n. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 gennaio 2017 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 6695 del 2015, proposto da: Comune di Liveri, Comune di Baia e Latina, Comune di Dragoni, Comune di Teora, Comune di Buonalbergo e Associazione per la Sussidiarieta' e la Modernizzazione degli Enti Locali - A.S.M.E.L., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Aldo Sandulli, Stefano Battini, Benedetto Cimino, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Fulcieri Paulucci De Calboli, 9;

Contro Ministero dell'interno, Prefettura di Benevento, Prefettura di Caserta, Prefettura di Napoli, Prefettura di Avellino, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di Comune di Domicella, Comune di Camigliano, Comune di Aquilonia, Comune di Foiano di Valforte, in persona dei legali rappresentanti p.t., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento: della nota del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, del 12 gennaio 2015 avente ad oggetto l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenzioni, da parte dei comuni;

nonche' per l'accertamento negativo dell'obbligo dei comuni di stipulare una convenzione per l'esercizio in forma associata o tramite unione delle proprie funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 14, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno, dell'U.T.G. - Prefettura di Benevento, dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta, dell'U.T.G. - Prefettura di Napoli e dell'U.T.G. - Prefettura di Avellino;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2016 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

  1. Gli enti ricorrenti, unitamente all'A.S.M.E.L., sono comuni campani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti rispetto ai quali trova applicazione la disciplina, posta dall'art. 14, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come successivamente modificato, che, ai commi da 26 a 31 ha dettato le disposizioni «dirette ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica e il contenimento delle spese per l'esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni», imponendo ai comuni di dimensioni minori l'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, come dalla legge individuate. In Campania tali disposizioni hanno trovato attuazione con la legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 che, all'art. 1, commi 110 e 11, ha previsto che la «dimensione territoriale ottimale e omogenea per l'esercizio delle funzioni fondamentali in forma obbligatoriamente associata» coincida con i c.d. sistemi territoriali di sviluppo previsti, a fini urbanistici e di coesione territoriale, dalla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13, rinviando, per la restante disciplina, alle previsioni del decreto-legge n. 78 del 2010. All'indomani della scadenza del termine di adempimento fissato dalla normativa statale alla data del 31 dicembre 2014, il Ministero dell'interno ha emanato la circolare 12 gennaio 2015 recante «Esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni fondamentali, mediante unioni o convenziono da parte dei comuni», con la quale ha dettato una prima disciplina attuativa degli obblighi di legge, imponendo alle Prefetture di procedere alla ricognizione dello stato di attuazione della normativa e di diffidare i comuni inadempimenti, secondo specifiche tempistiche e modalita'. Il termine di scadenza, con legge 27 febbraio 2015, n. 11, e' stato, differito al 31 dicembre 2015, per poi essere nuovamente differito, con d. legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in legge 25 febbraio 2016, n. 21, al 31 dicembre 2016. 2. Con il presente ricorso i comuni e l'associazione ricorrenti agiscono, dunque, innanzi a questo giudice per l'annullamento della circolare ministeriale 12 gennaio 2015, deducendo che il gravato provvedimento sarebbe affetto da illegittimita' derivata a causa dell'illegittimita' costituzionale della disciplina legislativa sulla cui base e' stata adottata e per il conseguente accertamento negativo dell'obbligo di stipulare le convenzioni per l'esercizio in forma associata delle proprie funzioni fondamentali. Gli enti ricorrenti ritengono sussistere il loro interesse a ricorrere nonostante l'intervenuta proroga del termine di scadenza, poiche' la suddetta proroga non investe l'attualita' dell'obbligo loro imposto, ma solo l'esercizio dei poteri governativi sostitutivi e di diffida. 3. L'amministrazione dell'Interno si e' costituita in giudizio eccependo, principalmente, l'inammissibilita' del ricorso per carenza di interesse dei comuni ricorrenti stante la mancanza di una lesione concreta e attuale. 4. All'esito della pubblica udienza del 16 febbraio 2016 il collegio ha chiesto documentati chiarimenti sulla fattispecie controversa alla resistente amministrazione che ha successivamente provveduto con il deposito documentale del 23 giugno 2016. 5. Alla pubblica udienza del 25 ottobre 2016 la causa e' passata in decisione. 6. In via preliminare, giova precisare, in punto di rito, che la fattispecie in esame rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2, c.p.a., ipotesi concernente la «formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi fra pubbliche amministrazioni». Il petitum della presente controversia concerne, infatti, la domanda di accertamento dell'obbligo per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di procedere alla costituzione di Unioni di comuni o di convenzioni per l'esercizio associato delle loro funzioni fondamentali, e con essa, la domanda caducatoria della circolare 12 gennaio 2015: l'oggetto di ambedue le domande verte, dunque, sull'utilizzo obbligatorio dei «moduli convenzionali» da parte degli enti locali ricorrenti, come tale, rientrante nella previsione dell'art. 133, comma 1, lettera a, n. 2, c.p.a. 2. Sussiste, altresi', l'interesse e la legittimazione a ricorrere sia dei comuni ricorrenti, in quanto comuni direttamente incisi dal gravato provvedimento, come sara' meglio precisato di seguito, sia dell'Associazione per la Sussidiarieta' e la Modernizzazione degli Enti Locali (A.S.M.E.L.), associazione che ha tra le proprie finalita' la valorizzazione del sistema delle istituzioni locali, in particolare, dei principi di sussidiarieta', autonomia e decentramento sui quali la questione dibattuta (ovvero la non obbligatorieta' per i comuni di piccole dimensioni dell'utilizzo dei moduli associativi previsti) ha, indubbiamente, un'incidenza immediata;

