n. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 settembre 2018 -

Ricorso per il Presidente del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587 - fax n. 0696514000 ed indirizzo P.E.C. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, ricorrente;

Contro la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale in carica intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge della Provincia autonoma di Bolzano n. 11 del 16 luglio 2018, pubblicata nel BUR n. 29 del 19 luglio 2018, intitolata «Misure di prevenzione e di intervento concernenti i grandi carnivori. Attuazione dell'art. 16 della direttiva 92/43/CEE»;

Per violazione degli articoli 4, 8 e 107 dello statuto di autonomia della Provincia;

dell'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) e dell'art. 118, commi 1 e 2 della Costituzione: in relazione al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 di recepimento della direttiva n. 92/43/CEE. La Provincia autonoma di Bolzano ha emanato la legge n. 11/2018 con cui, in dichiarata attuazione della normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche, autorizza la cattura e l'uccisione dell'orso (specie Ursus arctos) e del lupo (specie Canis lupus). In particolare l'art. 1 della legge prevede che «Il presidente della provincia puo', acquisito il parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), limitatamente alle specie Ursus arctos e Canis lupus, autorizzare il prelievo, la cattura o l'uccisione di esemplari di dette specie, a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che tali azioni non pregiudichino il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, della popolazione della specie interessata nella sua area di ripartizione naturale. Tali misure sono adottate al fine di proteggere la fauna e la flora selvatiche caratteristiche dell'alpicoltura e conservare i relativi habitat naturali, prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprieta', nell'interesse della sanita' e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente. La Provincia autonoma di Bolzano assicura l'invio allo Stato delle informazioni necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione alla Commissione europea». Ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri tale norma e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT