n. 66 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 febbraio 2016 -

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA Adunanza delle Sezioni riunite del 17 novembre 2015 Numero affare 00091/2014. Oggetto: ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, con istanza sospensiva, proposto da Renato Onofrio Benintende ed altri, contro il Comune di Augusta, avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Augusta del 30 ottobre 2012, n. 47, con cui e' stato approvato il regolamento concernente le modalita' di applicazione dell'Imposta municipale unica - IMU, di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, e la fissazione dell'aliquota ordinaria per l'anno 2012;

La Sezione;

Vista la relazione n. 830/128.13.8 del 13/1/2014 con la quale la Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale - ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sul ricorso straordinario in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Hadrian Simonetti;

Ha emesso la seguente ordinanza. Premesso e considerato 1. Gli odierni ricorrenti, proprietari di fabbricati rurali e terreni agricoli iscritti al catasto terreni e fabbricati di Augusta, come tali destinatari per l'anno 2012 dell'imposta municipale unica-IMU, hanno impugnato la deliberazione 30 ottobre 2012 n. 47 del Comune di Augusta con cui e' stato approvato il regolamento concernente le modalita' di applicazione di detta imposta. 1.1. A fondamento della domanda di annullamento della deliberazione hanno dedotto l'illegittimita' del regolamento comunale che deriverebbe dall'illegittimita' costituzionale, sotto vari profili, dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 che, come noto, ha anticipato l'applicazione dell'IMU, gia' istituita con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, apportando modifiche significative alla disciplina originaria. 1.2. Deducono in particolare che l'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 sarebbe incostituzionale sia perche' in contrasto con l'art. 43 dello Statuto siciliano e con il principio di leale collaborazione, presupponendo l'applicazione dell'IMU in Sicilia la modifica dello Statuto attraverso l'intervento della Commissione paritetica e quindi seguendo un metodo pattizio, sia perche' violerebbe la potesta' legislativa esclusiva della Regione in materia di enti locali nonche' l'autonomia finanziaria di questi ultimi, ai sensi dell'art. 119 Cost. 1.2.1. Sotto il primo profilo, quanto alla dedotta violazione dell'art. 43 dello Statuto, i ricorrenti richiamano il precedente della sentenza della Corte costituzionale 7 marzo 2012, n. 64, secondo cui il decreto legislativo n. 23/2011 si applica nei confronti delle regioni a statuto speciale solamente nel rispetto dei rispettivi statuti, coerentemente con la clausola di salvaguardia in tal senso gia' contenuta nell'art. 27 della legge di delegazione n. 42/2009. 1.2.2. Sotto il secondo profilo, i ricorrenti sottolineano la rilevanza delle modifiche apportate dall'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 alla disciplina originaria dell'IMU, a cominciare dalla introdotta compartecipazione statale, nella misura della meta' del gettito calcolato sull'aliquota dello 0,76%, previsione che lederebbe al tempo stesso la potesta' esclusiva della Regione Sicilia in materia di ordinamento e controllo degli enti locali e la stessa autonomia finanziaria degli enti locali. 1.2.3. Infine sempre l'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 violerebbe, a loro avviso, anche gli articoli 3 e 53, fondandosi su una redditivita' presunta e non attuale degli immobili, tanto piu' data la situazione del catasto in Italia, nonche' gli artt. 42, 44 e 47, sull'assunto che in questo caso il prelievo tributario determinerebbe effetti sostanzialmente espropriativi, soprattutto nei riguardi della piccola proprieta', a detrimento del risparmio. 2. Con un primo parere interlocutorio dell'11 dicembre 2014 questo Consiglio ha disposto incombenti istruttori per accertare se, alla luce delle modifiche normative che all'indomani della presentazione del ricorso avevano interessato in piu' punti il contestato art. 13 del decreto-legge n. 201/2011 i ricorrenti avessero ancora interesse alla loro impugnazione. 2.1. Il ricordato parere interlocutorio si era reso necessario anche in ragione del giudizio di costituzionalita' al tempo pendente dinanzi alla Corte, in forza del ricorso presentato dalla Regione Sicilia iscritto al n. 39 del 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2012, n. 4, giudizio in quel momento prossimo ad essere discusso e in seguito definito con la sentenza del 15 luglio 2015, n. 155, sulla quale si tornera' nel prosieguo. 2.2. Con un secondo parere interlocutorio del 15.5.2015 questo Consiglio, acquisiti tramite l'Ufficio legislativo della Presidenza della Regione i chiarimenti richiesti, ha preso atto del perdurante interesse dei ricorrenti all'annullamento del regolamento qui impugnato e, nell'imminenza della discussione del ricorso n. 39/2012 presentato dalla Regione Sicilia, ha sospeso l'espressione del proprio parere sino alla pubblicazione...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT