n. 6 ORDINANZA (Atto di promovimento) 20 novembre 2014 -

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE Sezione Seconda Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2014, proposto da: Provincia di Novara, rappresentata e difesa dall'avv. Edoardo Pozzi, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte - Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Contro Regione Piemonte, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanna Scollo, con domicilio eletto presso Giovanna Scollo in Torino, piazza Castello, 165;

Provincia di Alessandria, rappresentata e difesa dagli avv. Alberto Vella, Paola Terzano, Desiree Fortuna, con domicilio eletto presso T.A.R. Piemonte - Segreteria in Torino, corso Stati Uniti, 45;

Provincia di Asti;

Provincia di Biella;

Provincia di Cuneo;

Provincia di Torino;

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

Provincia di Vercelli Citta' metropolitana - Provincia di Torino;

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 2-157 del 28/7/2014 (pubblicata sul B.U. 33 del 14/8/2014) ad oggetto "Leggi regionali 17/99 e 44/00 s.m.i. Art. 10 l.r. 34/98 e s.m.i. Ripartizione dei fondi agli Enti Locali piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione - anno 2014", e della determinazione n. 165 del 29/7/2014 ad oggetto "Leggi regionali 17/99, 44/00 e s.m.i. Impegno di spesa di Euro 9.390.428,71 da destinare alle Province piemontesi per l'esercizio delle funzioni conferite sul cap. 149827 del bilancio di previsione 2014";

Nonche' per l'annullamento di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi ancorche' non conosciuti del procedimento, e per la conseguente condanna ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. c) del Cod. Proc. Amm. della Regione Piemonte all'esatto adempimento dell'obbligazione di garantire la capienza dello stanziamento delle risorse per le funzioni delegate della Provincia di Novara per l'anno 2014, Nonche' per l'accertamento del diritto della Provincia di Novara, in virtu' dell'accordo raggiunto con la Regione Piemonte, di ottenere trasferimenti finanziari adeguati alle funzioni ad essa delegate dalla Regione Piemonte, per gli anni 2011, 2012, 2013, Nonche' per la condanna della Regione Piemonte al pagamento in favore della Provincia di Novara degli importi riferiti alla causale di cui sopra, in uno con gli interessi legali e la maggior somma derivante dalla svalutazione monetaria, ed infine per ogni ulteriore consequenziale statuizione. Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Piemonte e della Provincia di Alessandria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2014 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Fatto 1. La Provincia di Novara ha domandato a questo TAR l'annullamento, previa sospensione cautelare, della delibera della Giunta regionale del Piemonte n. 2-157, del 28 luglio 2014, recante la ripartizione per il 2014 delle risorse finanziarie - gia' indicate nella legge regionale n. 1 del 2014, recante l'approvazione della legge finanziaria regionale per l'anno 2014, e nella legge regionale n. 2 del 2014, recante l'approvazione del bilancio di previsione regionale per il 2014 - da destinare all'esercizio delle funzioni conferite agli Enti locali. Oggetto di impugnazione, peraltro, e' anche la determinazione dirigenziale n. 165, del 29 luglio 2014, con la quale le suddette somme sono state impegnate e ne e' stata autorizzata la liquidazione. Lamenta la Provincia ricorrente - in quanto conferitaria di funzioni amministrative regionali, a norma del sistema di decentramento amministrativo delineato dalla legge n. 59 del 1997, dal d.lgs. n. 112 del 1998 e dalle leggi regionali attuative - che le somme cosi' stanziate dalla Regione (per un importo riconosciuto alla Provincia ricorrente di soli euro 881.525,86 complessivi), non sono sufficienti a dare copertura neanche alle mere spese necessarie per il funzionamento degli uffici provinciali che esercitano le funzioni decentrate, in quanto non consentono di coprire neppure gli stipendi del personale. Vengono quindi sollevate diverse censure di legittimita', avverso le impugnate delibere, in particolare: violazione dell'art. 4 della legge n. 59 del 1997 e del d.lgs. n. 143 del 1997, per mancato rispetto del principio di copertura finanziaria e patrimoniale dei costi per l'esercizio delle funzioni amministrative conferite, nonche' violazione delle leggi regionali n. 17 del 1999 e n. 44 del 2000, e violazione di legge con riferimento all'art. 10 della legge regionale n. 34 del 1998;

carenza, contraddittorieta' ed illogicita' della motivazione, nonche' eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicita', contraddittorieta', ingiustizia grave e manifesta;

illegittimita' derivata, per illegittimita' costituzionale delle leggi della Regione Piemonte nn. 1 e 2 del 2014. 2. All'esito dell'udienza...

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