n. 61 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 8 giugno 2015 -

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi, 12, nei confronti della Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro-tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge regionale 30 marzo 2015, n. 8, «Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di entrate e di spese - modificazioni ed integrazioni di leggi regionali», pubblicata nel B.U.R. Umbria del 31 marzo 2015, n. 17, s.s. n. 3 quanto all'art. 8, per contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione ai sensi dell'art. 127 della Costituzione. La predetta legge della Regione Umbria viene impugnata con riferimento alle richiamate disposizioni, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 29 maggio 2015, depositata in estratto unitamente al presente ricorso, per il seguente motivo. Motivo 1) L'art. 8 della legge regionale n. 8/2015 e' illegittimo per contrasto con gli articoli 23, 117, secondo comma, lettera e) e 119, secondo comma della Costituzione. 1.1. L'art. 8 della legge della Regione Umbria del 16 febbraio 2015, n. 17 recita: «Art. 8 (Modificazione ed integrazione della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36). - 1. Il comma 7-ter dell'art. 1 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 (Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria), e' sostituito dal seguente: «7-ter. A partire dal 1° gennaio 2016 gli autoveicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, che avendo compiuto venti anni dalla data di immatricolazione presentino requisiti di peculiarita' dal punto di vista del loro rilievo industriale, legato a caratteristiche della meccanica, della motoristica o del design, purche' lo stato di conservazione sia tale da rispettare l'originale impianto costruttivo dello stesso veicolo e sia certificato da centri specializzati specificatamente individuati con deliberazione della Giunta regionale sono assoggettati al pagamento di una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 (Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche), nella misura riportata nella tabella che segue: ============================================= | Autoveicoli | Tariffa in Euro | +=========================+=================+ | Fino a 35 kw (47cv) | 50,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 36 kw (48 cv) fino a | | | 60 kw (81 cv) | 75,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 61 kw (82 cv) fino a | | | 80 kw (109 cv) | 100,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 81 kw (110 cv) fino a| | | 100 kw (136 cv) | 150,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 101 kw (137 cv) fino | | | a 120 kw (163 cv) | 200,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 121 kw (164 cv) fino | | | a 150 kw (204 cv) | 250,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 151 kw (205 cv) fino | | | a 300 kw (408 cv) | 350,00 | +-------------------------+-----------------+ | Oltre 300 kw (408 cv) | 600,00 | +-------------------------+-----------------+ ============================================= | Motoveicoli | Tariffa in euro | +=========================+=================+ | Fino a 11 kw (14 cv) | 15,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 12 kw (15 cv) a 25 kw| | | (34 cv) | 30,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 26 kw (35 cv) a 45 kw| | | (61 cv) | 45,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 46 kw (62 cv) a 70 kw| | | (95 cv) | 60,00 | +-------------------------+-----------------+ | Da 71 kw (96 cv) a 100 | | | kw (136 cv) | 80,00 | +-------------------------+-----------------+ | Oltre 100 kw (oltre 136 | | | cv) | 120,00 | +-------------------------+-----------------+ La Giunta regionale provvede con proprio regolamento a disciplinare le modalita' di individuazione degli autoveicoli e motoveicoli di cui al presente comma e le procedure per il conseguimento delle agevolazioni in questione.». 2. Dopo il comma 7-ter dell'art. 1 della legge regionale n. 36/2007, sono aggiunti i seguenti: «7-quater. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 7-ter e' corrisposta negli stessi...

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