n. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 2 febbraio 2017 -

Ricorso della Regione Liguria (c.f. e p. IVA 00849050109) in persona del Presidente in carica dott. Giovanni Toti, a cio' autorizzato con delibera della giunta regionale n. 18 del 20 gennaio 2017, rappresentato e difeso per mandato a margine dall'avv. Barbara Baroli dell'Avvocatura regionale (c.f. BRL BBR 55L54 D969W;

PEC: barbara.barolimariniello@ordineavvgenova.it) e dall'avv. Gabriele Pafundi del foro di Roma (c.f.: PFNGRL57B09H501K;

PEC: gabriele.pafundi@ordineavvocatiroma.org;

fax: 06 3212646), con domicilio eletto presso l'avv. Pafundi in Roma, viale Giulio Cesare n. 14 contro il Presidente del Consiglio dei ministri in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante: «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura», nel suo complesso e con specifico riferimento all'art. 1, comma 1, lettera a) , punto 3, ed all'art. 3. Fatto Nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016 e' stato pubblicato il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, recante: «Attuazione della delega di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura». Il predetto decreto legislativo da' attuazione alla delega al Governo contenuta nell'art. 10 della legge n. 124 del 2015 tramite la quale il Parlamento ha proceduto ad una complessiva riforma dell'organizzazione delle Camere di commercio, comprendente - in particolare - la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali di tali enti mediante accorpamento di due o piu' camere di commercio, nonche': «la ridefinizione dei compiti e delle funzioni, con particolare riguardo a quelle di pubblicita' legale generale e di settore, di semplificazione amministrativa, di tutela del mercato, limitando e individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere la funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, nonche' attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate dallo Stato e dalle regioni, eliminando le duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni societarie a quelle necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di concorrenza, a tal fine esplicitando criteri specifici e vincolanti, eliminando progressivamente le partecipazioni societarie non essenziali e gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati» (art. 10, comma 1, lettera c));

il riordino delle competenze relative alla tenuta e valorizzazione del registro delle imprese presso le camere di commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della trasparenza del mercato e di pubblicita' legale delle imprese

art. 10, comma 1, lettera d). Il decreto legislativo n. 219 del 2016 appare illegittimo nel suo complesso tanto per violazione del principio di leale collaborazione, mancando l'intesa con le regioni, quanto per eccesso di delega. Inoltre, appaiono illegittimi, per autonome ragioni tanto...

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