n. 66 SENTENZA 23 febbraio - 5 aprile 2016 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), promosso dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste con ricorso spedito per la notifica il 12 febbraio 2015, depositato in cancelleria il 17 febbraio 2015 ed iscritto al n. 25 del registro ricorsi 2015. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 febbraio 2016 il Giudice relatore Aldo Carosi;

uditi l'avvocato Francesco Saverio Marini per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste e l'avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con il ricorso indicato in epigrafe la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste ha proposto questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186 (Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonche' per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio), in riferimento all'art. 116 della Costituzione ed agli artt. 48-bis e 50 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, secondo comma, 4, terzo comma, e 8 della legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), ed all'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), nonche' in riferimento al principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 Cost. In particolare, l'art. 1, comma 1, della legge n. 186 del 2014, inserendo nel decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167 (Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 227 - gli articoli da 5-quater a 5-septies, ha istituito e disciplinato una nuova procedura di collaborazione volontaria attraverso la quale i contribuenti di cui all'art. 4, comma 1, del d.l. n. 167 del 1990 possono spontaneamente indicare all'amministrazione le attivita' finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all'estero e definire, attraverso il versamento di quanto dovuto, anche a titolo di sanzione, le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014 «in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive e di imposta sul valore aggiunto», nonche' le eventuali violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta. Il comma 2 del medesimo art. 1 estende la fruibilita' di detta procedura di collaborazione volontaria - con le integrazioni prescrizionali dettate dai successivi commi 3 e 4 - anche a contribuenti diversi da quelli indicati dal citato art. 4 del d.l. n. 167 del 1990. Infine, l'art. 1, comma 7, della legge n. 186 del 2014 prevede che «Le entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotti dal comma 1, nonche' quelle derivanti dall'attuazione dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione: a) al pagamento dei debiti commerciali scaduti in conto capitale, anche prevedendo l'esclusione dai vincoli del patto di stabilita' interno;

  1. all'esclusione dai medesimi vincoli delle risorse assegnate a titolo di cofinanziamento nazionale dei programmi dell'Unione europea e di quelle derivanti dal riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

  2. agli investimenti pubblici;

  3. al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni». 1.1.- La Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste lamenta che il citato comma 7, devolvendo integralmente all'Erario le somme riscosse all'esito delle nuove procedure di collaborazione volontaria a titolo di imposte sui redditi e delle relative addizionali, di imposte sostitutive di quelle sui redditi, di imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di dichiarazione dei sostituti d'imposta, violi l'autonomia finanziaria riconosciutale dalla legge n. 690 del 1981, adottata ai sensi dell'art. 50 dello statuto. In particolare, la norma censurata contrasterebbe: con l'art. 2, primo comma, lettere a) e b), della legge n. 690 del 1981, che attribuisce alla Regione «il gettito delle sotto indicate imposte erariali sul reddito e sul patrimonio percette nel territorio regionale, nonche' delle imposte sostitutive: a) imposta sul reddito delle persone fisiche;

  4. imposta sul reddito delle societa'»;

con l'art. 3, secondo comma, della medesima legge, secondo cui «E' altresi' attribuito alla regione Valle d'Aosta l'intero gettito dell'imposta sul valore aggiunto, compresa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinato assumendo a riferimento i consumi finali rilevati nell'ultimo triennio disponibile»;

con il successivo art. 4, terzo comma, secondo cui «Sono, altresi', attribuiti...

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