n. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 settembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione per la Regione Abruzzo (codice fiscale n. 80003170661), in persona del suo Presidente pro tempore dott. Luciano D'Alfonso, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Stefania Valeri (VLRSFN67A54L103Y) e Alessia Frattale (FRTLSS70E59A345F - alessia.frattale@pecordineavvocatilaquila.it) dell'Avvocatura regionale, entrambe abilitate al patrocinio dinanzi alle Magistrature superiori, ai sensi della legge regionale n. 9 del 14 febbraio 2000 ed in esecuzione della D.G.R. n. 457 del 1° settembre 2017, in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliato a Roma presso e nello studio dell'Avv. Francesca Lalli, via Lucio Sestio n. 12, Sc. C (francescalalli@ordineavvocatiroma.org). Contro Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato per la declaratoria della illegittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 104 del 16 giugno 2017 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», articoli 3 comma 1, lettera g), 5, 16 comma 2, 21, 22 commi da 1 a 4, 26 comma 1, lettera a), e 27. Le disposizioni impugnate. 1. Il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114» e' stato adottato in attuazione della delega di cui all'art. 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. 2. La delega deve essere esercitata nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al citato art. 14 della legge n. 11 del 2015, quali: a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

  1. rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

  2. revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

  3. destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 3. L'art. 3 del decreto legislativo n. 104/2017 modifica l'art. 6 del decreto legislativo n. 152/06, disponendo che: «Per i progetti o parti di progetti aventi quale unico obiettiva la difesa nazionale e per i progetti aventi quali unico obiettivo la risposta alle emergenze che riguardano la protezione civile, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, dopo una valutazione caso per caso, puo' disporre, con decreto, l'esclusione di tali progetti dal campo di applicazione delle norme di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto, qualora ritenga che tale applicazione possa pregiudicare i suddetti obiettivi». Dunque, la norma che in precedenza era diretta a regolare i soli progetti aventi come unico obiettivo la difesa nazionale, estende la possibilita' di deroga, con una valutazione concreta, caso per caso, ai progetti aventi come unico obiettivo la risposta ad emergenze che riguardino la protezione civile, senza prevedere alcuna consultazione delle Regioni interessate. 4. L'art. 5 del decreto legislativo n. 104/2017 introduce l'art. 7-bis del decreto legislativo n. 152/06, mediante il quale il legislatore delegato ha inteso rispondere alla «esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni», delineando integralmente il procedimento di Via regionale quale provvedimento autorizzatorio unico regionale (di cui all'art. 27-bis, introdotto con il successivo art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017), assegnando alle regioni esclusivamente «l'organizzazione e le modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA». 5. L'art. 16, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2017, inserisce nel decreto legislativo n. 152/06 una nuova norma, l'art 27-bis, il quale disciplina il Provvedimento autorizzatorio unico regionale, obbligatorio in caso di VIA regionale, stabilendo: «la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso». La norma, pertanto, regolamenta procedimenti regionali in diverse materie, non tutte di competenza statale, ed istituisce un procedimento a «sportello unico». 6. L'art. 21 del decreto legislativo n. 104/2017, riguarda le tariffe da applicare al procedimento sopra descritto, disponendo che «Le tariffe da applicare ai proponenti, determinate sulla base del costo effettivo del servizio, per la copertura dei costi sopportati dall'autorita' competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di verifica di assoggettabilita' a VIA, di VIA e di VAS sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze». 7. L'art. 22, commi da 1 a 4 e l'art. 26, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 104/2017 modificano gli allegati II, II bis, III, IV bis della parte II del decreto legislativo n. 152/06, sottraendo alcuni procedimenti in materia di VIA o di verifica di VIA alla competenza regionale, anche ove tali progetti prevedano opere da collocarsi nel territorio di una sola regione. Infine, l'art. 27 del decreto legislativo n. 104/2017, recante la «clausola di invarianza finanziaria», stabilisce: «Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Fermo il disposto di cui all'art. 21, le attivita' di cui al presente decreto sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente». Per come brevemente esposto, e' di tutta evidenza come le disposizioni impugnate non siano coerenti al prescritto criterio costituzionale di una maggiore e unitaria tutela dell'ambiente, essendo dirette, piuttosto, a dettagliare procedimenti VIA, includendovi la disciplina di ambiti diversi, rispetto alla tutela dell'ambiente, per quanto ricadenti nella sfera di attribuzione regionale. Le norme impugnate sono quindi lesive delle attribuzioni regionali, come di seguito illustrato, oltreche' lesive dell'art. 76 della Costituzione, poiche' sono state adottate in violazione della stessa legge delega. Tutto cio' premesso, con il presente ricorso, la regione Abruzzo, come in atti rappresentata e difesa, impugna l'art. 3, comma 1, lettera g), l'art. 5, l'art.16 comma 2, l'art. 21, l'art. 22 commi da 1 a 4, l'art. 26 comma 1 lettera a) e l'art. 27 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in quanto contrastanti con gli artt. 3, 97, 76, 117, commi 3 e 4, e 118 della Costituzione, e lesivi delle proprie attribuzioni, costituzionalmente garantite, in merito a materie regionali per quanto strettamente intrecciate con la tutela dell'ambiente e, segnatamente, alla materia di tutela della salute, porti e aeroporti civili, produzione, trasporto e distribuzione dell'energia, protezione civile. Diritto Premessa. Le norme in materia di VIA, di derivazione comunitaria, sono senz'altro riferibili alla materia della tutela dell'ambiente;

    tuttavia, sono riferibili, come meglio si vedra' in seguito, anche ad alcune materie di competenza regionale concorrente quali, per tutte, la tutela della salute. Infatti, come evidenziato da codesta Ecc.ma Corte «il collegamento fra la disciplina ambientale, e in particolare quella dei rifiuti, e la tutela della salute e' pacifico, risultando dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 58 del 2015, n. 244 del 2012, n. 373 del 2010, n. 249, n. 225 e n. 61 del 2009, n. 62 del 2008), dalla direttiva 2008/98/CE (si vedano il preambolo e, in particolare, gli articoli 1, 12, 13 e 17) e dal codice dell'ambiente (si vedano, in particolare, gli articoli 177, 179, 182-bis, 191 e 208, comma 1)» (sentenza n. 75/2017). Con riferimento alla disamina delle singole norme si specificheranno di volta in volta le materie interessate. L'attinenza della disciplina della VIA all'ambito normativo di tutela della salute resa palese dalle premesse della direttiva 2014/52/CE, che al considerando n. 41, espressamente prevede come l'obiettivo sia quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute umana, grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti. Anche il decreto legislativo n. 152/06, all'art. 4, comma 4, lettera b), conferma che la valutazione ambientale dei progetti ha la finalita' di proteggere la salute umana. Codesta ecc.ma...

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