n. 62 SENTENZA 20 febbraio - 27 marzo 2018 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'), convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143, promosso dal Consiglio di Stato con ordinanza del 5 luglio 2017, iscritta al n. 135 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 2017. Visti l'atto di costituzione di M. T., nonche' l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella udienza pubblica del 20 febbraio 2018 il Giudice relatore Giuliano Amato;

uditi gli l'avvocati Tommaso De Grandis e Sergio Galleano per M. T. e l'avvocato dello Stato Andrea Fedeli per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza del 5 luglio 2017 il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 4-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'), convertito, con modificazioni, nella legge 4 giugno 2004, n. 143. La disposizione e' censurata nella parte in cui ammette al corso abilitante per l'insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado i docenti che abbiano prestato, per il periodo minimo di 360 giorni, servizio di insegnamento di strumento musicale presso la scuola secondaria di primo grado, ma non quelli che abbiano prestato tale servizio nella scuola di grado superiore. E' denunciato il contrasto con l'art. 3 Cost., perche' tale esclusione precluderebbe irragionevolmente una possibilita' di miglioramento professionale a coloro che abbiano in concreto prestato servizio di insegnamento di strumento musicale in una scuola di grado superiore e siano, quindi, potenzialmente piu' qualificati dei soggetti ammessi. 2.- Il Consiglio di Stato riferisce di essere chiamato a decidere in ordine all'appello avverso la sentenza con cui il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, ha respinto il ricorso di un insegnante di pianoforte avverso il provvedimento di esclusione dal corso abilitante per la classe di concorso 77/A (insegnamento di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado) e dei relativi atti presupposti e conseguenziali. Osserva il rimettente che l'art. 2 del d.l. n. 97 del 2004, come convertito, ha previsto alcune disposizioni di carattere speciale volte a consentire agli insegnanti precari della scuola statale di conseguire, attraverso percorsi agevolati, l'abilitazione all'insegnamento, necessaria per l'immissione nei ruoli e la stabilizzazione del rapporto di impiego. In particolare, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento di uno strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado (classe di concorso 77/A), l'art. 2, comma 4-bis, oggetto di censura, prevede l'ammissione all'ultimo anno del corso di didattica della musica dei «docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento nelle classi di concorso 31/A e 32/A, e che abbiano prestato almeno 360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A». La parte appellante non e' stata ammessa a questo corso poiche' - pur essendo abilitata nelle classi di concorso 31/A e 32/A - ha in concreto prestato servizio nella scuola secondaria superiore, quindi in una classe di concorso diversa da quella prevista dalla disposizione censurata. In primo grado il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo che l'esclusione fosse imposta dalla disposizione in esame e che la relativa questione di legittimita' costituzionale fosse manifestamente infondata. A seguito di ammissione con riserva, l'appellante ha poi superato le relative prove al termine del corso. Egli ha comunque dedotto di avere interesse alla pronuncia di merito sull'appello, per finalita' di ricostruzione di carriera e di risarcimento. 2.1.- Il Consiglio di Stato ritiene che l'esplicito riferimento della disposizione censurata alla sola classe di concorso 77/A non consenta un'interpretazione estensiva, nel senso di ammettere al corso anche docenti che abbiano prestato servizio per classi diverse da quella prevista. In punto di rilevanza, il giudice a quo fa rilevare che dall'accoglimento della questione in esame discenderebbero l'illegittimita' dell'esclusione e l'accoglimento del ricorso. D'altra parte, ad avviso del Consiglio di Stato, l'ammissione con riserva al corso - avvenuta in forza di un provvedimento di autotutela dell'amministrazione - ed il successivo conseguimento dell'abilitazione non influirebbero sulla rilevanza della questione. Pur essendo venuti meno gli effetti dell'atto impugnato, non sarebbe comunque...

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