n. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 23 gennaio 2018 -

Ricorso ai sensi dell'art. 127 Cost. del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici domicilia in Roma dei Portoghesi, 12 contro la Regione Liguria, in persona del Presidente in carica per l'impugnazione della legge regionale della Liguria 10 novembre 2017, n. 25, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 15 novembre 2017, recante «Qualificazione e tutela dell'impresa balneare», in relazione: - all'art. 1, comma 2;

- all'art. 3;

- all'art. 4, comma 1, lettera b) e comma 2;

- all'art. 6. La legge regionale della Liguria n. 25 del 2017 ha la finalita', enunciata nel suo art. 1, comma 1, della «tutela e qualificazione dell'impresa balneare ligure in considerazione delle specifiche caratteristiche delle aree demaniali a uso turistico ricreativo della Liguria (...) e dell'importanza del ruolo delle attivita' balneari nella vita e nell'economia delle localita' costiere, nonche' del vero e proprio modello tipico di insediamento balneare ligure, con le sue funzioni organizzative». Nel quadro di tali obiettivi, l'art. 1, comma 2, della legge regionale, stabilisce che «(a)i sensi e per gli effetti dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e successive modificazioni e integrazioni le imprese balneari liguri, cosi' come definite all'art. 2, in quanto connotanti il paesaggio costiero costituiscono un elemento del patrimonio storico culturale e del tessuto sociale della Regione». Il successivo art. 3, rubricato «Azioni di tutela», prevede quanto segue: «1. La Regione, nel riconoscere il ruolo sociale, economico, turistico, storico e culturale delle imprese balneari, nel Piano di utilizzazione delle aree del demanio marittimo (PUD) di cui all'art. 11 della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti) e successive modificazioni e integrazioni prevede una specifica disciplina per il rilascio delle concessioni alle imprese balneari liguri. 2. I comuni nella redazione del Progetto di utilizzo delle aree demaniali marittime di cui all'art. 11-bis della L.R. 13/1999 e successive modificazioni e integrazioni individuano le aree destinate alle imprese che soddisfano i requisiti di cui all'art. 2». L'art. 4 della legge regionale, rubricato «Azioni di promozione», dispone: «1. La Regione, in ambito turistico promozionale, attiva azioni ed iniziative tese a: a) (...);

  1. realizzare un marchio di qualita' quale elemento distintivo per promuovere e tutelare l'impresa balneare ligure in quanto attivita' radicata nel territorio regionale e rappresentante parte della cultura e storia locale. 2. Con atto della Giunta regionale sono stabiliti criteri e modalita' di rilascio del marchio di cui al comma 1». Infine, l'art. 6 della legge regionale, intitolato «Valore aziendale dell'impresa balneare», prevede quanto segue: «1. In qualsiasi caso e' riconosciuto l'indennizzo del valore aziendale, il titolare dell'impresa balneare ligure puo' a sua cura e spese dotarsi di una perizia giurata redatta da un tecnico abilitato con la quale viene individuato il valore complessivo dell'azienda, costituito, oltre che dal patrimonio aziendale, dall'avviamento». Nella seduta del 12 gennaio 2018, il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare la legge regionale in esame, in relazione ai suoi articoli 1, comma 2, 3 (1) , e 4, comma 1, lettera b) e comma 2, nonche' al suo art. 6. Tali disposizioni sono illegittime per i seguenti Motivi 1) In relazione all'art. 117, comma secondo, lettere e) e s), Cost. violazione della potesta' legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della «tutela della concorrenza» e della «tutela dei beni culturali». In relazione all'art. 117, comma primo Cost., violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. La disciplina concernente il rilascio delle concessioni su beni demaniali marittimi interseca una pluralita' di settori materiali, attribuiti alla...

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