n. 6 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 15 gennaio 2015 -
Ricorso della Regione Lombardia (C.F. 80050050154), con sede in Milano (20124), piazza Citta' di Lombardia, n. 1, in persona del Presidente pro tempore, Roberto Maroni, rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del presente atto ed in virtu' della Deliberazione di Giunta regionale n. X/2653, seduta del 14/11/2014 (doc. 1), dal Prof. Avv. Giovanni Guzzetta (c.f. GZZGNN66E16F158V;
pec: giovanniguzzetta@ordineavvocatiroma.org;
fax. 06/6789560), presso il cui studio in Roma, via Federico Cesi, 72, ha eletto domicilio e dall'Avv. Viviana Fidani (c.f. FDNVVN56L44D122W;
pec: vivianafidani@milano.pecavvocati.it), ricorrente;
Contro il Governo della Repubblica, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, con sede in Roma (00187), Palazzo Chigi - Piazza Colonna, 370, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma (00186), via dei Portoghesi, 12, resistente. Per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modifiche, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, recante "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive (Sblocca Italia)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 novembre 2014, n. 262, limitatamente all'art. 38, di tale atto normativo. Fatto 1. Con legge di conversione 11.11.2014, n. 164 del decreto-legge 12.9.2014, n. 133, il Governo ha varato "Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive", ritenuta, per quanto qui interessa, "la straordinaria necessita' e urgenza di emanare disposizioni in materia ambientale per la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia degli ecosistemi, l'adeguamento delle infrastrutture idriche (...), nonche' di introdurre misure per garantire l'approvvigionamento energetico e favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali". 2. In particolare, l'articolo 38, dell'atto normativo in esame, ha introdotto "Misure per la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali". 3. Il comma 1 e il comma 1-bis della norma in commento, affidano ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la predisposizione di un piano delle aree in cui siano consentite le attivita' di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, attivita' dichiarate di interesse strategico e che, come sancito dal comma 1, sono di utilita' pubblica, urgenti e indifferibili. I titoli abilitativi che autorizzano le attivita' sopracitate comprendono, pertanto, la dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi. 4. Il secondo comma dell'art. 38 stabilisce, altresi', che qualora le opere di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale comportino la variazione degli strumenti urbanistici, l'autorizzazione di queste ha effetto di variante urbanistica. 5. Il terzo comma della norma in esame, prevede che all'art. 38 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sia aggiunto al punto 7) dell'allegato II alla parte seconda le parole "sulla terraferma e" dopo le parole "coltivazione di idrocarburi";
alla lettera v) dell'allegato III alla parte seconda sono soppresse le parole "degli idrocarburi liquidi e gassosi e";
e' altresi' abrogata la lettera g) del punto 2 dell'allegato IV alla parte seconda e, infine, sono soppresse le parole "di petrolio, di gas naturale" nello stesso punto 2 del medesimo allegato. 6. Inoltre, il quarto comma dell'art. 38 della legge di conversione n. 164 del 2014, individua il termine dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in corso presso le Regioni alla data in vigore del decreto in esame, prevedendo che i suddetti procedimenti debbano essere conclusi dalla Regione presso cui sono stati avviati, entro il 31 marzo 2015. Il comma richiamato, inoltre, sancisce che decorso il termine del 31 marzo 2015, la Regione sia tenuta a trasmettere la relativa documentazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per i seguiti istruttori di competenza, dandone notizia al Ministero dello sviluppo economico. A cio' si aggiunga, che il comma 4, dell'art. 38, prevede anche che i conseguenti oneri di spesa istruttori rimangano a carico delle societa' richiedenti la VIA e che siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati successivamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 7. Il quinto comma dell'articolo 38, subordina le attivita' di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi al rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in due fasi: una prima fase di ricerca della durata di sei anni, prorogabile fino a un massimo di ulteriori sei anni nel caso in cui sia necessario concludere le opere di ricerca, una seconda fase, solo eventuale, della durata di trenta anni, prorogabile per una o piu' volte per un periodo di dieci anni, che consiste nella coltivazione legata al rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico. La proroga e' condizionata dall'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto di concessione e solo qualora il giacimento risulti ancora coltivabile. 8. Il comma 6 dell'articolo 38, disciplina la modalita' con cui e' accordato il titolo concessorio unico a cui sono subordinate le attivita' di cui al comma 5. Il titolo concessorio e' accordato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione o la provincia autonomia di Trento o di Bolzano interessata, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e le Sezioni territoriali dell'Ufficio nazionale minerario idrocarburi e georisorse, a soggetti con sede sociale in Italia o Stati membri dell'Unione europea e, a condizioni di reciprocita', a soggetti di altri Paesi che dispongono di capacita' tecnica, economica ed organizzativa e che offrono garanzie adeguate alla realizzazione dei programmi. Il procedimento unico di concessione, nel cui ambito e' svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma dei lavori, formata entro sessanta giorni con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, viene svolto nel termine di centottanta giorni da un'apposita Conferenza di servizi. L'accordo del titolo concessorio unico e' altresi' subordinato alla presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste. 9. Il comma 6-bis, inoltre, disciplina la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale dei progetti di opere e di interventi relativi alle attivita' di ricerca e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi. La modalita' di svolgimento della VIA avviene conformemente alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Altresi', il comma 6-ter condiziona il rilascio di nuove autorizzazioni per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi alla verifica di garanzie economiche della societa' richiedente affinche' possa coprire i costi di un eventuale incidente durante le attivita'. I costi dell'ipotizzato incidente sono commisurati a quelli derivanti dalla piu' grave situazione possibile nei diversi scenari immaginati in fase di studio e analisi dei rischi. 10. Al comma 7, e' sancito che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, con decreto del Ministero dello sviluppo economico venga emanato un disciplinare tipo con cui sono stabilite le modalita' di conferimento del titolo concessorio unico di cui al comma 5. 11. Il comma 10 dell'art. 38 modifica l'art. 8 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungendo dopo il comma 1, che il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, puo' autorizzare un periodo non superiore a cinque anni finalizzato a progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti, subordinatamente all'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che garantisca l'assenza di conseguenze negative tra cui la subsidenza dell'attivita' della costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici. I progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti, sono soggetti a un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza degli effetti negativi sopracitati, analisi che viene condotta sotto il controllo dei soli Ministeri dello sviluppo economico e di quello dell'ambiente e tutela del territorio. Tuttavia, qualora si verifichino fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attivita', il programma di lavori e' interrotto. Al contrario, se al termine del periodo di validita' dell'autorizzazione venga accertato che all'attivita' non sono conseguiti effetti di subsidenza dell'attivita' della costa, nonche' sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione puo' essere prorogato, con le stesse procedure di controllo, per cinque anni. 12. Il comma 11-bis aggiunge il comma 5-bis al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, e successive modificazioni, che...
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