n. 65 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 dicembre 2015 -

TRIBUNALE DI MILANO Sezione I Civile Massimo Gattuso, elettivamente domiciliato in Milano, Corso Europa n. 7, presso lo studio degli Avv.ti Giuseppe Gullo e Antonio Gullo che lo rappresentano e difendono come da procura allegata al ricorso introduttivo, ricorrente;

Contro: Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, via Fontana n. 25, presso lo studio dell'avv. Enrico Pennasilico, che lo rappresenta e difende come da delega in calce alla comparsa di costituzione, resistente;

Ministero della salute, resistente contumace. Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1° dicembre 2015, letti gli atti di causa e vista la documentazione prodotta ha emesso la seguente ordinanza. Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 23 ottobre 2015, il dott. Massimo Gattuso evocava in giudizio l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano ed il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, deducendo, in fatto: che, nel 1985, il ricorrente si era iscritto alla facolta' di medicina e chirurgia, con l'intento di svolgere la professione di odontoiatra;

che, con decreto legislativo n. 386/1998, era stato previsto che i laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo corso di laurea degli anni accademici dal 1980/1981 al 1984/1985 (compreso), in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, potevano iscriversi all'Albo degli Odontoiatri, previo superamento di una prova attitudinale;

che, dopo aver conseguito il diploma di laurea in Medicina e Chirurgia il 21 ottobre 1994, il Gattuso aveva ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, sostenendo in sede di esame di Stato l'esame facoltativo di clinica odontoiatrica;

che il 25 gennaio 1995 aveva presentato domanda di iscrizione all'Albo degli Odontoiatri e che tale domanda era stata rigettata;

che, in accoglimento del ricorso proposto, il Gattuso era stato poi iscritto all'Albo degli Odontoiatri in forza di un provvedimento emesso dal tribunale amministrativo regionale Lombardia, Sezione di Milano, che aveva sospeso l'efficacia di un provvedimento di diniego dell'iscrizione da parte dell'Ordine dei Medici di Milano;

che, nel 1998, il ricorrente si era iscritto alla facolta' di Odontoiatria chiedendo di essere ammesso al secondo anno di corso, ma che tale domanda era stata respinta;

che aveva poi chiesto l'ammissione alla prova attitudinale prevista dal decreto legislativo n. 386/1998, ma che il Consiglio Direttivo dell'Ordine aveva deliberato di escludere il ricorrente;

che, contro il provvedimento di diniego (pronunciato dal Dipartimento delle professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute) il Gattuso aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie e dinanzi al TAR.;

che il tribunale amministrativo regionale aveva rigettato la richiesta di sospensione e che la Commissione Centrale aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione;

che, all'esito del giudizio di riassunzione, il Tribunale di Milano aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore dell'organo di giurisdizione speciale;

che il Gattuso aveva proposto ricorso per Cassazione (avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano) e che la Suprema Corte, con decisione n. 4371/2013, aveva respinto il ricorso, riaffermando la giurisdizione della Commissione Centrale;

che, con sentenza n. 53 del 6 ottobre 2014, la Commissione Centrale, dinanzi alla quale il Gattuso aveva riassunto la causa, aveva respinto il ricorso (e tale decisione era stata impugnata in Cassazione);

che, in pendenza del termine per proporre impugnazione avverso la decisione della Commissione Centrale, l'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli odontoiatri di Milano, in data 15 settembre 2015, aveva deliberato la cancellazione del Gattuso dall'Albo degli Odontoiatri;

che il provvedimento impugnato, adottato per eccesso e sviamento di potere, presentava gravi vizi di legittimita' (quali l'adozione senza la preventiva audizione dell'interessato, la mancata indicazione del termine e dell'autorita' dinanzi alla quale impugnare, l'inesistenza della notifica del provvedimento). Premessi tali elementi di fatto, in diritto, e con particolare riferimento al requisito del fumus boni iuris, evidenziava: che la competenza in materia di impugnazione dei provvedimenti in materia di tenuta degli Albi dei medici degli odontoiatri era stata assegnata alla Commissione Centrale;

che, con la legge n. 409/1985, istitutiva della professione di odontoiatra, la competenza della Commissione era stata estesa agli Odontoiatri;

che la legge di ratifica della Commissione (istituita prima della promulgazione della Costituzione) era stata adottata solo il 17 aprile 1956 (con la legge n. 561) e che, in forza della VI disposizione di attuazione, tale giurisdizione era pertanto sopravvissuta;

che la legge n. 409/1985 ne aveva poi esteso le competenze anche alla nuova professione di odontoiatra;

che l'art. 17 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 223 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse) - anche in riferimento o in combinato disposto con il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950 n. 221 e con la legge 24 luglio 1985 n. 409 - era costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 3, 24, 102, 108, 111 e 117, primo comma Cost., (quest'ultimo in relazione all'art. 6 paragrafo 1 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali);

che, in particolare, l'art. 6, comma 7 della legge n. 409/1985 - prevedendo che "per l'esame degli affari concernenti l'attivita' di odontoiatria, un ispettore generale medico e otto odontoiatri, di cui cinque effettivi e tre supplenti" - aveva istituito, per la professione di odontoiatra, una giurisdizione speciale, vietata dall'art. 102 Cost., ed attuata attraverso una legge ordinaria;

che l'art. 17 del decreto legislativo Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946 n. 233 disponeva la costituzione della Commissione per «i professionisti di cui al presente...

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