n. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 28 gennaio 2019 -

Ricorso per la Regione Umbria, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore dott.ssa Catiuscia Marini, con sede in Perugia, corso Vannucci n. 96, codice fiscale n. 80000130544, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto e in forza della delibera della Giunta regionale della Regione Umbria n. 1427 del 10 dicembre 2018 rappresentata e difesa dagli avv. prof. Massimo Luciani del Foro di Roma (codice fiscale LCNMSM52L23HS01G, fax. 06.90236029, posta elettronica certificata massimoluciani@ordineavvocatiroma.org) e Paola Manuali dell'ufficio legale della Regione Umbria (codice fiscale MNLPLA53H68G478;

fax 0755043625;

posta elettronica certificata: paola.manuali@avvocatiperugiapec.it), con domicilio eletto presso lo studio del primo in 00153 Roma, Lungotevere Raffaello Sanzio n. 9, Contro il presidente del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura generale dello Stato nella cui sede in 00186 Roma, via dei Portoghesi n. 12, e' domiciliato ex lege, per la dichiarazione d'illegittimita' costituzionale dell'art. 37, comma 1, lettera a), n. 1-bis;

e lettera b-ter);

del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante «Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», convertito in legge, con modificazioni, dalla legge del 16 novembre 2018, n. 130, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 novembre 2018, n. 269. Fatto 1. In data 24 agosto 2016 si verificava un evento sismico che colpiva alcuni territori delle Regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. In ragione di cio', con delibera del 25 agosto 2016, il Consiglio dei Ministri dichiarava lo stato di emergenza ex art. 5, commi 1 e 1-bis, della legge del 24 febbraio 1992, n. 225, per una durata di 180 giorni (art. 1, comma 1). Si disponeva, conseguentemente, che, «per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettere a), b), c) e d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 4» (art. 1, comma 2). Era infine previsto che, «alla scadenza del termine di cui al comma 1, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria provvedono, in via ordinaria, a coordinare gli interventi conseguenti all'evento, finalizzati al superamento della situazione emergenziale». Con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, pubblicato - per comunicato- in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, e' stato nominato il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016. Con successive ordinanze del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 il Consiglio dei Ministri, anche in ragione di ulteriori eventi calamitosi verificatisi, estendeva gli effetti della precedente dichiarazione dello stato di emergenza, senza modificare le modalita' di riparto e di coordinamento delle competenze tra Stato e Regione. Lo stato di calamita' naturale veniva prorogato dapprima con delibera del 10 febbraio 2017, successivamente con successiva delibera del 22 febbraio 2018 e infine con l'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 29 maggio 2018, n. 55 (conv. in legge n. 89 del 2018). 2. All'intervento in via amministrativa si affiancava l'emanazione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della 1. 15 dicembre 2016, n. 229. 2.1. L'art. 1, comma 5, ha previsto che il Commissario straordinario di Governo sia affiancato dai «Presidenti delle Regioni interessate», i quali «operano in qualita' di vice commissari per gli interventi di cui al presente decreto, in stretto raccordo con il Commissario straordinario, che puo' delegare loro le funzioni a lui attribuite dal presente decreto». A tal fine lo stesso comma 5 ha costituito la «cabina di coordinamento della ricostruzione presieduta dal Commissario straordinario, con il compito di concordare i contenuti dei provvedimenti da adottare e di assicurare l'applicazione uniforme e unitaria in ciascuna Regione delle ordinanze e direttive commissariali, nonche' di verificare periodicamente l'avanzamento del processo di ricostruzione», alla quale «partecipano, oltre al Commissario straordinario, i Presidenti delle Regioni, in qualita' di vice commissari», nonche' «un rappresentante dei comuni per ciascuna delle regioni interessate, designato dall'ANCI regionale di riferimento». 2.2. Per quanto concerne le attivita' disciplinate dal decreto legge n. 189 del 2016, rilevano per il presente giudizio quelle di cui agli articoli 2 e 14. L'art. 2 disciplina le funzioni del commissario straordinario e dei vice commissari incaricati di provvedere agli interventi nelle aree colpite dal sisma. In particolare, ai sensi del comma 1, il commissario: «a) opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento della protezione civile, al fine di coordinare le attivita' disciplinate dal presente decreto con gli interventi di relativa competenza volti al superamento dello stato di emergenza e di agevolare il proseguimento degli interventi di ricostruzione dopo la conclusione di quest'ultimo;

  1. coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I [immobili lesionati all'interno del c.d. «cratere»], sovraintendendo all'attivita' dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'art. 5;

  2. opera una ricognizione e determina, di concerto con le Regioni e con il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e stima il relativo fabbisogno finanziario, definendo altresi' la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate;

  3. individua gli immobili di cui all'art. 1, comma 2 [immobili lesionati dal sisma ma esterni al c.d. «cratere»];

  4. coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'art. 14 [c.d. intervento di «ricostruzione pubblica];

    J) sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II [misure di sostegno per la riattivazione del tessuto economico locale], al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

  5. adotta e gestisce l'elenco speciale di cui all'art. 34 [elenco dei professionisti qualificati per la progettazione degli interventi di ricostruzione], raccordandosi con le autorita' preposte per lo svolgimento delle attivita' di prevenzione contro le infiltrazioni della criminalita' organizzata negli interventi di ricostruzione;

  6. tiene e gestisce la contabilita' speciale a lui appositamente intestata;

  7. esercita il controllo su ogni altra attivita' prevista dal presente decreto nei territori colpiti». Ai sensi del comma 2, primo periodo, «per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali...

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