n. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 6 settembre 2017 -

Ricorso ex art. 127 Cost. e art. 32 l. n. 87 del 1953 nell'interesse della Regione Puglia, C.F. 80017210727, in persona del Presidente in carica, Dott. Michele Emiliano con sede in 70121 - Bari, Lungomare N. Sauro, 33, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 1391 del 30.08.2017 (All. A), rappresentato e difeso, per mandato in calce al seguente atto, dal Prof. Avv. Stelio Mangiameli del Foro di Roma (C.F.: MNGSTL54D16C351N, P.E.C.: steliomangiameli@ordineavvocatiroma.org, Fax: 06-5810197), in virtu' di procura in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via A. Poerio n. 56, presso lo Studio professionale del medesimo Avvocato Contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, nella propria nota sede in 00187- Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna n. 370 - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente in carica, presso l'Avvocatura generale dello Stato. in 00186 - Roma, Via dei Portoghesi n. 12, Per la declaratoria di illegitimita' costituzionale del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli I e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 156 del 6 luglio 2017, costituzionalmente illegittimo 1) nella sua interezza, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come integrato dalle seguenti norme interposte: artt. l e 14 della legge n. 114 del 2015;

art. 31, comma 1, della legge 234 del 2012;

art. 2 della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014;

2) nella sua interezza, per violazione del principio di leale collaborazione;

3) in riferimento agli artt. 3, 4, 5 e 22 per agli allegati ivi disciplinati, che rispettivamente modificano gli artt. 6 e 7, introducono l'art. 7-bis del d.lgs. n. 152 del 2006 e modificano gli allegati richiamati, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come intearato dall'art. 14 della legge n. 114 del 2015;

4) in riferimento all'art. 14, nella parte in cui, nel riformulare l'art. 25 del D.Lgs. n. 152 del 2006, non contempla piu' il parere della Regione interessata nell'ambito delle valutazioni ambientali di competenza statale, per violazione del parametro costituzionale di cui all'art. 76 Cost., come integrato dall'art. 14 della legge n. 114 del 2015, nonche' del principio di leale collaborazione;

5) in riferimento all'art. 3, comma 1, lett. g), per violazione degli artt. 3, 9, 76 e 97 Cost., nonche' del principio di leale collaborazione, e all'art. 18, comma 3, per violazione degli artt. 3, 9, 76 e 97 Cost., nonche' dell'art. 24 Cost.

  1. Sull'illegittimita' costituzionale del Decreto legislativo n. 104 del 2017 nella sua interezza. A.I. Esercizio della delega oltre il termine. Illegittimita' del Decreto legislativo n. 104 del 2017, per violazione dell'art. 76 Costituzione. - L'articolo I della legge n. 144 del 2015 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014) dispone che "1. Il Governo e' delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge." e "2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma I sono individuati ai sensi dell'articolo 31, comma I, della legge 24 dicembre 2012, n. 234." L'articolo 31, comma I, della legge n. 234 del 2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea) dispone che "1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive;

per le direttive il cui termine cosi' determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i' decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge;

per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea." L'articolo 2 della Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, che modifica la Direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, prevede che "1. Fatto salvo l'articolo 3 (relativo alle procedure anteriori e in corso), gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 maggio 2017". Percio', il termine della data di esercizio della delega legislativa, per la resezione della direttiva, avrebbe dovuto essere il 16 gennaio 2017. Il decreto legislativo n. 104, invece, e' stato emanato, dal Presidente della Repubblica, il 16 giugno 2017 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156, del 6 luglio 2017. Risulta evidente che il termine della delega non e' stato rispettato dal Governo e, conseguentemente, ne deriva l'illegittimita' dell'intero Decreto legislativo n. 104 del 2017, per violazione dell'art. 76 della Costituzione, che prevede tra i vincoli della delegazione legislativa il "tempo limitato". Ne' in contrario avviso puo' addursi l'eventuale data di deliberazione del Consiglio dei Ministri, giacche' anche questa e' intervenuta fuori termine, essendo l'atto stato deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 9 giugno 2017, come si rileva agevolmente dal preambolo del medesimo Decreto (penultimo alinea), Ne' cambierebbe alcunche' laddove si volesse (graziosamente) fare riferimento alla data della preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, invero totalmente irrilevante ai fini del tempestivo esercizio della delega, se si considera che essa e' stata adottata nella riunione del 10 marzo 2017 (v. quintultimo alinea del preambolo del Decreto impugnato), cui ha fatto seguito l'acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni del 4 maggio 2017. In ogni caso, per tuziorismo, si specifica che la data dell'atto delegato, che ne identifica l'esistenza stessa, e' quella dell'emanazione del Presidente della Repubblica, a norma dell'art. 87 della Costituzione ("Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti"), giacche' a partire dall'atto di emanazione il Decreto e' immesso nell'ordinamento giuridico della Repubblica e svolge la sua efficacia. La data di emanazione, pertanto, e' quella che rileva ai fini del rispetto del termine della delegazione, previsto dalla legge di delega, dacche' deriva l'illegittimita' costituzionale del D. Lgs. n. 104 del 2017 nella sua interezza per vizio in procedendo. A.II. Il quadro delle competenze cui ricondurre l'ambito materiale de quo. Illegittimita' costituzionale del d.lgs. n. 104 del 2017 per violazione del principio di leale collaborazione. - La direttiva europea colloca la normativa VIA nell'ambito della garanzia di un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana, facoltizzando gli Stati membri di stabilire misure di protezione piu' rigorose conformemente al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) [l]. Essa, inoltre, persegue l'intento di "migliorare i principi della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti e di adeguare la direttiva 85/337/CEE al contesto politico, giuridico e tecnico, che ha subito una notevole evoluzione" [2] e apporta modifiche alla direttiva 2011/92/UE, "per rafforzare la qualita' della procedura di valutazione d'impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale" [3]. Richiede che, nelle modifiche apportate, le procedure previste dovrebbero essere semplificate e armonizzate, al fine di...

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