n. 60 SENTENZA 21 febbraio - 24 marzo 2017 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 5 e 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 31 luglio - 3 agosto 2015, depositato in cancelleria il 4 agosto 2015 ed iscritto al n. 80 del registro ricorsi 2015. Udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 2017 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

udito l'avvocato dello Stato Gianni De Bellis per il Presidente del Consiglio dei ministri. Ritenuto in fatto 1.- Con il ricorso in epigrafe, notificato il 3 agosto 2015 e depositato il 4 agosto 2015, la Presidenza del Consiglio dei ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato gli artt. 5 e 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011, n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)», pubblicata nel BUR n. 51 del 9 giugno 2015. 2.- Nell'assunto della ricorrente, le disposizioni citate sarebbero in contrasto con l'art.117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente della «protezione civile» e del «governo del territorio», rispetto alle quali le Regioni devono attenersi ai principi fondamentali contenuti nella legislazione nazionale, nel caso individuati nei parametri interposti offerti dagli artt. 65, 93 e 94 del d.P.R. del 6 giugno 2001 n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» (di seguito, TUE). 3.- Adduce, al fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri che l'art. 5 della legge regionale impugnata, dispone, tra l'altro, l'abrogazione del quinto comma dell'art. 14 della legge regionale n. 28 del 2011, norma in forza della quale era previsto che: «Fino all'emanazione dei criteri di indirizzo di cui al comma 3 e' necessario il preventivo rilascio dell'autorizzazione per tutte le varianti che il richiedente intende apportare, nel corso dei lavori, al progetto originario presentato all'Ufficio provinciale competente per territorio». Da tale abrogazione, nell'assunto sotteso al ricorso, ne deriverebbe, come evidente conseguenza, quella in forza della quale, prima dell'entrata in vigore della legge regionale in esame, le varianti al progetto originario presentate in corso d'opera non risulterebbero piu' incluse tra gli interventi edilizi soggetti alla autorizzazione sismica prevista dall'art. 94 del TUE, dovendosi ritenere quest'ultima passaggio imprescindibile per tutti gli interventi da effettuare in zone sismiche diverse da quelle a bassa sismicita' indicate nei decreti di cui all'art 83 dello stesso testo unico. Da qui la lamentata illegittimita' costituzionale del richiamato art. 5 della legge regionale impugnata per la addotta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. in ragione dell'affermato contrasto con il principio fondamentale in materia di governo del territorio espresso dal citato art. 94, evocato quale parametro interposto. 4.- Sostiene, ancora, il Governo ricorrente, la illegittimita' costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, disposizione in forza della quale la Regione resistente ha introdotto l'art. 19-bis all'interno della legge regionale n. 28 del 2011. 4.1.- Nel ricorso si segnala che il secondo comma, lettera d), del citato art. 19-bis, introdotto con l'art. 7 della legge regionale impugnata, rinvia ad un regolamento regionale, adottato su proposta della Giunta regionale, la definizione delle «opere minori» e di «quelle prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumita'», da ritenersi estranee sia al procedimento di autorizzazione preventiva previsto dagli artt. 7 e 8 della legge n. 28 del 2011 che da quello di preavviso, con contestuale deposito, disciplinato, per le opere ricomprese in zone definite di bassa sismicita', dagli artt. 9 e 10 della stessa legge regionale. 4.2.- Si adduce, ancora, che il terzo comma del nuovo art. 19-bis della legge regionale n. 28 del 2011, introdotto dalla disposizione impugnata, rimanda, a sua volta, «per gli aspetti di dettaglio non previsti dal regolamento», ad una deliberazione della Giunta regionale, da assumere sentito «il Tavolo Tecnico Scientifico di cui all'art 2, comma 5», sempre della legge regionale n. 28 del 2011, oggetto delle modifiche contestate. 4.3.- Ad avviso del Governo, ne' la categoria delle «opere minori», ne' quella delle opere «prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumita'», cui fa riferimento la disposizione regionale, e' conosciuta dalla normativa statale per l'edilizia in zone sismiche, contenuta nel gia' richiamato TUE e nel decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni). 4.3.1.- Le norme regionali sopra richiamate sarebbero, dunque, in contrasto con i principi fondamentali nelle materie della «protezione civile» e del «governo del territorio» sanciti dagli artt. 65, 93 e 94, primo comma, del TUE, integralmente trasposti, nel loro tenore letterale, nel testo del ricorso. 4.3.2.- Il ricorrente, infine, nel sostenere l'illegittimita' addotta, richiama il portato argomentativo proprio di alcuni precedenti di questa Corte dai quali emerge, in sintesi, l'orientamento in forza del quale la disciplina degli interventi edilizi in zona sismica deve essere ricondotta all'ambito del «governo del territorio», nonche' alla «materia della protezione civile», per i profili concernenti la tutela dell'incolumita' pubblica;

