n. 63 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 5 settembre 2017 -

Ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in Aosta, P.zza Deffeyes, n. 1, c.f. 80002270074, in persona del presidente pro tempore, Pierluigi Marquis, rappresentato e difeso, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione della giunta regionale n. 1171 del 28 agosto 2017, dal prof. avv. Francesco Saverio Marini (c.f. MRNFNC 73D28H501U;

PEC francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9, ha eletto domicilio;

ricorrente;

Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma, Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12, resistente;

Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017, limitatamente agli articoli 5, 16, comma 2, 22, commi da 1 a 4, 23, comma 4, e 24. Fatto Con la direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 il legislatore europeo ha novellato la precedente direttiva 2011/92/UE, che disciplina la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Per provvedere alla necessaria attuazione, le Camere, con gli articoli 1 e 14 della legge n. 114 del 2015, hanno conferito un'apposita delega legislativa al Governo, stabilendo i seguenti principi e criteri direttivi: a) semplificazione, armonizzazione e razionalizzazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale anche in relazione al coordinamento e all'integrazione con altre procedure volte al rilascio di pareri e autorizzazioni a carattere ambientale;

b) rafforzamento della qualita' della procedura di valutazione di impatto ambientale, allineando tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente (smart regulation) e della coerenza e delle sinergie con altre normative e politiche europee e nazionali;

c) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio da adottare ai sensi della direttiva 2014/52/UE, al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

  1. destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per finalita' connesse al potenziamento delle attivita' di vigilanza, prevenzione e monitoraggio ambientale, alla verifica del rispetto delle condizioni previste nel procedimento di valutazione ambientale, nonche' alla protezione sanitaria della popolazione in caso di incidenti o calamita' naturali, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Nell'esercizio di tale delega, il Governo ha adottato il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, recante «Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2017. L'atto normativo in parola - in modo particolare agli articoli 5, 16, comma 2, 22, commi 1-4, 23, comma 4, e 24 - realizza un profondo e pervasivo riassetto del riparto delle competenze fra Stato e regioni in materia di VIA, che la Valle d'Aosta ritiene illegittimo e lesivo delle proprie competenze costituzionali alla luce dei seguenti motivi di Diritto I. Sull'art. 5. Violazione degli articoli 2, comma 1, lettera a), d), f) ed m), 3 e 4 dello Statuto valdostano. Violazione degli articoli 3, 5, 76, 117, commi 1 e 3, 120 Cost. anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Violazione degli articoli 1 e 14 della legge n. 114 del 2015. 1. L'art. 5 del decreto legislativo n. 104 del 2017 aggiunge al decreto legislativo n. 152 del 2006 un nuovo art. 7-bis, rubricato «Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilita' a VIA». Per quanto qui interessa, il nuovo articolo contiene una serie di previsioni che indubbiamente interferiscono in modo assai penetrante con ambiti di competenza regionale.

  2. Ridisegna (ai commi 2 e 3) la distribuzione delle competenze fra Stato e regioni in relazione ai progetti da sottoporsi a VIA e a verifica di assoggettabilita' a VIA, assegnando allo Stato i progetti di cui agli Allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto;

alle regioni i progetti di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del decreto. b) Stabilisce (al comma 4) che in sede statale l'autorita' competente e' il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie competenze in collaborazione con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo per le attivita' istruttorie relative al procedimento di VIA. Si dispone inoltre che il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a VIA e' adottato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

mentre il provvedimento di VIA e' adottato nelle forme e con le modalita' di cui al nuovo art. 25, comma 2, e all'art. 27, comma 8, che non contemplano piu', al contrario del passato, il parere delle regioni interessate;

