n. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 ottobre 2016 -

Ricorso nell'interesse della Regione Puglia (c.f. 80017210727), con sede in Bari (70100), Lungomare Nazario Sauro n. 33, in persona del Presidente pro tempore, Michele Emiliano, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della deliberazione di giunta regionale n. 1514 del 3 ottobre 2016 (doc. 1), dal prof. avv. Francesco Saverio Marini del foro di Roma (c.f. MRN FNC 73D28 H501U;

pec: francescosaveriomarini@ordineavvocatiroma.org;

fax. 06.36001570), presso il cui studio in Roma, via di Villa Sacchetti, 9 (00197) ha eletto domicilio;

ricorrente. Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma (00186), via dei Portoghesi, 12;

resistente. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 («Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA»), cosi come convertito in legge dalla legge 1° agosto 2016, n. 151, pubblicata in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 182 del 5 agosto 2016, limitatamente all'art. 1, comma 1, lettera b). Fatto 1. Al fine di apprezzare le ragioni di illegittimita' costituzionale della disposizione indicata in epigrafe e' opportuno anteporre una breve premessa in ordine al quadro normativo nel quale quest'ultima si va ad inserire. Come e' risaputo, l'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 61 del 2013 ha previsto la possibilita' di procedere al «commissariamento straordinario dell'impresa, esercitata anche in forma di societa', che impieghi un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a mille e che gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, la cui attivita' produttiva abbia comportato e comporti oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'integrita' dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza reiterata, dell'autorizzazione integrata ambientale». Il successivo comma 5, inoltre, prevede che contestualmente alla nomina del commissario straordinario venga predisposto, da tre esperti «scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute e di ingegneria impiantistica», il «Piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria che prevede le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'a.i.a.». L'approvazione di tale piano e' affidata, dal comma 7 del medesimo articolo, ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei' ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro quindici giorni dalla proposta e comunque entro il 28 febbraio 2014. La disposizione precisa - e si tratta di un aspetto particolarmente rilevante in questa sede - che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, «al fine della formulazione» della menzionata proposta, «acquisisce» sulla medesima il parere «della regione competente, che (e') res(o) entro dieci giorni dalla richiesta, decorsi i quali la proposta del Ministro puo' essere formulata» anche in assenza di detto parere. Specifiche disposizioni sono inoltre dettate all'art. 2 per il commissariamento di S.p.a. ILVA, avente sede a Milano, in relazione alla quale sono ritenuti esistenti ex lege i requisiti di cui al menzionato art. 1. In attuazione della normativa sommariamente richiamata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si e' provveduto alla «Approvazione del piano delle misure e delle attivita' di tutela ambientale e sanitaria, a norma dell'articolo 1, commi 5 e 7, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89» con riferimento allo stabilimento ILVA di Taranto. Nelle premesse di tale decreto, per quanto qui di piu' prossimo interesse, si da' espressamente conto dell'acquisizione della nota n. 5526 del 20 dicembre 2013, con cui la Regione Puglia ha trasmesso il parere ai sensi dell'art. 1, comma 7, decreto-legge 4...

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