n. 62 ORDINANZA (Atto di promovimento) 23 gennaio 2015 -

TRIBUNALE DI SONDRIO Il Giudice del Lavoro, esaminati gli atti della causa n. 152/14 RG. pendente innanzi a questo Tribunale tra l'attore opponente Branchini Mauro e la convenuta opposta Iperal s.p.a.;

ha emesso la seguente ordinanza. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione proposta dal Branchini in data 14/8/14 ex art. 1, comma 51, legge n. 92/12, avverso l'ordinanza emessa dal sottoscritto Giudice il 17/7/14, con la quale e' stata respinta la sua domanda giudiziale - presentata ex art. 1, comma 48, legge n. 92/12 - d'impugnativa del licenziamento intimatogli da Iperal s.p.a. il 7/2/14 e con la quale il medesimo e' stato condannato a rifondere alla controparte le spese di lite (causa n. 55/14 R.G.). Le conclusioni di merito formulate dal Branchini nel ricorso ex art. 1, comma 48, depositato in data 13/3/14, erano le seguenti: «ricorre al Tribunale intestato, in funzione di Giudice del Lavoro, affinche' esperito il procedimento di cui ai commi 48 e 49 dell'art. 1, legge n. 92/2012, voglia accogliere con ordinanza immediatamente esecutiva le seguenti domande: - accertare e dichiarare l'illegittimita' del licenziamento intimato al sig. Branchini per insussistenza del fatto contestato e, per l'effetto, disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e condannare la societa' Iperal spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento del danno quantificabile in misura pari alla retribuzione lorda globale di fatto mensile di euro 1.231,00 (corrispondente all'importo salariale mensile previsto per il IV livello del Ccnl commercio, pt 60%, maggiorato di indennita' per lavoro supplementare e maggiorazione 30 %) e €

258,33 netti mensili a titolo di assegno nucleo familiare, dal giorno del licenziamento al giorno della reintegra ed al versamento, per lo stesso periodo, dei contributi previdenziali come per legge: - in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenga non insussistente la giusta causa, ma accerti che ricorrono gli estremi della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condannare la societa' Iperal spa al pagamento di un'indennita' risarcitoria pari a 24 mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto - retribuzione globale di fatto mensile pari ad €

1.231,00 lordi (tenuto conto dell'anzianita' aziendale di quasi 20 anni, delle dimensioni dell'azienda, del comportamento pretestuoso e contrario alla correttezza e buona fede della societa' Iperal), oltre al mancato preavviso nella misura lorda di 2.154,00 €;

Con vittoria di spese ed onorari». Le conclusioni di merito di Iperal s.p.a. nella prima fase del giudizio erano le seguenti: «Voglia l'Ill.mo Tribunale del Lavoro di Sondrio, in funzione di Giudice Unico del lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, cosi' giudicare: in principalita': respingere, perche' infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande avanzate dal ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;

accertarsi e dichiararsi, ad ogni effetto di legge e di contratto, la giustificatezza e/o la legittimita' e/o, l'efficacia e/o la validita', quale giusta causa, in principalita', ovvero quale giustificato motivo soggettivo in via subordinata, del licenziamento irrogato dalla Societa' nei confronti del ricorrente, con raccomandata a/r del 5 febbraio 2014;

in subordine: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie - accertata e dichiarata l'inapplicabilita' alla fattispecie de qua dei rimedi di cui ai commi 1, 2 e 4, dell'art. 18 legge n. 300/1970 - farsi applicazione del rimedio di cui al comma 5 dell'art. 18 legge n. 300/1970 e, per gli effetti, dichiarare il rapporto di lavoro inter partes risolto con effetto dalla data del licenziamento e liquidazione dell'indennita' risarcitoria nella misura minima di legge;

in ogni caso: si fa espressa riserva di azione verso Branchini al fine del recupero della somma di euro 480,00 indebitamente utilizzata;

si eccepisce l'aliunde perceptum vel percipiendum con riferimento a tutte le somme a qualsiasi titolo percepite (i.e. ivi inclusa la indennita' sostitutiva del preavviso) dal ricorrente nel periodo successivo al licenziamento e, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avversarie, se ne chiede sin d'ora la compensazione e la detrazione rispetto alle somme eventualmente riconosciute a favore del ricorrente;

in ogni caso, si contestano tutti i conteggi prodotti da controparte in quanto infondati e non esplicitanti il meccanismo contabile sotteso;

respingersi il ricorso avversario;

con vittoria di spese, diritti, onorari e sentenza [sic, sorta di lapsus freudiano, n.d.G.] munita di clausola di provvisoria esecuzione». Nella presente fase di opposizione a cognizione piena il Branchini ha formulato conclusioni di merito del medesimo e identico tenore letterale (che quindi sarebbe superfluo e ridondante riportare), fatta salva la premessa di tali conclusioni: «Voglia il Tribunale intestato, in funzione di Giudice del...

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