n. 64 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 giugno 2015 -

Ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri (codice fiscale 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (codice fiscale 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Ricorrente contro la regione Liguria, in persona del presidente della giunta regionale attualmente in carica resistente per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' degli articoli 2, commi 1 e 3 - 3, comma 2 - 12, comma 1 - 14, comma 1 - 15, comma 1 - 17, comma 1 - 18, comma 1 - 27, comma 1 - 31, comma 1 - 34, comma 1 - 50, comma 1 - 51, comma 1 - 61, comma 6 - 68, comma 7 - 80, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11, avente ad oggetto «Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)», pubblicata sul BUR n. 11 del 9 aprile 2015. La regione Veneto ha approvato ed emanato la legge n. 11/2015 con cui in ben ottantadue articoli ha introdotto modifiche a svariate norme della precedente legge regionale in materia urbanistica, la legge regionale n. 36/1997, praticamente sostituendola quasi del tutto. La nuova legge, in sostanza, viene a costituire la vigente ed integrale disciplina urbanistica regionale. Sennonche', ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, molte di queste nuove norme sono in contrasto con la Costituzione in quanto invadono indebitamente la sfera di competenza esclusiva dello Stato in materia di pianificazione paesaggistica, competenza che come noto lo Stato ha esercitato con il decreto legislativo n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). Altre norme, invece, pur appartenendo alla competenza legislativa regionale, non rispettano i principi fondamentali dettati dallo Stato nella specifica materia, e dunque si pongono ugualmente in contrasto con i criteri di riparto previsti dalla Costituzione. Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge regionale in questione, limitatamente alle norme in epigrafe indicate, per il seguenti, Motivi 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, e degli articoli 14, comma 1, 15, comma 1, e 17, comma 1, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. La norma in considerazione, al comma 1, prevede che la pianificazione territoriale, gia' definita dall'art. 2 della legge regionale n. 36/1997 (che la novella va ad integrare), debba essere attuata nel rispetto delle competenze in materia di governo del territorio previste nell'ordinamento statale e regionale. Sennonche', il successivo art. 14 della stessa legge regionale, nel sostituire con unico comma l'art. 13 della precedente legge n. 36/1997, attribuisce allo strumento di pianificazione territoriale - il PTR, Piano territoriale regionale - anche il valore di piano paesaggistico regionale. Ed il procedimento per la formazione dello strumento pianificatorio in questione, come disciplinato dall'art. 15 delle legge regionale in sostituzione dell'art. 14 della precedente legge n. 36/1997, prevede solo la sua trasmissione al Ministero per i beni e le attivita' culturali al fine dell'espressione di un semplice parere. Analogamente, l'art. 17 della legge regionale, che ha sostituito con unico comma l'art. 16 della precedente legge, prevede una procedura di variante al PTR che - richiamando le disposizioni dell'art. 14 della legge n. 36/1997 come sostituito dall'art. 15 della nuova legge - e' caratterizzata dalla mera partecipazione delle amministrazioni interessate, tra le quali evidentemente anche l'Amministrazione dello Stato. Invece, ben diverso e' il ruolo dello Stato nella pianificazione paesaggistica secondo le norme statali. Gli articoli 135 e 143 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004 prevedono infatti che la pianificazione paesaggistica avvenga con un atto elaborato congiuntamente dalla singola regione e dal Ministero, con modalita' disciplinate da apposite intese che riguardano anche le successive modifiche, revisioni ed integrazioni, prima della sua approvazione da parte della regione interessata. In sostanza, la combinazione delle nuove norme comporta un'inammissibile alterazione delle competenze pianificatorie disciplinate in via esclusiva dalla legge statale, espropriando allo Stato (cui ora e' riconosciuta una semplice funzione consultiva alla quale e' relegato) la funzione di co-pianificazione paesaggistica. Il che palesemente contrasta con il precetto di cui all'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, di cui il bene complesso ed unitario del paesaggio e' parte fondamentale ed integrante. 2) Illegittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 3, della legge della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11, per contrasto con l'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione. Inoltre, sotto altro aspetto, il comma 3 della norma qui censurata confligge con la Costituzione nella misura in cui subordina il Piano territoriale regionale (PTR) ai piani di bacino e ai piani per le aree protette. Il che, se fosse strettamente limitato alla materia del governo del territorio, potrebbe anche non essere discutibile;

ma certamente non e' legittimo per quella parte dello strumento cui la stessa legge regionale conferisce anche valore paesaggistico, dal momento che la norma statale che deve regolare in via esclusiva la materia (l'art. 145, comma 3, del decreto legislativo n. 42/2004) prevede che le disposizioni dei piani paesaggistici siano comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri atti di pianificazione territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. E quindi e' evidentemente illegittima la norma che conferisce allo strumento pianificatorio territoriale un ruolo subordinato - inconcepibile per la parte di valenza paesaggistica - ad altri strumenti di pianificazione settoriale. Ed anche in questo caso, in cui la legge regionale detta una disciplina palesemente difforme da quella dettata dallo...

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