n. 66 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri pt, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12 - Fax 06 - 96514000 - Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it contro la Regione Umbria in persona del Presidente pt per la declaratoria dell'illegittimita' costituzionale, in parte qua, della legge della Regione Umbria 9 aprile 2015, n. 12, pubblicata nel B.U.R. n. 21, del 15 aprile 2015, recante "Testo unico in materia di agricoltura". La proposizione del presente ricorso e' stata deliberata dal Consiglio dei ministri nella seduta dell'11 giugno 2015 e si depositano, a tal fine, estratto conforme del verbale e relazione del Ministro proponente. La legge regionale n. 12/2015, che consta di 225 articoli, presenta vari profili di illegittimita' costituzionale per le seguenti ragioni. Premessa. Lo Statuto della Regione Umbria prevede, all'articolo 40, che: "L'Assemblea legislativa autorizza con legge la Giunta a redigere, entro un tempo stabilito, progetti di testi unici di riordino e di semplificazione delle disposizioni riguardanti uno o piu' settori omogenei. La legge determina l'ambito del riordino e della semplificazione e fissa i criteri direttivi, nonche' gli adempimenti procedurali a cui la Giunta si deve conformare. 2. Nel termine assegnato dalla legge la Giunta presenta all'Assemblea il progetto di testo unico delle disposizioni di legge. Il progetto e' sottoposto all'approvazione finale dell'Assemblea con sole dichiarazioni di voto. 3. Le proposte di legge tendenti a modificare gli atti legislativi oggetto di riordino e di semplificazione e presentate nel periodo prefissato per la predisposizione del progetto di testo unico, sono discusse ed approvate solo sotto forma di proposte di modifica della legge di autorizzazione. 4. Le disposizioni contenute nei testi unici possono essere abrogate solo con previsione espressa;

la approvazione di deroghe, di modifiche e di integrazioni deve essere testuale e prevedere, previa verifica del coordinamento formale, l'inserimento delle nuove norme nel testo unico. 5. Nelle materie oggetto del testo unico legislativo, la Giunta, nel rispetto dei criteri di riordino e semplificazione fissati dalla legge e acquisito il parere favorevole della Commissione competente, approva il testo unico delle disposizioni regolamentari di esecuzione di quelle autorizzate e provvede alla redazione di un testo unico compilativo, con l'indicazione per ogni disposizione della relativa fonte, legislativa o regolamentare". Sulla legittimita' di detta norma statutaria si e' pronunciata la Corte Costituzionale con la sentenza n. 378/2004, affermando che "Ben puo' uno statuto regionale prevedere uno speciale procedimento legislativo diretto soltanto ad operare sulla legislazione regionale vigente, a meri fini "di riordino e di semplificazione". La stessa previsione di cui al terzo comma dell'art. 40, relativa al fatto che eventuali proposte di revisione sostanziale delle leggi oggetto del procedimento per la formazione del testo unico, che siano presentate nel periodo previsto per l'espletamento dell'incarico dato alla Giunta, debbano necessariamente tradursi in apposita modifica della legge di autorizzazione alla redazione del testo unico, sta a confermare che ogni modifica sostanziale della legislazione da riunificare spetta alla legge regionale e che quindi la Giunta nella sua opera di predisposizione del testo unico non puo' andare oltre al mero riordino e alla semplificazione di quanto deliberato in sede legislativa dal Consiglio regionale". E' fuor di dubbio dunque, che la disposizione statutaria e la richiamata sentenza della Corte costituzionale, pur consentendo una particolare procedura per la redazione di testi unici a fini di riordino e semplificazione, presuppongono che le norme oggetto della raccolta siano costituzionalmente legittime e quindi rispettose sia del corretto assetto di competenze tra Stato e Regioni, sia della legislazione comunitaria che, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 della Costituzione, vincola l'esercizio della potesta' legislativa anche delle Regioni. Pertanto il Testo Unico regionale, approvato dal'Assemblea regionale ai sensi della richiamata norma Statutaria e quindi con apposita votazione, seppure dopo un dibattito molto semplificato, soggiace al controllo di legittimita' svolto dal Governo nell'esercizio del potere che l'art. 127, primo comma, Cost. gli riconosce, di impugnare di fronte alla Corte Costituzionale le leggi regionali. Sulla scorta di tali considerazioni, numerose norme contenute nella legge regionale in esame, recante "Testo unico in materia di agricoltura", ancorche' riproduttive di norme regionali contenute in precedenti leggi regionali, risultano impugnabili sia alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, sia perche', come affermato da consolidata giurisprudenza costituzionale, l'omessa impugnazione, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, di precedenti norme analoghe "non ha alcun rilievo, dato che l'istituto dell'acquiescenza non e' applicabile nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale" (cfr. C. Cost. sent. n. 139/2013). In particolare presentano profili di illegittimita' costituzionale, per i motivi di seguito le seguenti disposizioni: art. 15, lettera a);

art. 15, lettera e);

art 9, comma 1, lettera a): art 10, comma 1, lettera b);

art. 20, comma 1, lettera d);

art 43;

art. 46;

art. 48;

art. 64, comma 1, lettera a);

art. 81, comma 3, lettere a), b), f) e g);

art. 83, comma 1, lettere a), b), d) ed e);

art. 83, comma 1, lettera c);

art 95, comma 2 e art. 127. Motivi 1) Violazione dell'art. 5 e dell'art. 117, comma primo e comma secondo, lettere e) ed s della Costituzione in relazione all'art. 15, lettera a) della legge regionale Umbria 9 aprile 2015, n. 12. La norma in esame e' diretta a disciplinare le modalita' di riconoscimento delle c.d. "Organizzazioni dei produttori agricoli", in attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102. Piu' precisamente, la disposizione attribuisce alla Giunta regionale il compito di stabilire i requisiti per il riconoscimento delle citate organizzazioni, attraverso la definizione di tre parametri: «(i) i settori della produzione, (ii) la quantita' minima di prodotto rappresentato e (iii) il numero minimo di soci, tale da garantire uno sviluppo coerente e sostenibile delle principali produzioni regionali». Con riferimento al requisito di cui al punto (i), concernente i c.d. "settori della produzione", l'articolo 15, lettera a), della legge regionale in oggetto - nell'attribuire alla Giunta regionale la competenza all'individuazione degli stessi - si pone in contrasto con l'articolo 152, paragrafo 1, lettera a), del Regolamento (CE) 17 dicembre 2013, n. 1308/2013 ("Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio"). Quest'ultima norma, infatti, statuisce che gli Stati membri possono riconoscere le organizzazioni in questione (solamente) qualora costituite da produttori «di un settore specifico elencato all'articolo 1, paragrafo 2» dello stesso Regolamento. E' la normativa europea, pertanto, ad individuare direttamente ed in maniera precisa e dettagliata ventiquattro settori di produzione funzionali al riconoscimento delle organizzazioni in esame, sottraendo cosi' ogni discrezionalita' ai singoli Stati membri. Ne consegue che l'articolo 15, lettera a) della legge regionale Umbria n. 12 del 2015, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale una possibilita' di scelta inibita dalla normativa europea, si pone in contrasto con l'articolo 117, primo comma, della Costituzione che impone al legislatore regionale di rispettare i vincoli posti dall'ordinamento comunitario come si evince dalla relazione del Ministro proponente complessivamente...

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