e, ancora, che alla luce di questo definito ambito competenziale, le norme interposte all'uopo richiamate costituiscono principi fondamentali non derogabili dalla legislazione regionale nell'ottica della vigilanza assoluta che occorre garantire, senza distinzioni, sull'intero territorio nazionale, avuto riguardo alle costruzioni da effettuare in zone coperte dal rischio sismico. Da qui la denunziata illegittimita' costituzionale anche dell'impugnato art. 7, nelle parti sopra riferite, sempre in relazione all'art 117, terzo comma, Cost. 5.- La Regione Abruzzo, pur se ritualmente chiamata in giudizio, non si e' costituita. 6.- Con memoria depositata il 31 gennaio 2017, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha ribadito la natura di principio fondamentale da ascrivere al disposto di cui all'art. 94 del TUE;

cio' avuto riguardo, in particolare, alla censura mossa nei confronti dell'art. 5 della legge impugnata. Sempre con riferimento a tale censura da ultimo richiamata, il Governo ricorrente ha altresi' specificato che sino alla abrogazione disposta con la norma impugnata, la disciplina regionale, in linea con il parametro interposto, richiedeva l'autorizzazione preventiva per tutte le varianti in corso d'opera;

espunto dal quadro normativo il quinto comma dell'art. 14, in attesa del regolamento, sarebbe da ritenersi non necessaria l'autorizzazione per qualsivoglia tipo di variante, in aperto contrasto con il dato offerto dal principio fondamentale cristallizzato dal citato art. 94 del TUE. Con riferimento, poi, alla censura prospettata in ordine all'art. 7 della legge regionale n. 12 del 2015, il Governo ricorrente ha segnalato che le disposizioni impugnate sono state abrogate, dopo la proposizione del ricorso, dall'art. 14, comma 6, lettere a) e b) della legge regionale 19 gennaio 2016, n. 5, recante «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio pluriennale 2016-2018 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilita' Regionale 2016)». Alla luce di tale sopravvenienza, il Governo ha comunque ribadito le conclusioni articolate con il ricorso, delimitate, tuttavia, al periodo di vigenza delle norme impugnate ove fatte oggetto di effettiva applicazione. Considerato in diritto 1.- Il Governo ha impugnato gli artt. 5 e 7 della legge della Regione Abruzzo 8 giugno 2015, n. 12, recante «Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2011 n. 28 (Norme per la riduzione del rischio sismico e modalita' di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)». Nell'assunto sotteso al ricorso, le disposizioni citate sarebbero in contrasto con l'art.117, terzo comma, della Costituzione, nelle materie di legislazione concorrente della «protezione civile» e del «governo del territorio». In particolare, le disposizioni impugnate sarebbero in contrasto con l'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001 n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)» (di seguito, TUE);

limitatamente al solo art. 7 della legge impugnata, i parametri interposti evocati a sostegno delle relative censure sono anche quelli offerti dagli artt. 65 e 93 dello stesso TUE. 2.- Le norme oggetto di censura incidono sulla legge regionale n. 28 del 2011, finalizzata (art. 1) alla «tutela della pubblica incolumita'» e al «miglioramento delle azioni volte alla prevenzione ed alla riduzione del rischio sismico nel rispetto dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale» e in particolare del TUE. Piu' precisamente, con le norme impugnate se ne abrogano alcuni contenuti, segnatamente in ragione di quanto previsto dall'art. 5 della legge regionale n. 12 del 2015;

se ne introducono di nuovi, in forza dell'art. 7 della stessa legge. 3.- Tanto premesso, avuto riguardo al tenore dell'art. 5 della legge regionale impugnata, nella parte in cui dispone l'abrogazione del comma 5 dell'art. 14 della legge regionale n. 28 del 2011, la Presidenza del Consiglio dei ministri sostiene che da tale abrogazione deriverebbe l'esenzione delle varianti in corso d'opera dalle verifiche preventive imposte, sull'intero territorio nazionale, dall'art. 94 del TUE in...

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