trattasi, altresi', di ente esponenziale spontaneo dotato di rappresentativita' degli interessi degli enti locali aderenti rispetto al quale non e' ravvisabile alcuna posizione di conflitto tra l'interesse in tale sede azionato e quello afferente i singoli enti consociati. Pertanto, sulla base degli stessi principi da ultimo affermati dall'Adunanza Plenaria, nella decisione 2 novembre 2015, n. 2, l'A.S.M.E.L. puo' ritenersi ente legittimato al presente ricorso. 3. Questo collegio ritiene pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito rimettere alla Corte costituzionale la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 14, commi 26 ss., decreto-legge n. 78/2010, sollevata da parte ricorrente nei propri motivi di ricorso, ricorrendone entrambi i presupposti della rilevanza e della non manifesta infondatezza. 4. In ordine ai presupposti della rilevanza della questione, va ricordato come, secondo un principio enunciato dalla Corte costituzionale fin dalle sue prime pronunce, «la circostanza che la dedotta incostituzionalita' di una o piu' norme legislative costituisca l''unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimita' costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi» (Corte cost. n. 4 del 2000;

  1. 59 del 1957;

    piu' recentemente, Corte costituzionale n. 1 del 2014). Nel caso in esame, tale condizione e' soddisfatta, perche' il petitum oggetto del giudizio principale e' costituito dalla pronuncia di accertamento negativo della sussistenza dell'obbligo, per i comuni ricorrenti, di associarsi in via convenzionale, e dalla correlata pronuncia di annullamento della circolare ministeriale. A tale riguardo occorre, infatti, precisare che la circolare impugnata riveste un contenuto complesso: nella parte in cui richiama le norme poste dall'art. 14, decreto-legge n. 78/2010, ha carattere meramente ricognitivo della normativa in materia;

    nella parte in cui ordina ai Prefetti, alla scadenza del termine di legge, l'adozione di un formale atto di diffida, nei confronti degli enti locali rimasti inadempienti, entro un termine perentorio da stabilire in relazione alle specificita' e criticita' rilevate, ha un'indubbia portata precettiva. Sotto tale profilo, dunque, e' atto immediatamente lesivo per i comuni ricorrenti e, in quanto tale, autonomamente impugnabile. L'attualita' dell'interesse a ricorrere, peraltro, permane nonostante le intervenute proroghe del termine fissato dalla legge per l'attuazione dell'obbligo legale gravante sugli enti locali ricorrenti. La scadenza del termine, da ultimo fissata al 31 dicembre 2016, infatti, non incide sull'attualita' della lesione che non diviene per cio' solo meramente eventuale, rimanendo comunque...

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