n. 61 ORDINANZA (Atto di promovimento) 16 dicembre 2016 -

LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima civile composta dai sig.ri giudici: Amedeo Santosuosso - Presidente relatore;

Raimondo Mesiano, consigliere;

Cesira D'Anella, consigliere;

ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa recante R.G. 1667/2015 tra Ferri Immobiliare S.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Michele Pratelli e Claudia Marchionni del Foro di Pesaro e dall'avv. Luisa Zambon del Foro di Milano, elettivamente domiciliata presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Milano, Piazza della Repubblica, 25, impugnante;

Contro Unicredit S.p.a., con sede in Roma, Via Alessandro Specchi 16, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentante e difesa dall'avv. Paolo Dalmartello del Foro di Milano, presso il cui studio legale, sito in Milano, Via dell'Annunciata, 23, dichiara di essere elettivamente domiciliata, resistente. Con atto di citazione notificato in data 27 aprile 2015 Ferri Immobiliare S.r.l. (d'ora in poi «Ferri» ha agito dinanzi alla Corte d'appello di Milano nei confronti di Unicredit S.p.a., chiedendo che fosse dichiarata la nullita' del lodo arbitrale che aveva rigettato la domanda di accertamento della responsabilita' precontrattuale di Unicredit S.p.a. (ex articoli 1337 e 1338 c.c.), e, conseguentemente aveva respirato la relativa domanda risarcitoria. Il collegio arbitrale, definitivamente pronunciando sulle domande avanzate dalle parti, aveva cosi deciso: respinge le domande di Ferri Immobiliare relative alla dichiarazione di nullita', annullamento e risoluzione del contratto normativo stipulato in data 10 ottobre 2003 e dei relativi negozi attuativi di cui agli IRS, meglio identificati in narrativa, con conseguente rigetto di ogni domanda restitutoria e risarcimento su di esse fondate (ivi inclusa la domanda di pubblicazione del lodo in uno o piu' giornali);

rigetta la domanda di Ferri di nullita' delle operazioni eseguite dopo il mese di ottobre 2007;

rigetta la domanda di Ferri di accertamento della illegittimita' della segnalazione alla Centrale Rischi e la conseguente domanda di risarcimento danni;

dichiara l'incompetenza arbitrale e/o comunque l'inammissibilita' con riguardo alle domande formulate in via ulteriormente subordinata con riguardo a interessi ultra legali e/o anatocistici e di illegittimita' della prassi Unicredit in ordine alla capitalizzazione trimestrale e in tema di valute;

dispone che le spese per il funzionamento del collegio arbitrale, gli onorari degli arbitri e il compenso del segretario (liquidati come da separata ordinanza) siano posti definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritaria e ferme restando il vincolo di solidarieta' tra le parti per l'intero;

compensa tra le parti le spese di lite e pone definitivamente a carico di entrambe le parti in misura paritetica il compenso liquidato al consulente tecnico d'ufficio. I. I fatti e il lodo. 1.1. La controversia in esame ha ad oggetto le contestazioni relative al perfezionamento di sei contratti interest rate swap, stipulati da Ferri in un'unica soluzione mediante la sottoscrizione di un contratto quadro in data 10 ottobre 2003 al fine di porre rimedio alla situazione di indebitamento in cui versava. 1.2. Verificata la finalita' speculativa, e non di copertura, di tali contratti, Ferri decideva di promuovere un giudizio arbitrale e notificava in data 8 agosto 2011 a Unicredit S.p.a. domanda di arbitrato, conformemente a quanto previsto nella clausola compromissoria di cui all'art. 15 del contratto quadro. Mediante la proposizione della domanda di arbitrato, notificata contestualmente all'atto di nomina di arbitro, Ferri chiedeva fosse accertata l'invalidita' e/o l'inefficacia dei contratti di swap precedentemente sottoscritti, non avendo la Banca osservato gli obblighi di diligenza, trasparenza e correttezza di cui all'art. 21, comma 1, lettere b) e d) Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58/1998, TUF). Nel precisare le conclusioni Ferri chiedeva che venisse dichiarata la nullita' del contratto quadro, sulla base del quale erano stati stipulati i sei contratti di swap, per vizi di forma a esso inerenti e, inoltre, denunciava il grave inadempimento della Banca. per avere agito contrariamente al parametro comportamentale di cui all'art. 21, comma 1, lettera

