n. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 dicembre 2016 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA Sezione seconda civile Il giudice tutelare sciogliendo la riserva assunta, osserva quanto segue: I. - S. A., amministratore di sostegno (nominato con decreto di questo giudice tutelare in data 14 ottobre 2012) della figlia K. S. (nata in India il 2 settembre 1990 e residente a ............., via ........................ , n. ...), ha richiesto al giudice tutelare di autorizzare la trascrizione del decreto concessivo della cittadinanza a favore della figlia datato 20 luglio 2016, in assenza del prescritto giuramento. Dato che la figlia non sarebbe in grado, ne' in condizioni di prestare tale atto, in quanto affetta da «epilessia parziale con secondaria generalizzazione in attuale buon controllo con terapia anticomiziale - associato ritardo mentale grave in pachigiria focale» (come da documentazione della Commissione per l'accertamento dello stato di invalidita'). La giovane beneficiaria, e' stata ascoltata in udienza, alla presenza del padre-a.d.s. per saggiarne l'idoneita' a prestare il prescritto giuramento. In vero, la persona e' apparsa completamente disorientata nel tempo e nello spazio (dal verbale risulta che la ragazza dice che il giudice «e' Stefano» e non e' in grado di precisare dove si trova, sottoscrive il verbale col nome «Sara») e il padre-a.d.s. ha precisato che K. non sa leggere, ne' scrivere. II. - In diritto, va preliminarmente fornito un rapido quadro normativo della materia. In base all'art. 9, primo comma, lettera f), della legge n. 91 del 1992, la cittadinanza italiana puo' essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. L'art. 10, della citata legge n. 91 prevede che: «il decreto di concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato», mentre l'art. 23, primo comma, legge n. 91/1992 dispone che «le dichiarazioni per l'acquisto [...] della cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso di residenza all'estero, davanti all'autorita' diplomatica o consolare del luogo di residenza». A sua volta, l'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, dispone che: «il giuramento di cui all'art. 10 della legge deve essere prestato entro sei mesi dalla notifica all'intestatario del decreto di cui agli articoli 7 e 9 della legge». Infine, l'art. 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ord. stato civile, stabilisce che: «l'ufficiale dello stato civile non puo' trascrivere il decreto di concessione della cittadinanza se prima non e' stato prestato il giuramento prescritto dall'art. 10, legge 5 febbraio 1992, n. 91», mentre secondo l'art. 27, del decreto del Presidente della Repubblica citato...

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