n. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 17 giugno 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale: 80224030587 - n. fax 0696514000 ed indirizzo p.e.c. per il ricevimento degli atti ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it) e presso la stessa domiciliato in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, giusta delibera del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 giugno 2015, ricorrente;

Contro la Regione Liguria, in persona del Presidente della Giunta Regionale in carica, con sede in Genova, via Fieschi n. 15, intimata;

Per la declaratoria di illegittimita' costituzionale degli artt. 1, 6, 20 e 22 della legge della Regione Liguria del 7 aprile 2015, n. 12, pubblicata nel BUR n. 12 del 15 aprile 2015, recante "Disposizioni di adeguamento della normativa regionale";

Per violazione degli artt. 3, 97 e 117, comma 2, lett. l), m), s), e comma 3, Cost. 1. Con legge regionale n. 12 del 2015 la Regione Liguria ha emanato varie norme di adeguamento della normativa regionale. 2. In particolare, l'art. 1 della predetta legge ha modificato la l.r. 21 giugno 1999, n. 18, recante "Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia", sostituendo il comma 1 bis dell'art. 91, che era stato introdotto dalla l.r. 11 maggio 2009, n. 16. La norma sostitutiva prevede tra l'altro alla lettera c) che, al fine di realizzare una gestione unitaria dei bacini idrografici, la Giunta Regionale: "puo' individuare, sulla base di specifici criteri attuativi, corsi d'acqua o loro tratti, che presentino almeno le seguenti caratteristiche: 1) sottendano bacini idrografici di modeste dimensioni, prevalentemente tombinati, e ricadono in contesti urbanistico-edilizi di tessuto urbano consolidato;

2) pur non potendosi classificare canali di drenaggio urbano, abbiano perso, a causa delle trasformazioni territoriali ed urbanistiche verificatesi nel tempo, le caratteristiche originali del corso d'acqua in modo irreversibile tanto da non rendere possibile il loro recupero in termini di spazi e capacita' di deflusso". La lettera d) chiarisce che tale individuazione "e' effettuata al fine di provvedere contestualmente ad una gradazione e ad una diversificazione degli obblighi e degli adempimenti in materia dl polizia idraulica e di gestione del demanio idrico, ferma restando la necessita' di individuare, comunque, misure di tutela della pubblica e privata incolumita' e di salvaguardia dei beni esposti". 3. L'art. 6, comma 3, della impugnata l.r. n. 12 del 2015 modifica l'art. 6, comma 2, secondo trattino, lett. i), della l.r. n. 16 del 2008, recante "Disciplina dell'attivita' edilizia". In particolare, in tale lettera le parole "non comportanti opere edilizie" sono sostituite dalle parole: "e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria". Per effetto di tale modifica, l'art. 6, comma 2, secondo trattino, lett. i), della l.r. n. 16 del 2008 prevede che "Sono considerati di manutenzione ordinaria i seguenti interventi [...] all'esterno dell'edificio [...]: i) installazione di tende da sole, insegne, targhe, impianti tecnologici o elementi di arredo urbano e privato pertinenziali non comportanti creazione di volumetria". 4. Il sesto comma del citato art. 6 della l.r. n. 12 del 2015 modifica l'art. 18, comma 1, della predetta l.r. n. 16 del 2008, disponendo che le parole: "ivi compresi" sono sostituite dalla seguente: "nonche'" e alla fine del comma e' aggiunto il seguente periodo: "Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della l.r. n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni". Per effetto della novella, la norma modificata dispone che: "In attuazione dell'art. 2-bis, del D.P.R. n. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni gli interventi sul patrimonio edilizio esistente fino alla ristrutturazione edilizia, nonche' gli interventi di recupero dei sottotetti esistenti, possono essere realizzati nel rispetto dell'allineamento dell'edificio preesistente purche' non comportanti sopraelevazioni che determinino la creazione di un nuovo piano della costruzione. Non costituisce creazione di un nuovo piano della costruzione il recupero dei sottotetti non abitabili ai sensi della L.R. n. 24/2001 e successive modificazioni e integrazioni". 5. L'art. 6, comma 8, della impugnata l.r. n. 12 del 2015, dispone inoltre che: "Al comma 1, dell'art. 21, della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche [...]: dopo la lettera i) e' aggiunta la seguente: "i bis) l'installazione di opere di arredo pubblico e privato, anche di natura pertinenziale, purche' non comportanti creazione di nuove volumetrie, anche interrate". 6. Il successivo comma 11 del predetto art 6 della l.r. impugnata prevede altresi' che: "Al comma 1, dell'art. 21-bis, della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche [...]: la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) la ristrutturazione edilizia come definita dall'art. 10 comportante incrementi della superficie all'interno delle singole unita' immobiliari o dell'edificio con contestuali modifiche all'esterno, nonche' nell'ipotesi di trasformazione d'uso di locali costituenti superficie accessoria in superficie agibile";

alla lettera i) le parole: "e di opere di arredo pubblico e privato anche di natura pertinenziale sono soppresse". 7. Il comma 15 del medesimo art. 6 della l.r. n. 12 del 2015 dispone che: "Alla lettera b) del comma 1, dell'art. 23, della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: "gli interventi comportanti mutamenti della destinazione d'uso" sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto immobili compresi nelle zone omogenee A o nelle zone o ambiti ad esse assimilabili e non rientranti nei casi di cui al ridetto art. 21-bis, comma 1, lettera f)". 8. L'art. 6, comma 20, della l.r. in esame, modificando il comma 1, dell'art. 38 della L.R. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, assoggetta a contributo di costruzione gli interventi edilizi di frazionamento di unita' immobiliari relativi ad edifici di qualunque destinazione d'uso che determinino un numero di unita' immobiliari superiori al doppio di quelle esistenti, con aumento di superficie agibile superiore a 25 metri quadrati. 9. Il successivo comma 21, primo trattino, dello stesso art. 6, della l.r., aggiungendo la lett. g bis dopo la lett. g del comma 1 dell'art. 39 della l.r. n. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che il contributo di costruzione non e' dovuto per alcuni interventi di accorpamento e di frazionamento di unita' immobiliari anche se comportanti, tra l'altro, incrementi di superficie delle unita' immobiliari inferiori a 25 metri quadrati. Il secondo trattino, modificando il comma 2 bis del citato art. 39 della l.r. n. 16/2008, prevede inoltre che gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora comportanti un aumento del carico urbanistico determinato da incremento della superficie agibile all'interno dell'unita' immobiliare pari o superiore a 25 metri quadrati e non derivante dalla mera eliminazione di pareti divisorie, sono soggetti al contributo di costruzione commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione e da applicarsi sulla totalita' della superficie dell'unita' immobiliare interessata dall'incremento. 10. L'art. 20, comma 1, che inserisce il comma 1 bis all'art. 5 della l.r. n. 15/1989, recante: "Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative", prevede che "In caso di opere di manutenzione ordinaria e straordinaria...

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