privata, dall'altro;

  6. all'art. 77, comma 2, Cost., mancando il presupposto della straordinaria necessita' ed urgenza, che giustifica l'esercizio del potere legislativo da parte del Governo;

  7. agli articoli 112 e 104, Cost., nella parte in cui il suddetto decreto consente, pur a fronte di un perpetrarsi di attivita' illecita da parte dell'impresa, di continuare la propria attivita' per dodici mesi, sul presupposto della mera comunicazione e predisposizione unilaterale e insindacabile di un piano di intervento, senza possibilita' per gli organi di controllo, anch'essi arbitrariamente individuati, ne' per la stessa autorita' giudiziaria di sindacare o sollecitare misure di sicurezza ulteriori rispetto a quelle individuate dall'impresa;

    Rileva 1. Sulla competenza a decidere del G.I.P. La materia del sequestro preventivo, in ordine alla ripartizione delle competenze tra giudice e pubblico ministero, presenta, gia' di per se', un tratto peculiare. Accanto alla disposizione dell'art. 92, disp. att., codice di procedura penale, che e' comune a tutte le misure cautelari ed individua nel pubblico ministero l'organo che ne cura l'esecuzione nel corso delle indagini preliminari, trova applicazione, infatti, anche l'art. 321, comma 3, secondo periodo, codice di procedura penale: il quale - com'e' noto - assegna a quell'autorita' giudiziaria, in tale fase del procedimento, la competenza a disporre pure la revoca del sequestro. Si tratta, dunque, dell'unico caso, nell'ambito del vigente rito penale...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT