n. 6 RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE 16 luglio 2015 -

Conflitto tra enti n. 6 depositato in cancelleria il 16 luglio 2015 del Presidente della Giunta Regionale Regione Abruzzo (CF 80003170661), in persona del suo Presidente pro-tempore dott. Luciano D'Alfonso, giusta delibera della Giunta Regionale n. 460 del 24 giugno 2015, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Manuela de Marzo (DMRMNL70C41C632R) (avvmanuelademarzo@cnfpec.it) e Stefania Valeri (VLRSFN67A54L103Y) dell'Avvocatura Regionale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 14 febbraio 2000 ed in virtu' di procura speciale a margine del presente atto, elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Francesca Lalli, in Roma, Via Lucio Sestio, 12, Sc. C, Roma;

contro Presidente del Consiglio dei ministri e Ministero dello sviluppo economico, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato. Per l'accertamento dell'avvenuta violazione della sfera di competenza costituzionale attribuita alla Regione ricorrente e per il conseguente annullamento, previa sospensiva del decreto ministeriale del Ministero per lo sviluppo economico del 25 marzo 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 maggio 2015, recante "Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell'art. 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164." Con decreto adottato in data 25 marzo 2015 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2015, il Ministero dello sviluppo economico ha stabilito, a prescindere dal raggiungimento di qualsivoglia intesa con la Regione ricorrente, le modalita' di conferimento dei nuovi titoli concessori unici, dei permessi di prospezione, di ricerca e delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale, nonche' di esercizio delle attivita' nell'ambito degli stessi titoli minerari. Il citato decreto ministeriale da' attuazione all'art. 38, del decreto-legge n. 133/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164/2014, e stabilisce che il titolo concessorio unico possa essere rilasciato prima dell'adozione del piano delle aree, previsto dal decreto cd. "Sblocca Italia" (comma 1-bis, art. 38). Inoltre, all'art. 3, comma 14, il decreto ministeriale in questione stabilisce che i titoli minerari conferiti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o le istanze di titoli in corso, possono essere convertiti, rispettivamente, in titoli concessori unici o in istanze per titoli concessori unici, su istanza del titolare o del richiedente, e che, nel periodo intercorrente tra la data dell'istanza del titolare o del richiedente e la data del rilascio da parte del Ministero del corrispondente provvedimento di conversione in titolo unico, restano in vigore tutti i provvedimenti autorizzativi ed i procedimenti in corso relativi ai titoli ed alle istanze originati e si trasferiscono ai corrispondenti titoli unici o richieste di titoli unici. La disciplina sopra richiamata esplica la sua efficacia sul territorio regionale della Regione Abruzzo in particolare in relazione ai procedimenti ad oggi in corso e relativi proprio alle attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi che interessano la medesima Regione Abruzzo. A tale riguardo e' opportuno premettere che la Regione ricorrente ha gia' impugnato dinanzi a codesta Ecc.ma Corte il citato art. 38, decreto-legge n. 133/2014, quale risultante dalla legge di conversione n. 164/2014, nonche' quale risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 554, legge n. 190/2014, trattandosi di previsioni lesive delle competenze...

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