n. 60 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 4 ottobre 2016 -

Ricorso ex art. 127 Costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato (C.F. 80224030587), fax 06/96514000 e PEC roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12, manifestando la volonta' di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it Nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente della Giunta Provinciale pro tempore per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dell'art. 9 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 11 del 21 luglio 2016, recante «Modificazioni della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007, della legge provinciale sulla valutazione d'impatto ambientale 2013, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, del testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti 1987 e della legge provinciale sul commercio 2010», pubblicata nel B.U.R. n. 30 del 26 luglio 2016, giusta delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 settembre 2016. 1. La legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento n. 11/2016, indicata in epigrafe, composta da 33 articoli, come esplicita lo stesso titolo, contiene alcune modifiche a leggi provinciali in tema di foreste e protezione della natura, sulla valutazione d'impatto ambientale, per il governo del territorio, sul commercio 2010 e al testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dall'inquinamento. E' avviso del Governo che, con la norma denunciata in epigrafe, la Provincia Autonoma di Trento abbia ecceduto dalla propria competenza statutaria, Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», in particolare, l'art. 8, in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti. Motivi 1. L'art. 9 della legge provinciale della Provincia Autonoma di Trento 21 luglio 2016, n. 11 viola l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione. 1.1. In base all'art. 8, comma 1, n. 16, che elenca le «Funzioni delle Province», dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», la Provincia Autonoma di Trento e' dotata di potesta' legislativa primaria in materia di «alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna». Tale potesta' legislativa deve esercitarsi, ai sensi della medesima norma statutaria, entro i limiti indicati dall'art. 4, comma 1, dello Statuto speciale, «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali - tra i quali e' compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali - nonche' delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». La potesta' legislativa primaria in materia di «parchi per la protezione della flora e della fauna», di cui all'art. 8, comma 1, n. 16, citato, non puo', quindi, esercitarsi senza rispettare i precetti previsti dalla normativa europea e costituzionale e le c.d. «norme di grande riforma economico sociale» emanate dallo Stato nell'esercizio delle proprie competenze legislative, tra le quali, rilevano, nel caso di specie, quelle emanate dalla legislazione statale in tema di «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» (art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione). 1.2. Va ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, «la competenza a tutelare l'ambiente e l'ecosistema nella sua...

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