c) Per l'ipotesi in cui un progetto sia sottoposto a verifica di assoggettabilita' a VIA o a VIA di competenza regionale, si obbligano (comma 7) le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ad assicurare che le procedure siano svolte in conformita' agli articoli da 19 a 26 e da 27-bis a 29 del decreto. Il procedimento di VIA di competenza regionale si svolge con le modalita' di cui all'art. 27-bis. d) Si disciplina integralmente dal centro (ai sensi del comma 7) la procedura di VIA regionale, il quale dovra' svolgersi secondo le modalita' delineate piu' avanti dall'art. 27-bis. e) Si circoscrive (al comma 8) la potesta' normativa (legislativa e regolamentare) delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla disciplina dell'organizzazione e delle modalita' di esercizio delle funzioni amministrative ad esse attribuite in materia di VIA, consentendo in aggiunta l'eventuale conferimento di tali funzioni o di compiti specifici agli altri enti territoriali sub-regionali. Tale potesta' normativa viene assoggettata al rispetto della legislazione europea e di quanto previsto nel decreto, fatto salvo il solo potere di stabilire regole particolari ed ulteriori per la semplificazione dei procedimenti, per le modalita' della consultazione del pubblico e di tutti i soggetti pubblici potenzialmente interessati, per il coordinamento dei provvedimenti e delle autorizzazioni di competenza regionale e locale, nonche' per la destinazione alle finalita' di cui all'art. 29, comma 8, dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In ogni caso non sono derogabili i termini procedimentali massimi di cui agli articoli 19 e 27-bis. f) Si impongono (al comma 9) penetranti controlli e obblighi di reportistica sulle regioni. Infatti, si prevede che a decorrere dal 31 dicembre 2017, e con cadenza biennale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano informino il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare circa i provvedimenti adottati e i procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e di VIA, fornendo: i) il numero di progetti di cui agli allegati III e IV sottoposti ad una valutazione dell'impatto ambientale;

ii) la ripartizione delle valutazioni dell'impatto ambientale secondo le categorie dei progetti di cui agli allegati III e IV;

iii) il numero di progetti di cui all'allegato IV sottoposti a verifica di assoggettabilita' a VIA;

iv) la durata media delle procedure di valutazione dell'impatto ambientale;

v) stime generali dei costi medi diretti delle valutazioni dell'impatto ambientale, incluse le stime degli effetti sulle piccole e medie imprese. Ebbene: tale pervasivi interferenza con le competenze regionali si mostra costituzionalmente illegittima, tanto nello strumento attraverso cui e' stata realizzata (norme delegate ultra vires, invalide ex art. 76 Cost.), quanto nei contenuti (per contrasto con plurime disposizioni di grado costituzionale: gli articoli 2, comma 1, lettera a), d), f) ed m), 3 e 4 dello Statuto valdostano;

gli articoli 3, 5, 117, commi 1 e 3, 120 Cost., anche in relazione all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001). 2.1. In via preliminare e assorbente, l'art. 5 e' illegittimo per violazione dell'art. 76 Cost., essendo il Governo incorso in un evidente eccesso di delega, la' dove ha operato, in difetto assoluto di un puntuale conferimento da parte delle Camere, un cosi' profondo riassetto del riparto di competenze fra Stato e regioni in materia di VIA. Se, infatti, si volge lo sguardo ai principi e criteri direttivi, emerge all'evidenza come tale intervento esorbiti dall'alveo del potere normativo delegato. Anzitutto, le norme delegate sono prive - in parte qua - di qualunque fondamento esplicito nelle norme deleganti. Le guidelines al cui rispetto il Governo era vincolato - e dalle quali possono ricostruirsi contenuto ed estensione del potere normativo delegato - si traggono dagli articoli 1 e 14 della legge delega n. 114 del 2015. Cominciando dall'art. 1, nell'attuare le direttive elencate negli allegati A e B, il legislatore delegato avrebbe dovuto attenersi in primo luogo ai principi e criteri direttivi sanciti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. Nessuno di questi, pero', autorizza la modifica del riparto di competenze fra Stato e regioni: anzi, all'opposto, spicca la massima attenzione a salvaguardare le...

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