n. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 14 settembre 2018 -

Ricorso per la Presidenza del Consiglio dei ministri (c.f. 80188230587), in persona del Presidente del Consiglio attualmente in carica, rappresentata e difesa per mandato ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato dall'Avvocatura generale dello Stato (c.f. 80224030587), presso i cui uffici ha domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12 (fax 0696514000 - PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it), ricorrente;

Contro Provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale attualmente in carica, resistente;

per l'impugnazione e la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 1 della legge provinciale 11 luglio 2018, n. 9, recante «Attuazione della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Tutela del sistema apicolturale», pubblicata sul BUR n. 28 del 12 luglio 2018. La Provincia autonoma di Trento ha approvato ed emanato la legge n. 9/2018 con cui, in unico articolo, in dichiarata attuazione della normativa comunitaria in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali e di tutela dell'apicoltura, autorizza la cattura e l'uccisione dell'orso (specie Ursus arctos) e del lupo (specie Canis lupus). Sennonche' tale norma e', ad avviso della Presidenza del Consiglio dei ministri, in contrasto con la Costituzione perche' lesiva in primo luogo della competenza legislativa esclusiva dello Stato diretta a porre standard minimi di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema garantita dall'art. 117, comma 2, lettera s) della Costituzione, ed in secondo luogo del divieto di avocazione di funzioni statali previsto dall'art. 118, comma 2, della stessa Costituzione. Con il presente atto, pertanto, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve impugnare la legge provinciale in questione per il seguente Motivo 1) Illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge provinciale n. 9 dell'11 luglio 2018 per contrasto con l'art. 117, comma 1 e comma 2, lettera s) e con l'art. 118, comma 2, della Costituzione, nonche' con l'art. 107 dello Statuto di autonomia della Provincia. Come detto, la norma qui censurata prevede che la Provincia autonoma di Trento, per proteggere le caratteristiche della flora e della fauna selvatiche, per prevenire danni gravi alle colture e all'allevamento (ivi compresi il patrimonio ittico, le acque e le altre forme di proprieta'), nonche' per garantire la sanita' e la sicurezza pubblica o comunque per motivi di rilevante interesse pubblico, puo' autorizzare il prelievo, la cattura e l'uccisione dell'orso e del lupo. La misura in questione e' adottata, sentito l'ISPRA, a condizione che non esista altra soluzione valida e che essa non...

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