n. 65 ORDINANZA 6 febbraio - 29 marzo 2018 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), come sostituito dall'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, promosso dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, nel procedimento vertente tra Dolce &

Gabbana Trademarks srl con socio unico ed Equitalia Nord spa, poi incorporata da Equitalia Servizi di riscossione spa, con ordinanza dell'8 giugno 2016, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti gli atti di costituzione di Dolce &

Gabbana Trademarks srl con socio unico e di Equitalia Servizi di riscossione spa, quale societa' incorporante di Equitalia Nord spa, nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 6 febbraio 2018 il Giudice relatore Giancarlo Coraggio;

uditi gli avvocati Eugenio Briguglio e Claudio Consolo per Dolce &

Gabbana Trademarks srl con socio unico, Marcello Cecchetti e Alfonso Papa Malatesta per Equitalia Servizi di riscossione spa, quale societa' incorporante di Equitalia Nord spa, e l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto che la Commissione tributaria regionale della Lombardia - nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano di rigetto del ricorso proposto per l'annullamento di una cartella di pagamento nella parte riguardante i compensi di riscossione - con ordinanza dell'8 giugno 2016, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 17 (recte: comma 1) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), «nonche'» dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2;

che il giudice a quo, affermata la rilevanza della questione, ne sostiene la non manifesta infondatezza con riferimento ai predetti parametri costituzionali, posto che, in particolare, sarebbero violati: - l'art. 3, primo comma, Cost., in quanto la disposizione censurata creerebbe una disparita' di trattamento tra il contribuente che paghi tempestivamente la somma quantificata nell'avviso di accertamento e il contribuente che decida di far valere in giudizio le proprie ragioni, il quale, in ipotesi di soccombenza (anche parziale), viene attinto da una cartella di pagamento ed e' tenuto al pagamento del compenso di riscossione, ed, inoltre, essa non prevederebbe un ancoraggio della remunerazione al costo del servizio di riscossione effettivamente svolto;

- l'art. 24, primo comma, Cost., in quanto il censurato art. 17 avrebbe l'effetto indiretto di dissuadere il contribuente dal far valere le proprie ragioni davanti all'autorita' giudiziaria, posto che, agli inevitabili costi connessi alla scelta della via contenziosa, aggiunge il costo del compenso di riscossione;

- l'art. 97, primo comma, Cost., in quanto «l'Ufficio procede alla iscrizione a ruolo senza alcuno invito preventivo» ed, inoltre, «ad Equitalia s.p.a., un soggetto di diritto privato, ancorche' partecipato dallo Stato [...], viene attribuita una posizione di preminenza e di favore nei confronti della platea dei contribuenti e degli stessi concorrenti nell'attivita' di riscossione, facendolo beneficiare di compensi di tale entita' in assenza di una corrispondente attivita' di impresa (e dei relativi costi) effettivamente svolta», con conseguente difetto di organizzazione secondo criteri di imparzialita' della funzione pubblica di riscossione;

che, con atto depositato il 30 gennaio 2017, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale sostiene la non fondatezza della questione sollevata sulla base delle seguenti...

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