n. 59 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 11 settembre 2018 -

Ricorso ex art. 127 della Costituzione, del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato c.f. n. 80224030587, fax 06/96514000 e pec roma@mailcert.avvocaturastato.it, presso i cui uffici ex lege domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

Nei confronti della Regione Marche, in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge regionale Marche n. 22 del 28 giugno 2018, recante «Modifica alla legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24 "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata nel B.U.R. n. 58 del 5 luglio 2018, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 3 settembre 2018. Con la legge regionale n. 22 del 28 giugno 2018 indicata in epigrafe, che consta di tre articoli, la Regione Marche ha emanato le disposizioni «in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati». L'art. 1, che ne esplicita le «finalita', stabilisce che questa legge nel rispetto degli strumenti programmatici, definisce le strategie di gestione dei rifiuti escludendo la combustione del Combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, quale strumento di gestione dei rifiuti o di recupero energetico». L'art. 2 contiene alcune disposizioni inerenti alla modifica dell'art. 10 della legge regionale 12 ottobre 2009, n. 24, recante la «Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati». In particolare, il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 22/18 citata stabilisce che «Il PdA [piano d'ambito] e' redatto, in conformita' al Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 5, escludendo qualsiasi forma di combustione del Combustibile solido secondario (CSS), dei rifiuti o dei materiali e sostanze derivanti dal trattamento dei rifiuti medesimi, ad eccezione del metano». E' avviso del Governo che, con le norme denunciate in epigrafe, la Regione Marche abbia ecceduto dalla propria competenza in violazione della normativa costituzionale, come si confida di dimostrare in appresso con l'illustrazione dei seguenti Motivi Gli articoli 1 e 2 della legge Regione Marche 28 giugno 2018, n. 22, violano l'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Come illustrato supra (pag. 2), gli articoli 1 e 2 citati non consentono il trattamento termico come operazione di gestione dei rifiuti, anche mediante l'esclusione di tale opzione di trattamento dalla redazione del piano d'ambito che definisce le strategie di gestione dei rifiuti in ambito locale. Le norme regionali, in questo modo, escludono dal relativo territorio regionale tutte le attivita' che hanno ad oggetto tale forma di recupero dei rifiuti e, dunque, eliminando...

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