n. 65 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 26 agosto 2014 -

Ricorso della Provincia autonoma di Trento (cod. fisc. 00337460224), in persona del Presidente della Giunta provinciale pro tempore dott. Ugo Rossi, previa deliberazione della Giunta provinciale 14 luglio 2014, n. 1208 (doc. 1) e delibera di ratifica del Consiglio provinciale 24 luglio 2014, n. 11 (doc. 2), rappresentata e difesa, come da procura speciale n. rep. 28039 del 22 luglio 2014 (doc. 3), rogata dal dott. Tommaso Sussarellu, Ufficiale rogante della Provincia, dall'avv. prof. Giandomenico Falcon (cod. fisc. FLCGDM45C06L736E) di Padova, dall'avv. Nicolo' Pedrazzoli (cod. fisc. PDRNCL56R01G428C) dell'Avvocatura della Provincia di Trento, nonche' dall'avv. Luigi Manzi (cod. fisc. MNZLGU34E15H501Y) di Roma, con domicilio eletto presso quest'ultimo in via Confalonieri, n.5, Roma;

Contro il Presidente del Consiglio dei ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'articolo 7, comma 1;

dell'articolo 8, commi 4, 6, 7, e 10;

dell'articolo 14, commi 1, 2 e 4-ter;

dell'articolo 22, comma 2;

dell'articolo 46, commi 1, 2, 3 e 6;

dell'articolo 47, commi 8, 9, 11 e 12;

dell'articolo 50, comma 10, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante «Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita' di Stato e di tesoreria», convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 23 giugno 2014;

Per violazione: degli articoli 8, 9, 16, 103, 104 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale), nonche' delle correlative norme di attuazione;

del titolo VI dello Statuto speciale, in particolare degli articoli 75, 79, 80 e 81, e delle relative norme di attuazione (decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, in particolare articoli 9, 10, 10-bis, 16, 17, 18 e 19);

del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, in particolare articoli 2 e 4;

del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, in particolare articolo 8;

degli articoli 117, sesto comma, e 120 della Costituzione in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

nonche' del principio di leale collaborazione, nei modi e per i profili di seguito illustrati. Fatto e diritto Premessa Il presente ricorso si riferisce ad alcune disposizioni del d.l. 24 aprile 2014, n. 66, ed in particolare all'art. 7 (Destinazione dei proventi della lotta all'evasione fiscale), all'art. 8 (Trasparenza e razionalizzazione della spesa pubblica per beni e servizi), all'art. 14 (Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa), all'art. 22 (Riduzione delle spese fiscali), all'art. 46 (Concorso delle regioni e delle province autonome alla riduzione della spesa pubblica), all'art. 47 (Concorso delle province, delle citta' metropolitane e dei comuni alla riduzione della spesa pubblica) e all'art. 50 (Disposizioni finanziarie). Poiche' tali disposizioni hanno contenuto eterogeneo, risulta preferibile evitare una illustrazione generale in fatto, e trattare invece direttamente delle singole disposizioni impugnate, esponendo in relazione a ciascuna di esse sia il contenuto che le censure e gli argomenti in diritto. E' da precisare, pero', in via preliminare, che il d.l. n. 66/2014 contiene anche una clausola di salvaguardia. Infatti, l'art. 50-bis dispone che «le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo le procedure previste dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione». Con riferimento a clausole di salvaguardia formulate in tal modo, codesta Corte ha precisato che «esse sono volte ad escludere la diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dettate dal legislatore statale che non siano compatibili con quanto stabilito negli statuti speciali e nelle norme di attuazione degli stessi, al di fuori delle particolari procedure previste dai rispettivi statuti (sentenza n. 193 del 2012)» (v. la sent. n. 229/2013, punto 8.1 del Diritto). Dunque, la presente impugnazione e' proposta in via cautelativa, con riferimento a disposizioni che, per il loro contenuto, potrebbero essere intese come applicabili alla Provincia di Trento nonostante la clausola di salvaguardia di cui sopra. 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 7, comma 1. L'art. 7, comma 1, dispone quanto segue: «le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,... si applicano fino all'annualita' 2013 con riferimento alla valutazione delle maggiori entrate dell'anno medesimo rispetto a quelle del 2012. Le maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate nell'anno 2013 derivanti dall'attivita' di contrasto all'evasione fiscale, valutate ai sensi del predetto articolo 2, comma 36, in 300 milioni di euro annui dal 2014, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dal presente decreto». Il richiamato art. 2, comma 36, d.l. n. 138/2011 (cosi' come modificato dall'art. 1, comma 299, legge n. 228/2012), stabilisce, al terzo periodo, che, «a partire dall'anno 2013, il Documento di economia e finanza contiene una valutazione, relativa all'anno precedente, delle maggiori entrate strutturali ed effettivamente incassate derivanti dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale». Nel quarto periodo si stabilisce che «dette maggiori risorse, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, nonche' di quelle derivanti a legislazione vigente dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni, dalle province e dai comuni, unitamente alle risorse derivanti dalla riduzione delle spese fiscali, confluiscono in un Fondo per la riduzione strutturale della pressione .fiscale e sono finalizzate al contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e sulle imprese, secondo le modalita' di destinazione e di impiego indicate nel medesimo Documento di economia e finanza» (enfasi aggiunta). L'art. 2, comma 36, d.l. n. 138/2011 e' stato impugnato da questa Provincia con ricorso n. 142/2011, attualmente pendente. Il primo periodo dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 66/2014, in quanto conferma l'applicazione fino all'annualita' 2013 delle norme contestate con il succitato ricorso, risulta illegittimo per le stesse ragioni gia' fatte valere nel ricorso in questione, che di seguito si ripropongono. Il ricorso n. 142/2011 tracciava in primo luogo un quadro del regime di autonomia finanziaria provinciale, e prospettava l'ipotesi che in tale quadro si potesse dare alle disposizioni impugnate un'interpretazione adeguatrice, come segue: Quanto alla riserva delle entrate all'erario, conviene in primo luogo ricordare lo speciale regime di autonomia finanziaria della Provincia autonoma di Trento, disciplinato dal Titolo VI dello Statuto di autonomia. In particolare, l'articolo 75 stabilisce che «sono attribuite alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percette nei rispettivi territori provinciali: a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;... c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due province;

d) i sette decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione...;

e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a nferimento i consumi finali;

j) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due province, nonche' i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;

g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici» [...] Le previsioni del sopra citato art. 75 dello Statuto sono state completate e meglio definite dalle norme di attuazione di cui al d.lgs. n. 268/1992. Per quanto qui rileva, l'art. 9 di tale decreto dispone che «il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge, per finalita' diverse da quelle di cui al comma 6 dell'art. 10 e al comma 1, lettera b), dell'art. 10-bis, alla copertura, ai sensi dell'art. 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della regione o delle province, ivi comprese quelle relative a calamita' naturali, e' riservato allo Stato, purche' risulti temporalmente delimitato, nonche' contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile»;

si aggiunge poi che «fuori dei casi contemplati nel presente articolo si applica quanto disposto dagli articoli 10 e 10-bis». [...] Peraltro, l'art. 19-bis dello stesso d.l. n. 138/2011 dispone che «l'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42». Il comma 1 di quest'ultima disposizione stabilisce che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarieta' ed all'esercizio dei diritti e doveri da essi...

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