n. 62 ORDINANZA 24 febbraio - 23 marzo 2016 -

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013 (Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano con ricorso notificato il 6 dicembre 2013, depositato in cancelleria il 16 dicembre 2013 ed iscritto al n. 13 del registro conflitti tra enti 2013. Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 2016 il Giudice relatore Paolo Grossi. Ritenuto che, con ricorso notificato il 6 dicembre 2013 e depositato il successivo 16 dicembre, la Provincia autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, ha proposto, nei confronti del Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, conflitto di attribuzione tra enti, chiedendo alla Corte di dichiarare che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'economia e delle finanze, adottare - in violazione del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 della Costituzione, del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., del principio di delimitazione temporale, nonche' del Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), ed in particolare degli artt. 75, 79, 103, 104 e 107 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 settembre 2013, recante «Riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 tra le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano. Determinazione dell'accantonamento», accantonando la somma di euro 167.612.435,42 spettante alla Provincia autonoma di Bolzano;

e conseguentemente di annullare l'atto impugnato, con le conseguenze di diritto, ivi compresa la restituzione alla Provincia autonoma di Bolzano delle somme accantonate ai sensi del predetto atto;

che la ricorrente premette che i citati commi 3 e 4 dell'art. 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento...

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