n. 64 ORDINANZA 8 - 30 marzo 2017 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, promosso dal Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo nel procedimento vertente tra la Banca di Viterbo Credito Cooperativo Soc. coop. p.a. ed altra e Valentini srl ed altra, con ordinanza del 15 luglio 2015, iscritta al n. 155 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 2017 il Giudice relatore Mario Rosario Morelli. Ritenuto che - nel corso di un procedimento di pignoramento presso terzi, nel quale era insorta contestazione sulla sussistenza del credito del debitore esecutato, presupposta ed affermata dalla creditrice procedente ed esclusa, invece, dalla societa' terza pignorata - l'adito Giudice dell'esecuzione del Tribunale ordinario di Viterbo, premessane la rilevanza, ha sollevato, con l'ordinanza in epigrafe, questione incidentale di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 20, numeri 3) e 4), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», rispettivamente sostitutivi degli artt. 548 e 549 del codice di procedura civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, primo e secondo comma, 81 e 111, primo, secondo e sesto comma, della Costituzione;

che, nel motivare la non manifesta infondatezza di tale questione, il rimettente ravvisa la violazione dei parametri evocati, in cio' che - mentre nel previgente regime processuale l'eventuale contestazione del debito del terzo pignorato comportava la sospensione della procedura esecutiva, l'instaurazione di un giudizio a cognizione piena e l'accertamento con sentenza del diritto del creditore nei confronti del terzo - nel sistema risultante dalle modifiche apportate dalla richiamata legge n. 228 del 2012 agli artt. 548 e 549 cod. proc. civ., la soluzione di una siffatta contestazione consegue ad un accertamento sommario, rimesso allo stesso giudice dell'esecuzione, in cui verrebbero meno diverse forme di tutela del terzo...

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