  1. TUF, occultando al cliente elementi rilevanti ai fini della valutazione della convenienza dell'operazione. 1.3. La Banca, dopo aver provveduto alla nomina di arbitro in data 16 settembre 2011, contestava nel merito le pretese avanzate da Ferri, in particolare evidenziando che quest'ultimo aveva dichiarato, per atto scritto di essere un operatore qualificato, con la conseguenza che gli obblighi di trasparenza, diligenza e correttezza in capo alla Banca si dovessero considerare affievoliti. 1.4. Il collegio arbitrale, sulle conclusioni precisate dalle parti, ha deciso come sopra riportato. 2. Il giudizio di impugnazione dinnanzi alla Corte d'appello 2.1. In data 27 aprile 2015, con atto di citazione notificato a Unicredit S.p.a., Ferri, ai sensi degli articoli 828 e 829 codice di procedura civile, ha impugnato dinnanzi alla Corte d'appello di Milano il lodo arbitrale emesso in data 10 febbraio 2015 e ha chiesto che ne venisse dichiarata l'integrale nullita' sulla base di diversi motivi che l'impugnante ha cosi' formulato: violazione delle regole di diritto di cui all'art. 1362 del codice civile in tema di interpretazione del contratto;

violazione delle regole di diritto di cui al combinato disposto ex articoli 1325 del codice civile 1343 del codice civile e 1349 del codice civile;

violazione delle regole di diritto di cui al combinato disposto ex articoli 1709 del codice civile e 23 comma 2 TUF. 2.2. Unicredit. costituitasi con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria in data 25 luglio 2015, ha chiesto in via principale il rigetto dell'impugnazione e la conferma del lodo arbitrale impugnato, eccependo l'inammissibilita' dell'impugnazione per violazione dell'art. 829 comma 3 codice di procedura civile A fondamento della propria eccezione Unicredit S.p.a. ha sostenuto che, dopo la riforma di cui al decreto legislativo n. 40 del 2006, l'impugnazione dei lodi arbitrali per violazione delle regole di diritto fosse ammissibile solo ove espressamente prevista dalle parti. L'impugnazione del lodo arbitrale da parte di Ferri Immobiliare sarebbe quindi inammissibile, poiche' la clausola compromissoria del contratto quadro stipulato tra le parti in data 10 ottobre 2003 non conteneva una specifica pattuizione in tal senso. La parte convenuta, dunque, ha sostenuto che il caso di specie rientri nell'ipotesi prevista dall'art. 27 comma 4 del decreto legislativo n. 40/2006, che, nel prevedere la disciplina di diritto transitorio, stabilisce che il nuovo regime si applichi «ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato e' stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». 2.3. Nel corso del giudizio, il 9 maggio 2016, le Sezioni unite della Suprema Corte sono intervenute nel contrasto sull'applicazione temporale del mutato regime di impugnabilita' del lodo per errori di diritto. Con tre sentenze nn. 9341, 9284 e 9285, hanno riconosciuto l'impugnabilita' per errori di diritto del lodo anche laddove la convenzione arbitrale (anteriore alla novella del 2006) nulla dica sul punto e anche quando l'arbitrato sia attivato, e il lodo reso, dopo l'entrata in vigore della novella del 2006. 2.4. Questa Corte, ritenuto che le decisioni delle Sezioni unite sollevino questioni che possono essere considerate in termini di costituzionalita' della norma transitoria succitata, ha suscitato il contraddittorio delle parti sul punto e, concesso un termine per il deposito di note, si e' riservata. 2.5. La presente ordinanza e' resa a scioglimento della riserva. 3. La questione della riforma e del regime transitorio. Si tratta di argomenti ampiamente noti ma che puo' essere utile richiamare brevemente a soli fini di chiarezza espositiva. 3.1. La normativa anteriforma del 2006. Nel regime normativo previgente alla riforma del 2006 l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equita' o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile. L'art. 829, comma 3 letteralmente recitava: «L'impugnazione per nullita' e' altresi' ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equita' o avessero dichiarato il lodo non impugnabile». Stante il tenore letterale della disposizione, il silenzio delle parti assumeva una valenza «positiva», ossia sottintendeva la volonta' delle parti che nell'eventuale giudizio d'impugnazione davanti al giudice ordinario potessero essere fatte valere le violazioni delle regole di diritto. 3.2 Il nuovo regime e la disciplina transitoria. 3.2.1. L'art. 24 del decreto legislativo n. 40/2006 modifica l'art. 829, comma 3 e stabilisce la regola inversa, rendendo ammissibile l'impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto solo se «espressamente prevista dalle parti o dalla legge». Nella disciplina post riforma il silenzio delle parti assume, cosi', una valenza «negativa», ossia esclude la possibilita' di sottoporre al vaglio dell'Autorita' giudiziaria ordinaria la violazione delle regole di diritto. 3.2.2. Le inevitabili questioni di diritto transitorio sono state espressamente regolate con l'art. 27 del medesimo decreto legislativo, che ha espressamente previsto che la nuova disciplina si applichi «ai procedimenti arbitrali, nei quali la domanda di arbitrato e' stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto». Tale regime transitorio sembra valorizzare la relativa autonomia dell'atto di proposizione del...

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