n. 62 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 ottobre 2016 -

Ricorso ex art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato per legge, Contro la Regione Campania, in persona del Presidente in carica, con sede a Napoli (80132), Via S. Lucia, 81, per la declaratoria della illegittimita' costituzionale dell'art. 3, comma 3, della legge della Regione Campania 8 agosto 2016, n. 27, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 54 dell'8 agosto 2016, giusta deliberazione del Consiglio dei ministri assunta nella seduta del giorno 27 settembre 2016. Premessa La legge della Regione Campania 8 agosto 2016, n. 27, reca «Disposizioni organizzative per l'erogazione dei farmaci e dei preparati galenici a base di cannabinoidi per finalita' terapeutiche nell'ambito del Servizio sanitario regionale e promozione della ricerca e di azioni sperimentali prodromiche alla produzione da parte di soggetti autorizzati». In particolare, l'art. 1 enuncia le finalita' della legge stabilendo che: «1. La Regione Campania riconosce ad ogni cittadino il diritto di ricevere cure, nel rispetto dei principi di appropriatezza e qualita', a base di cannabis e di principi attivi cannabinoidi, riportati nella tabella dei medicinali, sezione B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza) in considerazione delle evidenze scientifiche a sostegno della efficacia delle cure stesse e ne disciplina l'accesso» (comma 1);

2. La Regione Campania, inoltre, ai sensi del terzo comma, dell'art. 117 della Costituzione e nel rispetto dei limiti derivanti dalla legislazione statale - enfasi aggiunta: n.d.r. -, detta disposizioni organizzative relative all'impiego di specialita' medicinali e di preparati galenici magistrali a base dei principi attivi cannabinoidi, riportati nella tabella dei medicinali, sezione B, di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990, per finalita' terapeutiche da parte degli operatori e delle strutture del Servizio sanitario regionale (SSR), fatti salvi i principi dell'autonomia e responsabilita' del medico nella scelta terapeutica

(comma 2). L'art. 2 della legge - rubricato «Definizioni e disposizioni generali» - chiarisce...

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