n. 63 ORDINANZA (Atto di promovimento) 15 gennaio 2015 -

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore Bucciante - Presidente Dott. Lina Matera - Consigliere Dott. Antonio Oricchio - Consigliere Dott. Alberto Giusti - Consigliere Rel. Dott. Elisa Picaroni - Consigliere Ha pronunciato la seguente Ordinanza Interlocutoria sul ricorso proposto da: Saccal Georges, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale, dall'Avv. Bruno Nascimbene, con domicilio eletto nello studio dell'Avv. Giovanni Valeri in Roma, viale G. Mazzini, n. 11, palazzina H;

- ricorrente;

contro Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Enrico Pennasilico e Sergio Smedile, con domicilio eletto nello studio di quest'ultimo - in Roma, via G. Ferrari, n. 12;

controricorrente;

Contro Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore;

- intimato e contro procuratore della Repubblica presso il tribunale di Milano;

- intimato - avverso la decisione della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie n. 12 del 19 ottobre 2011. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 dicembre 2014 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

Uditi gli Avv. Bruno Nascimbene ed Enrico Pennasilico;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pierfelice Pratis, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. - Nella seduta del 26 ottobre 2009, il Consiglio dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Milano ha deliberato di non accogliere la richiesta del dott. Georges Saccal, cittadino siriano nato ad Aleppo nel 1962, di iscrizione all'albo degli odontoiatri custodito presso l'Ordine. La richiesta e' stata esaminata alla luce: (a) dell'art. 9, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233 (Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse), il quale stabilisce che «possono essere anche iscritti all'albo gli stranieri che abbiano conseguito il titolo di abilitazione in Italia o all'estero, quando siano cittadini di uno Stato con il quale il Governo italiano abbia stipulato, sulla base della reciprocita', un accordo speciale che consenta ad essi l'esercizio della professione in Italia, purche' dimostrino di essere di buona condotta e di avere il godimento dei diritti civili»;

(b) dello Scambio di note 30 gennaio-28 maggio 1958 tra l'Italia e la Repubblica Araba Unita, che la Siria ha dichiarato di considerare operante con nota del 7 giugno 1966, con cui si convenne «l'application du principe de la reciprocite' entre la Syrie et l'Italie, pour l'exercise de la profession medicale. En consequence, les medecins de nationalite' syrienne seront autorises a' exercer leur profession en Italie aux memes conditions que les medecins italiens seront autorises a' exercer leur profession en Syrie». L'Ordine provinciale ha rilevato che il diploma di "Chirurgien Dentiste" conseguito dal dott. Saccal presso l'Universita' Libanese - Facolta' di scienze mediche in data 2 luglio 1988, riconosciuto successivamente (in data 28 luglio 1993) dal Ministero della sanita' siriano, non e' titolo idoneo, mancando tra i titoli prodotti il decreto ministeriale di riconoscimento del diploma di laurea rilasciato dal Ministero della salute italiano. Il Consiglio dell'ordine ha osservato inoltre che lo Scambio di note tra Italia e Repubblica Araba Unita per regolare l'esercizio della professione medica in Italia e in Siria non puo' essere esteso- ai titoli conseguiti in un Paese terzo e successivamente dichiarati equipollenti in Siria, in quanto il riconoscimento automatico del titolo esercita i suoi effetti esclusivamente tra le parti contraenti. 2. - La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, con decisione depositata in data 19 ottobre 2011, ha respinto il ricorso del dott. Saccal. 2.1. - La Commissione ha ribadito che lo Scambio di note del 1958 e' applicabile esclusivamente nei confronti dei cittadini siriani in possesso di un titolo conseguito in Siria, non contenendo detto accordo nessuna clausola che consenta di estenderne gli effetti anche ai titoli conseguiti in Paesi terzi e successivamente riconosciuti in Siria. La Commissione ha poi rilevato che il dott. Saccal ha comunque acquisito la cittadinanza italiana, restando quindi soggetto alle norme riguardanti cittadini italiani, con tutte le conseguenze del caso, ivi compreso il rispetto delle condizioni alle quali la legge 24 luglio 1985, n. 409, e successive modificazioni ed integrazioni, subordina il rilascio da parte delle competenti autorita' nazionali dei titoli necessari al legittimo esercizio della professione di odontoiatra sul territorio italiano. Tra questi condizioni, vi e' - ha sottolineato la Commissione - il riconoscimento, a cura del Ministero della salute, della validita' del titolo conseguito in un Paese non appartenente all'Unione europea, riconoscimento nella specie mancante. 3. - Per la cassazione della decisione della...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT